AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 17 agosto 2017, n. 94895/R.U.
Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali. (periodo dal 13-07-2017 al 12-01-2018)
Con riferimento all’oggetto, si comunica, per i successivi adempimenti di competenza, che il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, con decreto pubblicato sulla G.U. n. 190 del 16.08.2017, ha fissato, ai sensi dell’art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come sostituito dall’art. 5, comma 2, della L. 213/2000, il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di trenta giorni, nella misura dello 0,213 per cento annuo per il periodo dal 13 luglio 2017 al 12 gennaio 2018.
Come già anticipato nella nota prot. n. 39641/RU del 5.04.2016 e nella circolare 8/D del 19.04.2016 il tasso di interesse di cui all’art. 79 del TULD si applica esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna e, in applicazione dell’art. 86 del medesimo testo unico – maggiorato di 4 punti – ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna.
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