AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 14 dicembre 2021, n. 473275/RU
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 dicembre 2021 per la fissazione delle modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2021 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana)
Al fine di determinare le modalità e i termini di pagamento dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e su alcuni prodotti energetici, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2021, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è stato emanato il D.M. 7 dicembre 2021, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
L’articolo 1 del predetto Decreto statuisce che i pagamenti dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2021, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:
a) il 20 dicembre, se eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente presso la tesoreria dello Stato, tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale, in favore della medesima tesoreria dello Stato nonché tramite la piattaforma digitale pagoPA nell’ambito delle casistiche attualmente previste per i versamenti del settore Accise (NOTA 1).
Si evidenzia infine che ai sensi del comma 6, dell’art. 28, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è possibile utilizzare il modello F/24 per effettuare i pagamenti dell’accisa sul gas naturale, dell’accisa sul carbone, lignite e coke, dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, in scadenza al 27 dicembre 2021.
Restano fermi i termini e le modalità di pagamento fissati per l’accisa sull’energia elettrica.
—
Note:
(1) Cfr. Determinazione Direttoriale prot. 413976/RU del 13/11/2020.