AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 18 dicembre 2018, n. 113873/RU
Regime di Uso Finale: trasferimento di diritti ed obblighi (TORO-Transfer of rights and obligations) e circolazione delle merci.
Premessa
L’art. 210 del Codice doganale dell’Unione (Reg. UE n.952/2013-CDU) include tra i regimi speciali anche “l’uso finale”. La finalità di tale procedura, come nel previgente Codice doganale comunitario, resta quella di consentire alle merci di essere immesse in libera pratica in esenzione dal dazio o a dazio ridotto in virtù del loro “uso finale”.
Anche per questo regime si applicano le disposizioni generali del titolo VII, capo I, del CDU – comuni a tutti i regimi speciali – nonché le “norme specifiche in materia” (art.254 CDU, artt. 139, da 171 a 175, 178 e 179 del Reg. (UE) n. 2446/15 – RD e artt. da 260 a 269 del Reg. (UE) n.2447/15 – RE).
Ulteriori novità introdotte dal CDU, in materia di uso finale, riguardano il trasferimento dei diritti e degli obblighi (art.217) e la circolazione delle merci vincolate a regime (art.218).
Direzione Centrale legislazione e procedure doganali -Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli.
Questa Agenzia ha già diramato, in proposito, istruzioni procedurali con la circolare n.8/D del 19 aprile 2016 e con le note prot.n.84724 del 10 ottobre 2016 e prot.n.141816/RU del 13 dicembre 2017.
Sotto il profilo procedurale, l’autorizzazione (rectius, decisione) al regime di uso finale viene adottata nell’ambito del Sistema delle Decisioni Doganali (CDMS) di cui al Reg.(UE) 2017/2089. Come noto, dal 2 ottobre 2017 l’utilizzo del CDMS è obbligatorio sia per le domande e le autorizzazioni di uso finale che hanno rilevanza in ambito nazionale che per quelle valide in più Stati Membri. In proposito, la circolare 1/D del 30/01/2018, relativa al Sistema delle Decisioni doganali, ha illustrato nel dettaglio l’iter amministrativo del rilascio della decisione.
Ciò premesso, a seguito di recenti indicazioni dei Servizi della Commissione Europea, si forniscono ulteriori chiarimenti in merito al trasferimento di diritti ed obblighi – TORO – nell’ambito del regime di uso finale, volti ad uniformare il “modus operandi” su tutto il territorio nazionale.
- Trasferimento dei diritti e degli obblighi
A differenza del previgente assetto recato dal Codice doganale comunitario, il trasferimento di diritti ed obblighi nell’ambito del regime di Uso Finale non comporta più il rilascio di un’ulteriore, distinta autorizzazione al regime di uso finale in capo al cessionario. Ciò in base alle disposizioni recate dagli artt. 218 del CDU e 266 RE. In particolare:
– ai sensi dell’art.218 CDU, “I diritti e gli obblighi del titolare di un regime riguardo alle merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito possono essere trasferiti interamente o in parte a un’altra persona che soddisfi le condizioni previste per il regime in questione”, e
– per quanto dispone l’art. 266 del RE, “l’autorità doganale competente decide se può aver luogo o no un trasferimento di diritti e obblighi di cui all’art 218 del codice. Se tale trasferimento può aver luogo, le autorità doganali competenti stabiliscono le condizioni a cui esso è subordinato”.
Per illustrare più nel dettaglio gli aspetti applicativi di tale procedura, la Commissione europea, ha pubblicato apposite Linee Guida (tutt’ora in fase di aggiornamento) consultabili anche dal sito dell’Agenzia (NOTA 1).
- Trasferimento di diritti e obblighi da parte del titolare di un’autorizzazione all’uso finale, già comprensiva di un toro, a un cessionario/trasformatore che non dispone di alcuna autorizzazione al toro. questo tipo di procedura può essere utilizzata nel caso di un toro parziale o completo in base ai diritti e obblighi trasferiti.
Come noto, l’autorizzazione al regime di uso finale, che da titolo all’applicazione del trattamento tariffario agevolato (art. 254 del CDU), è subordinata al riscontro delle condizioni previste dall’art.211, par.3, del CDU.
