AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 07 febbraio 2019, n. 11145
Dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e il gas naturale anno d’imposta 2018. – Precisazioni
Sono state segnalate alcune criticità connesse alle modifiche introdotte nei modelli di dichiarazione per il gas naturale e per l’energia elettrica per l’anno d’imposta 2018, in relazione alle quali si forniscono di seguito alcuni chiarimenti utili per le attività di compilazione in corso.
Quanto alla dichiarazione per l’energia elettrica sono state evidenziate alcune problematiche derivanti dalla richiesta dell’inserimento dei dati relativi al codice catastale nei quadri G e I nonché, per quanto concerne l’elenco clienti con forniture per uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”, dei dati relativi al POD, alla quantità rifornita (KWh), all’indirizzo e al codice catastale comunale del luogo di fornitura e all’accisa corrispondente.
Al riguardo si evidenzia che l’uso del codice catastale si rende necessario nelle situazioni in cui i gestori delle reti di trasporto/distribuzione, tenuti alla compilazione del QUADRO G, indichino con codice identificativo diverso dal codice ditta le officine elettriche o le reti a cui cedono l’energia elettrica (tipologie di cessione A, B, C) o le proprie reti, attraverso le quali la distribuiscano per conto di terzi (tipologia di cessione D) in più territori comunali; il codice catastale consente, infatti, di individuare l’area territoriale di riferimento.
Analogamente, per quanto attiene al QUADRO I, il codice catastale consente di circoscrivere, con riferimento ad una determinata area territoriale, la rete attraverso la quale avviene il trasporto dell’energia elettrica venduta per le tipologie di fornitura L e M o, per la tipologia di fornitura Q, il comune dove sono localizzate le officine elettriche di acquisto.
In tale ottica, quindi, il codice suddetto non è richiesto per le forniture di tipologia P, come chiarito nel paragrafo 4 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione.
Con riguardo alla compilazione del QUADRO I è stata segnalata l’impossibilità di inserire valori con segno negativo. A tal proposito si fa presente che non essendo possibile una immediata modifica dei vincoli informatici che ostano all’inserimento di tali dati, si provvederà a rimuoverli con il rilascio del software per l’anno d’imposta 2019. Pertanto, in questa fase di prima applicazione delle modifiche introdotte nei modelli di dichiarazione, l’inserimento del codice catastale è da considerarsi non obbligatorio.
Per quanto concerne i dati da inserire nell’ “elenco clienti con forniture per uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”, sono state richieste precisazioni circa le modalità di compilazione del “campo indirizzo” nonché circa la necessità, in caso di “usi promiscui”, di distinguere per tipologia di utilizzo i dati relativi alla “quantità fornita” e all’”accisa corrispondente”.
A tal proposito si evidenzia che il “campo indirizzo”, alfanumerico con lunghezza pari a 50 caratteri, è un campo a compilazione libera, le cui modalità di riempimento sono analoghe a quelle richieste per il campo indirizzo inserito nel frontespizio del modello di dichiarazione.
Inoltre, i dati relativi alla “quantità fornita” e all’”accisa corrispondente”, distinti per tipologia di utilizzo dell’energia elettrica, consentono di distinguere gli specifici quantitativi di energia elettrica non soggetti a tassazione, esenti o tassati in misura fissa, fatturati ai singoli clienti, atteso che il dato cumulativo per singolo soggetto appare poco rappresentativo. Tuttavia, in questa prima fase di applicazione delle modifiche introdotte nei modelli i dati in questione possono considerarsi non obbligatori.
Con riguardo al modello di dichiarazione per il gas naturale, sono state segnalate problematiche in parte analoghe a quelle evidenziate rispetto al modello di dichiarazione per l’energia elettrica, in ordine alle quali si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.
Anche in tal caso l’uso del codice catastale, consentendo di individuare l’area territoriale di riferimento, si rende necessario nei QUADRI B e D laddove i gestori delle reti di trasporto/distribuzione indichino con codice identificativo diverso dal codice ditta le reti verso le quali estraggono il gas naturale, per la tipologia di estrazione A, o attraverso le quali lo distribuiscano per conto di terzi in più territori comunali, per la tipologia di estrazione B.
Per quanto attiene al QUADRO D, il codice catastale consente di circoscrivere, con riferimento ad una determinata area territoriale, l’infrastruttura o l’impianto a cui è stato venduto il gas naturale, per le tipologie di fornitura C e H. Per la tipologia di fornitura E il codice catastale consente di individuare la rete attraverso la quale il gas naturale è stato distribuito.
