AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 11 giugno 2020, n. 177237/RU
Riavvio delle sessioni di esame per il conseguimento dell’idoneità professionale – Istruzioni Operative
Con Determinazione Direttoriale prot. n. 106275/RU del 2 aprile 2020 è stata, come noto, disposta “la sospensione delle prove di idoneità professionale previste per i rivenditori di generi di monopolio fino al 15 giugno 2020; per i certificati ovvero per le concessioni scaduti anteriormente al 31 gennaio 2020, il termine semestrale previsto per il conseguimento dell’idoneità professionale è sospeso a decorrere dal 27 febbraio fino al 15 giugno 2020 in ragione dell’impossibilità di sostenere la prova di esame conclusiva”.
Con legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 29 aprile, l’originario comma 2 dell’art. 103 del decreto legge 17/03/2020 n. 18 è stato sostituito come segue: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Con successiva determina direttoriale prot. n. 158857/RU del 27 maggio 2020 è stato, tra l’altro, previsto all’art. 2 che “tutti i certificati ed atti abilitativi comunque denominati, relativi alla rete di distribuzione dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e, dunque, allo stato, fino al 29 ottobre 2020”.
Premesso quanto sopra, si rammenta a codesti uffici che a decorrere dal 16 giugno 2020 dovrà essere ripristinato lo svolgimento delle prove di esame conclusive per il conseguimento dell’idoneità professionale limitatamente ai rivenditori di generi di monopolio il cui certificato non rientri, in ragione della relativa scadenza, nell’ambito della prorogatio normativa di cui sopra.
Le sessioni di esame si terranno, in ogni caso, nel rispetto dell’obbligo di distanziamento sociale, del divieto di assembramento nonché con l’adozione delle necessarie misure precauzionali, con possibilità di prevedere uno svolgimento delle stesse articolato in due momenti consecutivi.
Si precisa, infine, che per i nominativi già comunicati o da comunicare alle associazioni di categoria, per i quali sia stata indicata una data di decorrenza dell’obbligo formativo successiva al 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio, il termine semestrale previsto per il conseguimento del titolo abilitativo sarà computato, ai sensi della determina direttoriale prot. n. 158857/RU del 27 maggio 2020, dal 29 ottobre 2020, in ragione dell’intervenuta prorogatio normativa Premesso quanto sopra, codeste associazioni valuteranno le successive iniziative di propria competenza.
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