Con il rilascio dell’autorizzazione, il titolare del regime assume tutti i diritti e gli obblighi (NOTA 2) connessi al regime richiesto, in particolare l’obbligo di trasformare le merci per le quali è previsto il trattamento agevolato.
Qualora il richiedente non sia un trasformatore oppure non possa, per vari motivi, trasformare le merci, contestualmente all’istanza per il regime prescelto, deve anche fare richiesta di trasferimento dell’obbligo di assegnare alle merci l’uso prescritto, indicando i trasformatori che subentreranno.
In tale ipotesi, l’autorizzazione al regime conterrà anche l’autorizzazione ad effettuare il trasferimento dei diritti e degli obblighi ai soggetti espressamente indicati.
Ai sensi dell’art. 218 CDU i diritti e gli obblighi possono essere trasferiti interamente o in parte ad un altro soggetto.
1.1 TORO parziale
In caso di trasferimento “parziale”, il cessionario assume l’obbligo di assegnare alle merci l’uso per il quale è stata concessa l’autorizzazione e il diritto di utilizzare e movimentare le merci.
Tutti gli altri diritti ed obblighi, in particolare l’obbligo di prestare la garanzia (art.211 CDU), di tenuta delle scritture contabili (art. 214 CDU) e di presentazione del conto di appuramento (art. 215 CDU), rimangono in capo al titolare del regime di uso finale.
Quest’ultimo, infatti, è l’unico responsabile della procedura e deve rendere conto all’autorità doganale dell’assegnazione delle merci all’uso prescritto mediante la presentazione del conto di appuramento sulla base delle informazioni comunicate dal cessionario.
1.2 TORO totale
Ai sensi dell’art. 218 CDU, è possibile anche effettuare, da parte del titolare del regime, il trasferimento “totale” dei diritti e degli obblighi nei confronti del cessionario il quale, oltre ai diritti e agli obblighi da assumere in caso di trasferimento parziale (cfr punto 1.1) assume anche l’obbligo di prestare garanzia e di assolvere il dazio, in via solidale, in caso di inosservanza, da parte del cedente, dell’adempimento dell’obbligazione doganale eventualmente insorta.
Il titolare del regime rimane comunque l’unico titolare della procedura.
1.3 ITER procedurale per il trasferimento dei diritti e degli obblighi
1.3.1 Istanza e autorizzazione al regime di uso finale comprensiva di TORO
Ricevuta la domanda, l’Ufficio competente, individuato ai sensi dell’art. 22, par.1, del CDU, procede all’accertamento dei requisiti richiesti sia in capo al richiedente che in capo al cessionario.
In merito al soggetto richiedente, l’Ufficio accerta che sia stata costituita idonea garanzia e che lo stesso richiedente possa assicurare un ordinato svolgimento delle operazioni (art.211 par.3 CDU).
Per quanto riguarda il cessionario, l’Ufficio accerta se sussistano “le condizioni previste per il regime di uso finale di cui all’art. 211 CDU e stabilisce “le condizioni alle quali il trasferimento è subordinato (art. 266 RE).
Terminata l’istruttoria e accettata l’istanza, l’Ufficio rilascia l’autorizzazione secondo l’iter amministrativo decritto nella Circ.1/D del 30/01/2018 di questa Direzione Centrale predisponendo contestualmente il disciplinare cui il titolare deve attenersi durante lo svolgimento della procedura.
1.3.2. Richiesta di integrazione dell’autorizzazione al regime di uso finale non comprensiva del TORO o istanza di trasferimento La necessità di effettuare il trasferimento dei diritti e degli obblighi potrebbe sorgere, da parte del titolare, successivamente al rilascio dell’autorizzazione.
In tale caso, la richiesta deve essere effettuata allo stesso Ufficio doganale che ha rilasciato l’autorizzazione al regime e può avere per oggetto l’integrazione dell’autorizzazione all’uso finale oppure il rilascio di una autorizzazione specifica per il TORO.
L’autorizzazione all’uso finale deve essere sempre modificata qualora la lista dei cessionari preveda delle integrazioni o eliminazioni di nominativi.
1.4 Uffici doganali coinvolti
Se i soggetti indicati come cessionari dal richiedente non rientrano nella competenza dell’Ufficio preposto al rilascio della decisione, quest’ultimo in fase istruttoria deve interagire con gli altri Uffici competenti al fine di acquisire le informazioni necessarie in merito ai cessionari.
