AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 18 marzo 2020, n. 94214/RU
D.L. 17 marzo 2020, n.18, art. 62 – Sospensione termini adempimenti tributari – D.Lgs. n. 504/95, art. 25, comma 2 – Esercenti depositi prodotti energetici ed esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, agricolo ed industriale – Determinazione prot.n. 240433/RU del 27.12.2019 – Obbligo di denuncia di esercizio per gli impianti minori. Sospensione efficacia
Si comunica che il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 70 del 17.3.2020, ha sancito all’art. 62, comma 1, la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, la cui scadenza è ricompresa nel periodo tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
Il differimento così adottato trova applicazione anche per l’entrata in vigore dell’obbligo di denuncia di esercizio di cui all’art. 25, comma 2, lett. a) e lett. c) del D.Lgs. n. 504/95 gravante sugli esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc, nonché sugli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc.
Tale adempimento, introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. c), punti 1.1) e 1.2) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, per effetto della pubblicazione della determinazione direttoriale di attuazione (n. 240433 del 27 dicembre 2019) avvenuta in data 30.12.2019 sarebbe decorso dal prossimo 1° aprile 2020 ex comma 2 del citato art. 5.
Pertanto, ai sensi dell’art. 62, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, la denuncia di esercizio di cui sopra andrà presentata all’Ufficio delle dogane territorialmente competente entro il 30 giugno 2020.