AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 16 aprile 2019, n. 43290/RU

Imbarco di provviste e dotazioni di bordo con presentazione di memorandum di imbarco. Art.76, par. 1, lettera b) del Reg. CEE 2913/1992

Si fa riferimento alla nota prot. 8769 RU del 14.03.2019, con la quale è stato richiesto il parere della scrivente in ordine al modus operandi che la stessa è intenzionata a seguire per la gestione delle autorizzazioni rilasciate dagli uffici locali in base all’art. 76 par. 1 lett. b) del Reg. CEE 2913/92 relative all’imbarco di provviste di bordo con utilizzo del memorandum di imbarco e presentazione di dichiarazione complementare a carattere riepilogativo.

In particolare, codesta struttura è dell’avviso di riesaminare le predette autorizzazioni inquadrandole tra le autorizzazioni alla dichiarazione semplificata previste dall’art. 166, par.2, del Codice doganale dell’Unione al fine di consentire agli operatori economici del settore di poter continuare ad Direzione Centrale Legislazione e utilizzare tale semplificazione per il periodo transitorio e quindi fino alla data di potenziamento dei sistemi informatici, facendo ricorso all’applicazione dell’art. 16 par. 2 del Regolamento delegato UE 2016/341, che consente alle autorità doganali che abbiano rilasciato un’autorizzazione al regolare ricorso a una dichiarazione semplificata ex art. 166 par. 2 del Reg. UE 952/2013, di accettare un documento commerciale o amministrativo come dichiarazione semplificata,

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Si premette che, ai sensi dell’art.76, par. 1 lettera b) del Reg. CEE 2913/1992, l’autorità doganale poteva consentire, nel rispetto di determinate condizioni, di presentare in luogo della dichiarazione doganale un documento commerciale e amministrativo e successivamente di presentare una dichiarazione complementare avente carattere globale, periodico o riepilogativo.

Tale semplificazione non è più prevista dal nuovo Codice doganale dell’Unione; e ai sensi dell’art. 250 del Regolamento delegato UE 2015/2446 le autorizzazioni rilasciate sulla base del Regolamento CEE 2913/92 o del Regolamento CEE 2454/93 e che hanno un periodo di validità illimitato devono essere riesaminate entro il 01.05.2019.

In particolare l’allegato 90 del Reg. delegato UE 2015/2446 al punto 5 prevede che queste autorizzazioni possono essere trasformate in autorizzazioni alla dichiarazione semplificata di cui all’art. 166, par.2 del Codice doganale dell’Unione. Si precisa che le misure transitorie di cui all’art.16 par. 2 del Regolamento delegato UE 2016/341, citato da codesta Direzione, consentono di poter utilizzare tale documento fino alla data di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione escludendo quindi di poterlo utilizzare anche per le dichiarazioni doganali da vincolare al regime di esportazione.

Per le suindicate motivazioni non pare esservi dubbio che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 76 par.1 lett. b) del Codice doganale comunitario per la fornitura di provviste di bordo con utilizzo del memorandum vadano riesaminate.

A questo proposito occorre, tuttavia, evidenziare che, nella fattispecie rappresentata, l’utilizzo della suddetta facilitazione è stata oggetto di puntuali indicazioni con la circolare 18/D del 29.12.2010, con la quale è stato chiarito che la stessa, benché al di fuori delle ipotesi previste dalla regolamentazione comunitaria, poteva essere mantenuta in quanto particolarmente utile in determinate situazioni caratterizzate da esigenze di velocizzazione e semplificazione dell’imbarco delle provviste di bordo.

Nella medesima circolare vennero inoltre fissate le condizioni per l’utilizzo di tale semplificazione applicabile solo all’interno del territorio italiano e solo nei casi in cui la presentazione della dichiarazione di esportazione al momento dell’imbarco della merce non è oggettivamente possibile per la ristrettezza dei tempi di imbarco o per la natura delle operazioni.

Si ritiene, pertanto, che nel caso rappresentato da codesta Direzione, la revisione delle autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell’art. 76 par. 1 lett. b) del predetto regolamento per l’imbarco delle provviste e dotazioni di bordo, debba avvenire non già al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio delle autorizzazioni semplificate disciplinate dall’art. 166 del Codice doganale dell’Unione, bensì per verificare la sussistenza delle condizioni dettate dalla circolare 18/D/2010 per l’utilizzo, salvo diverse successive disposizioni, del memorandum quale modalità procedurale nazionale utilizzabile nel periodo transitorio, eliminando ogni riferimento all’art. 76, del Reg. CEE 2913/1992 non più vigente.

Al termine di tale periodo ovvero quando saranno ultimati gli aggiornamenti al sistema Automated Export System nonché le implementazioni informatiche delle dichiarazioni semplificate l’operatore economico valuterà se, per la fattispecie rappresentata, in base alle proprie esigenze operative sia utile richiedere le autorizzazioni alle semplificazioni previste dal nuovo Codice doganale dell’Unione.

Si invitano le Strutture periferiche in indirizzo e in copia conoscenza ad attenersi alle presenti istruzioni non mancando di segnalare alla scrivente eventuali criticità.