AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 12 dicembre 2013, n. 142924/RU
D.M. del 07/11/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 289 del 10/12/2013 – Termini e modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2013
L’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 rimanda ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la fissazione dei termini e delle modalità di pagamento dell’accisa anche relativamente ad eventuali acconti.
Lo stesso comma 4 stabilisce, tra l’altro, che il pagamento dell’accisa, relativa ai prodotti immessi in consumo nel periodo dal 1° al 15 dicembre di ogni anno, deve essere effettuato entro il giorno 27 dicembre ed in tale caso non è consentito l’uso del versamento unitario di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (modello F/24).
Allo scopo di consentire alle imprese operanti nel settore della produzione e commercializzazione di alcuni prodotti energetici, dell’alcole e delle bevande alcoliche, di utilizzare il predetto modello F/24, anche per il pagamento dell’accisa relativa alle immissioni in consumo avvenute nella prima quindicina del mese di dicembre 2013, è stato emanato il D.M. del 07/11/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10/12/2013.
L’art. 1 del citato decreto prevede che i pagamenti dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2013, sono effettuati, nel medesimo anno entro:
a) il 18 dicembre, se eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale intestato alla stessa tesoreria.
E’ possibile utilizzare il modello F/24 per effettuare i pagamenti, in scadenza al 27 dicembre 2013 ai sensi del comma 6 dell’art. 28 della legge 23/12/2000, n. 388, dell’accisa sul gas naturale, dell’accisa sul carbone, lignite e coke, dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto.
Si evidenzia infine che restano fermi i termini e le modalità di pagamento fissati per l’accisa sull’energia elettrica.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 14 dicembre 2021, n. 473275/RU - Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 dicembre 2021 per la fissazione delle modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute…
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 13 dicembre 2019, n. 215034/RU - D.M. 12 dicembre 2019 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Fissazione delle modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relative alle…
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 novembre 2022 per la fissazione delle modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2022 - AGENZIA…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 04 dicembre 2020 - Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2020
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 07 dicembre 2021 - Fissazione delle modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2021"
- MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale del 7 novembre 2023 - Modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2023
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…