AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 18 agosto 2021, n. 304143/RU

Applicazione delle disposizioni in materia di Certificazioni Verdi COVID-19

Con l’inserimento nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (NOTA 1), dell’art. 9-bis, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, l’accesso ad una serie di servizi ed attività specificate dalla suddetta disposizione è stato subordinato, nei territori del Paese collocati nella c.d. zona bianca e nelle altre zone ove gli stessi sono consentiti, al possesso da parte degli utenti di una delle certificazioni verdi COVID-19, individuate dall’art. 9 del medesimo D.L. n. 52/2021, fatte salve specifiche esclusioni.

Il comma 4 del predetto art. 9-bis impone ai titolari o ai gestori dei servizi e delle attività individuate nel comma 1 di verificare il rispetto della prescrizione sancita nel medesimo comma.

La disposizione si va ad affiancare a quella contenuta nell’art. 13, comma 2, del D.P.C.M. 17 giugno 2021 che demanda la verifica del possesso della certificazione, tra gli altri, anche ai “soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati”.

Ciò premesso, si rileva che nel novero dei servizi ed attività ad accesso condizionato, al comma 1 dell’art. 9-bis del D.L. n. 52/2021 sono identificati, a titolo esemplificativo, per quanto di interesse di questa Direzione, i “servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, […], per il consumo al tavolo, al chiuso”, di cui alla lettera a).

Pertanto si rende noto che, nel corso delle ordinarie attività espletate nei confronti degli intestatari di licenza fiscale, ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995, ove ricompresi nella suddetta categoria, i funzionari verificatori potranno procedere a riscontrare anche l’osservanza dell’obbligo posto dal combinato disposto dell’art. 9-bis, comma 4, del D.L. n. 52/2021 e dell’art. 13, comma 1, del D.P.C.M. 17 giugno 2021.

Note:

(1) Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.