Qualora il trasferimento coinvolga più Stati Membri, l’Ufficio deve attivare la consultazione tra le autorità doganali ai sensi dell’art. 260 e 261 del RE, per il tramite di questa Direzione Centrale-Ufficio tariffa doganale, dazi e regime dei prodotti agricoli.
2 Trasferimento di diritti e obblighi da parte del titolare di un’autorizzazione all’uso finale, già comprensiva di un toro, a un cessionario/trasformatore che dispone di una autorizzazione al toro. la procedura è valida solo nel caso di trasferimento totale di diritti e obblighi.
Secondo i chiarimenti dei Servizi della Commissione, in base al combinato disposto dell’art. 218 CDU e dell’art.266 del RE, tutti i diritti e gli obblighi relativi alle merci vincolate al regime, possono essere trasferiti dal titolare del regime a un soggetto della lista dei cessionari previamente autorizzato. Quest’ultimo deve aver fatto richiesta, presso l’Ufficio competente, di poter subentrare al cedente in tutti i diritti e gli obblighi e nella gestione della procedura di uso finale.
A sua volta, il cessionario autorizzato, qualora non sia in grado di assegnare le merci all’uso prescritto, può effettuare un ulteriore trasferimento di tutti i diritti ed obblighi ad altro soggetto munito di autorizzazione TORO.
2.1 Istanza del cessionario al TORO
Il titolare del regime non può effettuare il trasferimento di tutti i diritti e gli obblighi prima di avere accertato l’esistenza, in capo al cessionario, dell’autorizzazione al TORO.
Pertanto, il soggetto che intende subentrare al titolare nella gestione della procedura di uso finale, deve fare apposita istanza all’Ufficio competente secondo il modello allegato (Allegato 1) rilasciando idonea garanzia.
L’istanza, come anche l’autorizzazione, non rientra nel Sistema delle decisioni doganali.
2.2 Autorizzazione al TORO
Per quanto l’autorizzazione al TORO non rientri nel sistema delle decisioni doganali (Reg. UE 2017/2089), essendo la stessa connessa alla decisione di uso finale, deve essere rilasciata dall’Ufficio la cui competenza è determinata ai sensi dell’art.22, CDU e, per quanto compatibili, devono essere applicate, anche in questo caso, le istruzioni dettate in materia di decisioni doganali dalla circolare 1/D del 30/01/2018, ivi comprese quelle in materia di esercizio del diritto di essere ascoltati.
Pertanto l’Ufficio doganale competente, ricevuta la domanda del cessionario, valuta la sussistenza delle condizioni per l’adozione del provvedimento autorizzatorio (art.266 RE).
In particolare, l’UD:
– acquisisce copia del contratto tra le parti oppure la fattura, copia dell’autorizzazione e della dichiarazione doganale di vincolo, se disponibili;
– accerta l’esistenza di idonea garanzia e la regolare tenuta delle scritture contabili;
– dispone in merito all’obbligatorietà della compilazione del modello TORO e della presentazione del conto di appuramento nei termini stabiliti;
– predispone il disciplinare.
Completata l’istruttoria e accettata l’istanza, l’Ufficio rilascia l’autorizzazione secondo lo schema predisposto dai Servizi della Commissione (Allegato 2).
I diritti e gli obblighi trasferiti sono quelli di cui alla nota 2 della presente circolare.
2.3 Adempimenti del cedente e del cessionario
Accertata l’esistenza dell’autorizzazione in capo al cessionario ed effettuato il trasferimento, il cedente annota nelle scritture contabili il trasferimento dei diritti e degli obblighi in capo al cessionario conformemente all’art.178, lett. p), RD e presenta all’Ufficio doganale di controllo il suo conto di appuramento che, nel caso di specie, conterrà solo le informazioni sul TORO.
Verificata la correttezza della procedura, l’Ufficio doganale, su richiesta del cedente/titolare del regime, svincola la garanzia da questi prestata, salvo che non debba essere utilizzata per altre operazioni.
In maniera speculare, anche il cessionario annota nelle scritture contabili l’acquisizione delle merci vincolate al regime di uso finale per le quali ha assunto tutti i diritti e gli obblighi precedentemente posti in capo al cedente.
