AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 15 settembre 2017, n. 104162/R.U.
Impiego agevolato di cui al punto 5 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95. D.M. 14 dicembre 2001, n. 454. Carburanti utilizzati in lavori agricoli. Contratto di comodato di fondi rustici. Obbligo di forma scritta e registrazione.
Il D.M. n. 454/2001, nel dettare le norme di esecuzione dell’agevolazione di cui in oggetto, ne individua i soggetti legittimati al beneficio e gli adempimenti cui gli stessi sono tenuti per la concreta fruizione dei prodotti ad aliquota ridotta di accisa.
L’art. 2, comma 9, del citato decreto ministeriale ammette all’impiego agevolato anche i consumi di prodotti impiegati per lavorazioni effettuate su terreni condotti in affitto prescrivendo, in allegato alla richiesta del beneficio da parte dell’avente titolo, la presentazione di idonea documentazione comprovante la conduzione e la registrazione del contratto.
Richiamato il campo di applicazione dell’agevolazione in esame fissato dalle norme regolamentari, la successiva risoluzione n. 2/D del 19.3.2003 ha esteso, in via interpretativa, la sfera di operatività del beneficio fiscale ammettendo alla fruizione di prodotti agevolati anche i consumi inerenti attività agricole esercitate su terreni condotti a titolo di comodato.
Tanto, tenendo conto del carattere oggettivo dell’impiego agevolato di che trattasi, legato all’effettuazione di determinate e specifiche colture, e del diffuso ricorso al negozio del comodato per trasferire il godimento di fondi rustici, salvo restando in ogni caso l’osservanza degli adempimenti prescritti dal citato art. 2, comma 9.
A chiarimento di dubbi interpretativi sorti nell’applicazione della risoluzione n. 2/D ed alla luce anche della successiva evoluzione normativa in materia di registrazione dei contratti, in special modo quando ricorrono agevolazioni tributarie, si precisa che per accedere al beneficio fiscale in esame il contratto di comodato di terreni deve necessariamente assumere forma scritta ed essere sottoposto a registrazione.
Impongono tale prescrizione evidenti ragioni di tutela dell’interesse fiscale a fronte di casi registratisi di distrazione d’uso del prodotto ad aliquota ridotta: analogamente a quanto già operato da questa Agenzia per altre fattispecie agevolate, costituiscono presupposto imprescindibile per il riconoscimento dell’agevolazione una chiara identificazione del soggetto avente titolo e dell’effettivo possesso ed utilizzo del terreno nel periodo oggetto di consumo dei carburanti per i quali si richiede il rimborso.
Codeste Direzioni provvederanno a comunicare il contenuto della presente direttiva ai competenti organi delle Regioni o delle Province affinché ne diano notizia agli uffici incaricati dell’assegnazione dei carburanti agevolati, per garantirne comunque la generale, omogenea, applicazione in vista della prossima richiesta di assegnazione di cui all’art. 2, comma 3, del D.M. n. 454/2001, ove si rilevino fattispecie difformi.
Vengono fatti salvi, naturalmente, gli accertamenti da cui scaturisce il recupero del tributo a seguito di rilevata distrazione del prodotto dagli usi agevolati.
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