AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 12 dicembre 2016, n. 139422/RU
D.M. dell’8.11.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.280 del 30.11.2016 – Fissazione delle modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2016
L’articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 demanda ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze la fissazione dei termini e delle modalità di pagamento dell’accisa anche relativamente ad eventuali acconti.
Il medesimo comma 4 stabilisce, tra l’altro, che, fino all’adozione del decreto restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti e che, per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tal caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ciò premesso, al fine di determinare le modalità e i termini di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti energetici, sull’alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2016, è stato emanato il D.M. 8.11.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 280 del 30.11.2016.
L’articolo 1 del predetto Decreto prevede che i pagamenti dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2016, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:
a) il 19 dicembre, se eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in Tesoreria o tramite conto corrente postale.
E’ possibile utilizzare il modello F/24 per effettuare i pagamenti in scadenza al 27 dicembre 2016 ai sensi del comma 6 dell’art.28 della legge 23.12.2000, n. 388 dell’accisa sul gas naturale, dell’accisa sul carbone, lignite e coke, dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto.
Restano fermi i termini e le modalità di pagamento fissati per l’accisa sull’energia elettrica.
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