Decorso il termine entro il quale il regime deve essere appurato, il cessionario, salvo proroga, presenta il conto di appuramento ai sensi dell’art. 175 RD.
3 Modello TORO da utilizzarsi in tutti i casi di trasferimento
Per lo scambio di informazioni tra cedente e cessionario, i Servizi della Commissione hanno predisposto il modello “TORO” che deve essere utilizzato per ogni spedizione, sia nel caso di trasferimento parziale che completo.
Il modello deve essere compilato in triplice copia dal titolare del regime, nel caso di trasferimento al cessionario, e in quattro copie, dal cessionario autorizzato, nel caso di trasferimento ad altro soggetto
autorizzato.
Il modello TORO e le Istruzioni relative alla sua compilazione sono allegati alla presente circolare (Allegato 3).
Appurato il regime, il cessionario deve inviare una copia del modello all’Ufficio competente, conservando l’altra copia per un periodo di tre anni che “decorre dalla fine dell’anno nel corso del quale è cessato l’assoggettamento delle merci alla vigilanza doganale “(art.51 par.1CDU).
- Circolazione di merci vincolate al regime di uso finale senza trasferimento di diritti e di obblighi
L’art. 219 del CDU stabilisce che “In casi specifici, le merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito….possono circolare da una località all’altra del territorio doganale dell’Unione” senza formalità doganali (art.179, par.1, del RD).
La fattispecie configura l’ipotesi in cui il titolare dell’autorizzazione al regime immetta in libera pratica le merci ma non intenda trasformarle ed indica, nella domanda di autorizzazione, un altro soggetto nazionale o unionale presso il quale le merci verranno lavorate.
Al fine della tracciabilità delle merci, il titolare del regime deve annotare nelle scritture contabili “l’ubicazione e le informazioni su ogni movimento delle merci” (art. 178, par.1 lett. e) Reg. UE 2015/2446) di cui rimane comunque responsabile e di cui deve rendere conto all’Ufficio di controllo.
Codeste Direzioni vorranno assicurare la conforme ed uniforme applicazione delle presenti istruzioni non mancando di segnalare eventuali problematiche operative.
—
Note:
1) https://www.adm.gov.it/portale/-linee-guida-e-documenti e poi “Vai al sito della Commissione Europea per la consultazione delle linee guida unionali”.
2) Secondo i servizi della Commissione i diritti trasferibili sono: l’uso e la movimentazione delle merci; il beneficio dell’estinzione dell’obbligazione doganale in caso di “esportazione” dei beni. Gli obblighi trasferibili sono: l’assegnazione delle merci all’uso prescritto entro il termine di appuramento; la tenuta delle scritture contabili; la messa disposizione delle merci per rendere possibile la vigilanza doganale; l’assolvimento del dazio qualora sorga l’obbligazione doganale.
Allegato 1
Modello
Istanza di autorizzazione al TORO totale ai sensi dell’art.218 CDU
1 Richiedente (Società, indirizzo, cod. EORI)
2 Cedente, numero di riferimento autorizzazione al regime di uso finale rilasciata al cedente e dichiarazione doganale di importazione delle merci oggetto di vincolo.
3 Luogo e tipo di contabilità /scritture:
4 Periodo di validità dell’autorizzazione al TORO completo
– Data di inizio:
– Data di scadenza:
5 Merci soggette al TORO:
Codice NC/TARIC:
Descrizione delle merci:
Quantità e valore: Kg. XX, EURO XX.
6 Prodotti trasformati:
Codici NC: (8 digit)
Descrizione delle merci:
7 Tasso di rendimento: XX%
8 Periodo di appuramento: XX mesi (la data entro la quale le merci devono essere assegnate all’uso prescritto è indicate nella casella 13 del modello TORO).
