AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 07 gennaio 2020, n. 5658/RU
Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo – Articolo 62-quinquies inserito nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dall’articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
L’articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) ha inserito nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise), l’articolo 62-quinquies recante la disciplina dell’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, che, ai sensi dell’articolo 19 della legge stessa, trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Oggetto della imposizione sono le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco (tubetti) e i filtri utilizzati per arrotolare le sigarette, cioè per il consumo del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lett. c), n. 1, dello stesso decreto legislativo n. 504/1995.
L’obbligazione tributaria, in forza di quanto previsto dal comma 4, del citato articolo 62-quinquies, sorge all’atto della cessione dei prodotti alle rivendite di generi di monopolio, alle quali ne è riservata la vendita al pubblico (comma 3). Non è consentita la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti.
L’imposta è stabilità in misura specifica per unità di prodotto, pari a € 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
Con determinazione direttoriale 31 dicembre 2019, pubblicata nella medesima data sul sito internet dell’Agenzia, sono state definite, ai sensi del comma 5 del suddetto articolo, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti oggetto di imposizione nelle tabelle di commercializzazione, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta.
L’articolo 1 della determinazione direttoriale indica l’ambito applicativo e reca, al fine di semplificazione del testo, alcune definizioni dei termini ricorrenti, in particolare, del soggetto obbligato, del momento impositivo (immissione in consumo), del periodo di imposta, dei termini di pagamento dell’imposta.
Gli articoli 2 e 3 recano le disposizioni per la identificazione, mediante attribuzione di un codice, dei soggetti obbligati, dei depositi, e dei beni assoggettati ad imposta i quali sono registrati in apposite tabelle di commercializzazione.
Gli obblighi amministrativi e contabili, di cui all’articolo 4, riguardano la tenuta di un registro di carico, scarico e rimanenze, le cui operazioni contabili devono trovare riscontro nella ordinaria documentazione commerciale (essenzialmente fatture di acquisto e di vendita) e la trasmissione all’Agenzia di un prospetto riepilogativo delle immissioni in consumo (cessioni alle rivendite) effettuate in ogni periodo d’imposta (quindicina). Ai quantitativi risultanti dalle cessioni alle rivendite di generi di monopolio viene applicata l’aliquota di imposta prevista dalla legge (€ 0,0036 il pezzo) al fine di determinare il debito di imposta per ciascuna quindicina il quale deve essere versato all’erario nella quindicina successiva (articolo 5) utilizzando il mod. F24 accise. Nelle more della istituzione, a cura del competente Ufficio della Direzione Tabacchi, del codice-tributo che consente il versamento mediante detto modello, è previsto che il pagamento sia effettuato in Tesoreria mediante bonifico sul pertinente capitolo 1605 del Bilancio dello Stato.
L’articolo 6 ribadisce che in caso di ritardo nel pagamento dell’imposta sono dovuti gli interessi e l’indennità di mora nella misura stabilita dall’articolo 3, comma 4, del Testo unico delle accise e l’articolo 7 definisce i poteri dell’Amministrazione finanziaria ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo.
Poiché l’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo trova applicazione, ai sensi dell ’articolo 19 della legge di bilancio 2020, dal 1° gennaio 2020, la norma transitoria contenuta nell’articolo 8 prevede che nelle more dell’adeguamento alle disposizioni previste dal comma 4 della determinazione direttoriale (obblighi contabili e amministrativi) l’imposta di consumo è comunque liquidata sulla base della ordinaria documentazione contabile del soggetto obbligato ed è versata con le modalità previste dall’articolo 5. L’adeguamento ai suddetti obblighi dovrà intervenire entro il 31 gennaio 2020. Il comma 3 stabilisce che i rivenditori comunicano all’Ufficio dei monopoli competente per territorio, le scorte di prodotti detenute al 31 dicembre 2019.
Le disposizioni della determinazione direttoriale si applicano nei confronti dei soggetti obbligati e non anche di altri operatori (importatori, produttori, distributori) che non effettuano le cessioni dei prodotti alle rivendite di generi di monopolio, fermo restando che detti operatori non sono legittimati ad effettuare la vendita al pubblico dei prodotti, bensì a cederli ai soggetti obbligati (i quali sono tenuti a richiederne l’inserimento nelle tabelle di commercializzazione).
Per i prodotti destinati esclusivamente ad essere forniti in altri Stati membri dell’Unione europea o ad essere esportati, deve essere comunque richiesta dall’operatore (soggetto obbligato o meno) l’inserimento nella tabella di commercializzazione, al fine di legittimarne la circolazione sul territorio nazionale ai sensi del comma 2 del citato articolo 62-quinquies.
Le indicazioni per l’applicazione delle specifiche disposizioni della norma (in materia di esecuzione dei controlli, applicazione delle sanzioni, istituzione del codice tributo, ecc.), saranno fornite dagli Uffici centrali dell’Agenzia in ragione delle rispettive competenze.
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