Ciò posto si evidenzia che non è dovuta l’indicazione del codice catastale comunale nel QUADRO D, per la tipologia di vendita D.
Con riguardo alla compilazione del QUADRO D è stata, inoltre, segnalata l’impossibilità di inserire valori con segno negativo. A tal proposito, analogamente a quanto evidenziato con riferimento al modello di dichiarazione per l’energia elettrica, non essendo possibile una immediata modifica dei vincoli informatici che ostano all’inserimento di tali dati, si provvederà a rimuoverli con il rilascio del software per l’anno d’imposta 2019. Pertanto, in questa fase di prima applicazione delle modifiche introdotte nei modelli di dichiarazione, l’inserimento del codice catastale è da considerarsi non obbligatorio.
Per quanto attiene all’”elenco clienti con fornitura per impieghi diversi dall’uso civile” sono state richieste precisazioni circa le modalità di compilazione del “campo indirizzo” e del campo “data di inizio” nonché circa la necessità, in caso di “usi promiscui”, di distinguere per tipologia di utilizzo i dati relativi alla “quantità fornita” e all’”accisa corrispondente”.
Quanto al “campo indirizzo” si fa rinvio a quanto già evidenziato in relazione alla dichiarazione per l’energia elettrica.
Nel campo “data di inizio” andrà inserita la data di inizio del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione o la data di inizio della fornitura, se attivata in corso d’anno.
Nel caso di “usi promiscui”, si osserva che l’indicazione dei dati relativi alla “quantità fornita” e all’”accisa corrispondente” per tipologia di utilizzo consente di distinguere i quantitativi di gas naturale non soggetti a tassazione, esenti, soggetti a tassazione ridotta o soggetti a tassazione per uso industriale o per uso autotrazione, fatturati ai singoli clienti, atteso che il dato cumulativo per singolo soggetto è poco rappresentativo. Tuttavia, in questa prima fase di applicazione delle modifiche introdotte i dati in questione possono ritenersi non obbligatori.
Inoltre, con riguardo alla compilazione dell’elenco in questione, è stata segnalata la difficoltà di distinguere i quantitativi di gas naturale riforniti, per impieghi diversi dall’uso civile, a singoli clienti industriali di grosse dimensioni, il cui sito sia alimentato attraverso più PDR ad essi intestati.
In tali situazioni verrebbe individuata una cd. “Porzione di mercato (PDM)” relativa al soggetto cliente industriale, in capo alla quale verrebbero ricondotti i consumi registrati dai vari PDR, intestati al medesimo soggetto giuridico, che alimentano il sito industriale.
E’ stato perciò richiesto se, in tali ipotesi, in luogo del PDR sia possibile inserire il codice identificativo della PDM.
In proposito, occorre premettere che non è consentito il cumulo in capo ad un’unica entità giuridica dei consumi imputabili a soggetti giuridici diversi o a distinti siti industriali appartenenti al medesimo soggetto giuridico e che, pertanto, la titolarità dei diversi PDR e della PDM, riconducibili ad un unico sito industriale, devono necessariamente coincidere in capo al medesimo soggetto giuridico.
Fermo restando quanto sopra evidenziato, si ritiene di poter consentire l’indicazione del codice identificativo della PDM, in luogo dei PDR, il cui elenco dettagliato dovrà essere conservato insieme alla relativa documentazione contabile.
Relativamente alla segnalata impossibilità di inserire più codici catastali per una stessa tipologia di fornitura in relazione ad un medesimo codice identificativo sono in corso i necessari interventi sul software, la cui versione aggiornata verrà resa disponibile sul sito dell’Agenzia.
Conclusivamente, in questa fase di prima applicazione delle modifiche introdotte nei modelli di dichiarazione, già segnalate con nota prot. n. 128747/RU, del 26 novembre 2018 e circolare n. 10/D, del 20 dicembre u.s., si ritiene che l’inserimento dei dati ad esse relativi possa essere ritenuto facoltativo, fermo restando che i dati medesimi dovranno essere obbligatoriamente inseriti, con le modalità richieste, nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2019.
Con l’occasione si rende noto che si è provveduto ad eliminare alcune imprecisioni dal testo delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni in questione, la cui versione aggiornata verrà resa a breve disponibile sul sito dell’Agenzia.
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