9 Dettagli relativi alle attività pianificate
10 Informazioni supplementari: Gli eventuali debiti doganali sono coperti da Garanzia Globale n. XXX per un valore di EURO XXX. riferimenti della garanzia
Allegato 2
Autorizzazione al TORO totale ai sensi dell’articolo 218 CDU
MODELLO
Numero Autorizzazione al TORO completo_____ del_____
1 Titolare dell’autorizzazione al TORO completo: (Società, indirizzo, cod. EORI)
2 La presente decisione si riferisce alla domanda del: (data e protocollo)
3 Luogo e tipo di contabilità /scritture:
5 Periodo di validità dell’autorizzazione
– Data di inizio:
Data di scadenza:
6 Merci vincolate soggette al TORO:
Codice NC/TARIC:
Descrizione delle merci:
Quantità e valore: Kg. XX, EURO XX.
7 Prodotti trasformati:
Codici NC: (8 digit)
Descrizione delle merci:
Ufficio Doganale
XXXXXXXXX
8 Tasso di rendimento:
9 Ufficio di controllo: Ufficio Dogane
10 Periodo di appuramento: XX mesi (la data entro la quale le merci devono essere assegnate all’uso prescritto è indicate nella casella 13 del modello TORO).
11 Informazioni /condizioni supplementari
Il titolare dell’autorizzazione al TORO completo deve fornire informazioni sull’appuramento (per il conto di appuramento si veda All. 71-06 Reg. (UE) 2015/2446) o su un TORO successivo all’Ufficio doganale di controllo entro 30 giorni dallo scadere del termine per l’appuramento.
Gli eventuali debiti doganali sono coperti da Garanzia Globale n. XXX per un valore di EURO XXX.
Eventuale disciplinare (Altre condizioni possono essere stabilite caso per caso)
12 Luogo e data
Allegato 3
Modello da usare per il TORO ai sensi dell’art.218 del Reg.(UE) n.952/2013(CDU)
1 | Ufficio doganale che ha autorizzato il TOROIndicare il numero e data dell’autorizzazione TORO | ___________________________________________________________________ |
Soggetti e Uffici doganali coinvolti
2 | CedenteCodice EORI nome e indirizzo | ____________________________ _____________________________ |
3 | Cessionario Codice EORI nome e indirizzo | __________________________ __________________________ |
4 | Ufficio doganale di controllo del cedente | __________________________ |
5 | Ufficio doganale di controllo del cessionario | ________________________________ |
Dettagli delle merci soggette al TORO
6 | Numero identificativo della dichiarazione doganale che ha vincolato le merci al regime di uso finale | ________________________ |
7 | Codice Taric | _________________________ |
8 | Imballaggio e descrizione delle merci | _________________________ |
9 | Marchi e identificativo delle merci | __________________________ |
10 | Peso lordo Kg. | _________________________ |
11 | Peso netto Kg. | ________________________ |
12 | Unità supplementare (se prevista) | ____________________ |
13 | Periodo entro il quale la procedura deve essere appurata | ____________________________ |
14 | Periodo entro il quale il cessionario deve fornire le informazioni al cedente circa l’appuramento della procedura speciale | _______________________________ |
15 | Data e ora del TORO | |
[16 | Data in cui la procedura speciale è stata appurata] | ______________________________ |
[17 | Data in cui il cedente è stato informato circa l’appuramento della procedura speciale] | _____________________________ |
[18 | Conferma del cessionario che il cedente è stato informato circa l’appuramento della procedura speciale] | _____________________________ |
19 | Ulteriori informazioni (es. garanzia, tasso di rendimento) | ___________________ |
20 | Conferma che le informazioni fornite sono corrette Luogo, data e firma del cedente Luogo, data e firma del cessionario | ___________________ ___________________ |
Istruzioni relative alla compilazione del Modello TORO
Indicazioni da riportare nelle varie caselle del modello
Note generali
- Il modello può essere utilizzato solo se l’autorità doganale competente ha autorizzato il TORO ai sensi dell’art. 218 CDU. La numerazione delle caselle e i testi relativi non possono essere modificati.
- Attualmente, il modello deve essere compilato in formato cartaceo in tre o quattro copie a seconda dei casi.
Caso 1-TORO-Il modello deve essere compilato in tre copie dal cedente/titolare del regime che le invia al cessionario per la conferma e sottoscrizione. Una volta sottoscritte, il cessionario restituisce immediatamente una copia al cedente e trattiene le altre due.
Appurato il regime e compilate le caselle 16-17-18, il cessionario invia una copia del modello all’Ufficio competente e conserva le altre per tre anni.
