AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 08 aprile 2020, n. 11048/RU
Importazioni in franchigia di merci destinate a fronteggiare la pandemia COVID-19. Decisione (UE) 2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020 – Compilazione dichiarazione doganale
Si fa seguito alle note prott. n.102121/RU del 31 marzo 2020 e n. 107046 del 3 aprile 2020 per fornire ulteriori chiarimenti sulle prassi dichiarative da seguire per l’accesso al beneficio della franchigia dai diritti doganali, in applicazione dell’art. 74 e ss. del Regolamento (CE) n. 1186/2009 e dell’art. 51 e ss. della Direttiva CE n. 132/2009, in ottemperanza alla Decisione della Commissione 491/2020 ed in considerazione della vasta casistica che si sta presentando agli uffici territoriali.
Considerata la possibilità, prevista dalla Decisione 491/2020, di accordare la franchigia anche a soggetti che operano per conto di organizzazioni pubbliche, degli enti statali, degli organismi pubblici, degli altri organismi di diritto pubblico ovvero delle organizzazioni caritative o filantropiche approvate, tenendo ferma la necessità di attuare le opportune misure al fine di verificare l’effettiva rispondenza dell’operazione doganale alle condizioni previste dalla Decisione medesima, si dispone quanto segue:
– le importazioni per le quali si intende invocare l’applicazione della franchigia ai sensi dell’art. 74 del Reg. CE 1186/2009 e 51 della Direttiva CE 132/2009 devono essere effettuate presentando una dichiarazione doganale (DAU), con indicazione del codice C26 nella casella 37. Si ribadisce l’impossibilità di utilizzo della bolletta informatizzata A22 per tutti i casi in cui l’importazione è effettuata richiedendo la franchigia di cui agli articoli sopra menzionati, comprese le donazioni di DPI;
– la dichiarazione doganale, da trasmettere come di consueto attraverso il SERVIZIO TELEMATICO DOGANALE (SPD), dovrà essere compilata con le seguenti modalità:
– casella 8 “Destinatario”: indicazione del codice fiscale ovvero P.IVA/codice EORI dell’importatore. In tali casi l’importatore, se diverso dal destinatario finale dei beni avente titolo al beneficio ed a condizione che esista un rapporto contrattuale tra i due soggetti, dovrà compilare l’autocertificazione di cui al codice documento 10AO in casella 44;
– casella 14 “Dichiarante/Rappresentante”: indicazione del codice EORI del soggetto.
– casella 44: andranno inseriti i seguenti codici documento:
– 07AO (obbligatorio nel caso in cui sia indicato il codice C26 nella casella 37): “merci destinate a organizzazioni pubbliche, compresi enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico o organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità nazionali ovvero destinate alle unità di pronto soccorso”. Nel sottocampo Identificativo deve essere indicata la P.IVA/C.F./Codice EORI del destinatario finale della merce, soggetto rientrante nelle categorie ammesse alla franchigia come già più volte menzionate. Nel caso di importazioni effettuate direttamente dall’ente pubblico o da un soggetto rientrante nelle categorie destinatarie del beneficio, sarà riportata la stessa P.IVA/C.F. della casella 8;
– 08AO (obbligatorio in alternativa al 09AO): “autocertificazione svincolo diretto”;
– 09AO (obbligatorio in alternativa al 08AO): “autocertificazione svincolo celere”;
– 10AO (obbligatorio se casella 8 diversa da 07AO): “Autocertificazione dell’importatore, qualora diverso dal destinatario finale, per merci destinate interamente a soggetti aventi titolo alla franchigia (ex art. 74 Reg. CE 1186/2009 e 51 Direttiva CE 132/2009) su mandato dei medesimi”.
Si rappresenta che il soggetto che invia la dichiarazione deve essere abilitato all’utilizzo del servizio telematico doganale (EDI) ed aver attivato la firma digitale occorrente per la trasmissione della dichiarazione a proprio nome.
Si coglie l’occasione per ribadire che, nel caso in cui l’importatore sia soggetto diverso dal destinatario e che opera per conto e su mandato del suddetto, come già previsto nella precedente informativa prot. n.102121, ai fini dell’autorizzazione allo sdoganamento si dovranno produrre due autocertificazioni, una a carico del destinatario finale delle merci (autocertificazione a svincolo diretto/svincolo celere) e la seconda, a carico dell’importatore che agisce per conto del destinatario. In quest’ultima si dichiara che le merci, descritte per natura e quantità (comprese le unità supplementari espresse nell’unità di misura anche qualora non previste nella tariffa doganale), sono importate su mandato del destinatario avente titolo. Si rammenta che le dichiarazioni sono rese sotto la propria responsabilità dal soggetto avente titolo o operante per conto dell’Organizzazione/Ente beneficiario, con ogni conseguenza di legge sia sul piano penale sia di decadenza dai benefici conseguiti a seguito di false dichiarazioni rese, ai sensi del combinato disposto degli artt.75 e 76 del DPR 445 del 2000.
Si raccomanda agli operatori l’attenta osservanza dei previsti adempimenti procedurali ai fini dell’applicazione del beneficio, nel rispetto di quanto prescritto dalla Decisione della Commissione e tenuto conto delle rendicontazioni richieste agli Stati membri, e si confida nella piena disponibilità della categoria dei doganalisti nel supportare le aziende e gli enti destinatari dei beni in questo periodo emergenziale per il contrasto al COVID-19 anche a sostegno di quanto già posto in essere dagli uffici di questa Agenzia.
Le modifiche al sistema telematico per l’efficacia dei codici documento sopra descritti decorrono dalle ore 00.01 del 10 aprile c.a.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 27 marzo 2020, n. 100563/RU - Applicazione art. 74 e ss. del Regolamento (CE) n. 1186/2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali e dell’art. 51 e ss. della Direttiva CE n. 132/2009.…
- Importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’iva (decisione della commissione europea n. 491 del 3 aprile 2020). Informatizzazione dell’albo dei beneficiari e della gestione delle prenotazioni delle importazioni di merci in franchigia -…
- AGENZIA DELLE DOGANE - Comunicato 22 luglio 2020 - Avviso - Importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’iva (decisione della commissione europea n. 491 del 3 aprile 2020) - Informatizzazione dell’albo dei beneficiari e della gestione…
- AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 28 aprile 2021, n. 15 - Importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’iva - Decisione della commissione europea n. 2021/660 del 19 aprile 2021 recante modifica della decisione (ue) 2020/491 relativa…
- Esenzione dall'Iva delle importazioni e delle cessioni delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 - Decisione della Commissione Europea n. 2020/491 - Risposta 23 luglio 2021, n. 507 dell'Agenzia delle Entrate
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 14 maggio 2020, n. 144685/RU - Compilazione della dichiarazione doganale per le importazioni di materiale sanitario necessario a fronteggiare l’emergenza Covid-19
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’anatocismo è dimostrabile anche con la sol
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 33159 depositata il 29 novembre 2023,…
- Avverso l’accertamento mediante il redditome
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31844 depositata il 15 novembre…
- Si è in presenza di appalti endoaziendali illeciti
Si è in presenza di appalti endoaziendali illeciti ogni qualvolta l’appaltatore…
- Per il provvedimento di sequestro preventivo di cu
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 47640 depositata il…
- Il dirigente medico ha diritto al risarcimento qua
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28258 depositata il 9 ottobre 20…