Caso 2- ULTERIORE TORO-il modello deve essere compilato in quattro copie dal cessionario/cedente (cessionario 1). Una copia deve essere inviata da quest’ultimo all’Ufficio competente e le altre 3 devono essere inviate al cessionario (cessionario 2) per la conferma e sottocrizione. Immediatamente, il cessionario 2 restituisce una copia sottoscritta al cedente (cessionario 1). Appurato il regime e compilate le caselle 16-17-18, il cessionario invia una copia all’Ufficio competente e conserva l’altra per tre anni.
Soggetti e Uffici doganali coinvolti
- Ufficio doganale che ha autorizzato il TORO e numero della decisione
Indicare l’Ufficio doganale che ha rilasciato l’autorizzazione al trasferimento dei diritti ed obblighi e il numero della decisione. La casella deve essere compliata dal cedente.
- Codice EORI, nome e indirizzo del cedente
Indicare tutti gli elementi necessari per l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’importazione delle merci e che effettua il trasferimento. La casella deve essere compilata dal cedente.
- Codice EORI, nome e indirizzo del cessionario
Indicare tutti gli elementi necessari per l’individuazione del soggetto che subentra nei diritti ed obblighi dell’importatore e che deve trasformare le merci. Il cessionario deve essere menzionato nell’autorizzazione al regime di uso finale. La casella deve essere compilata dal cedente.
- Ufficio doganale di controllo del cedente.
Indicare l’Ufficio doganale di controllo. La casella deve essere compilata dal cedente.
- Ufficio doganale di controllo del cessionario
L’Ufficio doganale di controllo è lo stesso che ha rilasciato l’autorizzazione al TORO.
La casella deve essere compilata dal cedente.
Descrizione delle merci oggetto di trasferimento
- Numero identificativo della dichiarazione doganale che ha vincolato le merci al regime di uso finale
Indicare gli estremi della dichiarazione doganale di vincolo delle merci e gli estremi dell’autorizzazione al regime di uso finale. La casella deve essere compilata dal cedente.
- Codice TARIC
Indicare le merci oggetto di trasferimento con il relativo codice TARIC dichiarato nella casella 33 della dichiarazione di importazione.La casella deve essere compilata dal cedente
- Imballaggio e descrizione delle merci
La casella deve essere compilata dal cedente
- Marchi e identificativo delle merci
La casella deve essere compilata dal cedente
- Peso lordo Kg.
La casella deve essere compilata dal cedente
- Peso netto Kg.
Il quantitativo deve essere indicato in chilogrammi. La casella deve essere compilata dal cedente
- Unità supplementare (se prevista)
La casella deve essere compilata dal cedente
- Periodo entro il quale la procedura deve essere appurata
Il termine di appuramento è quello indicato nell’autorizzazione di uso finale, salvo proroga.
La casella deve essere compilata dal cedente
- Periodo entro il quale il cessionario deve fornire le informazioni al cedente circa l’appuramento della procedura speciale
La casella deve essere compilata dal cedente
- Data e ora del TORO.
La casella deve essere compilata dal cedente. La data e l’ora indicano il momento del trasferimento (totale o parziale) dei diritti ed obblighi dal cedente al cessionario in relazione alle merci trasferite.
- Data in cui la procedura speciale è stata appurata
La casella deve essere compilata dal cessionario. Il cessionario annota la conclusione della procedura
- Data in cui cedente è stato informato circa l’appuramento della procedura
La casella deve essere compilata dal cessionario. Il cessionario indica la data in cui il ha informato il cedente.
- Conferma del cessionario che il cedente è stato informato circa l’appuramento della procedura speciale
Luogo,data e firma del cessionario. La casella deve essere compilata dal cessionario
- Ulteriori informazioni
La casella deve essere compilata dal cedente e dal cessionario. Nella casella devono essere indicate tutte le ulteriori informazioni relative al trasferimento in merito ad es. alla garanzia, al tasso di rendimento (art.255, par.2 CDU), agli obblighi e diritti trasferiti in caso di trasferimento parziale etc.
- Conferma che le informazioni fornite sono corrette (luogo, data e firma)
La casella deve essere compilata dal cedente e dal cessionario individuati nella casella 2 e 3.
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