AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 19 luglio 2017, n. 77062/RU
Modifica della formula di denaturazione per la completa denaturazione dell’alcole (denaturante generale) ai fini dell’esenzione dall’accisa. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1112 della Commissione del 22 giugno 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dell’accisa
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 162 del 23 giugno 2017 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1112 della Commissione del 22 giugno 2017, le cui disposizioni hanno efficacia a decorrere dal prossimo 1° agosto.
Il richiamato provvedimento procede alla sostituzione dell’allegato al Regolamento (CE) n. 3199/93, abrogando contestualmente il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 (NOTA 1) .
Si rammenta che l’allegato in vigore, destinato ad essere sostituito, è quello introdotto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 162/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013, che prevedeva un processo di denaturazione comune a tutti gli Stati Membri, mantenendo parallelamente la facoltà di utilizzare i procedimenti supplementari nazionali ivi indicati, tra cui quello attualmente impiegato in Italia.
L’allegato al Regolamento (UE) 2017/1112, nella sezione I, individua il processo di denaturazione comune per l’alcole completamente denaturato che sarà impiegato nei seguenti Stati Membri: Italia, Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia.
Gli Stati Membri indicati nella sezione II dell’allegato (Bulgaria, Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito, Croazia e Svezia) adotteranno invece una formula che, seppur costituita dai medesimi componenti di quella riportata nella sezione I, presenterà un dosaggio maggiormente concentrato. La Bulgaria e la Romania hanno, comunque, annunciato che adotteranno il processo di denaturazione secondo la composizione indicata nella sezione I, rispettivamente dal 1° agosto e dal 1° settembre prossimi.
Indipendentemente dall’impiego del processo di cui alla sezione I o II, gli Stati Membri sono autorizzati ad aggiungere all’alcole denaturato un colorante per conferirgli un colore caratteristico che lo renda immediatamente identificabile.
La sezione III dell’allegato contempla le formule nazionali di completa denaturazione dell’alcole di cui Repubblica Ceca, Grecia e Finlandia continueranno a permettere l’utilizzo.
In forza di quanto sopra premesso, quindi, a decorrere dal 1° agosto 2017, ai fini dell’esenzione dall’accisa prevista dall’art. 27, comma 3 lett. a), del decreto legislativo n. 504 del 1995, la formula da utilizzare sul territorio nazionale come denaturante generale per l’alcole etilico è quella indicata nella sezione I dell’allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1112, vale a dire:
per ettolitro di etanolo assoluto
– 1,0 litro di alcole isopropilico (IPA)
– 1,0 litro di metiletilchetone (MEK)
– 1,0 grammo di denatonium benzoato.
Nella prima applicazione, esercitando la facoltà accordata agli Stati Membri dal citato Regolamento, si dispone che, per l’alcole destinato ad essere commercializzato in recipienti di capacità massima di 2,5 litri e non destinato ad alimentare biocaminetti, la denaturazione venga effettuata sul territorio nazionale aggiungendo alle richiamate sostanze il colorante C.I. Reactive Red 24 nella misura di grammi 3 di soluzione acquosa al 25 per cento in peso.
In base al nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1112, non è più previsto un tenore alcolico effettivo minimo per l’alcole da sottoporre a denaturazione. Tuttavia, tenendo conto che la nuova formula di denaturazione è quantitativamente riferita all’etanolo assoluto, al fine di correttamente dosare le quantità di sostanze denaturanti da utilizzare nel processo, è necessario determinare preventivamente il tenore effettivo in etanolo del prodotto da denaturare.
Per l’etanolo che, successivamente alla produzione, non abbia subito alcuna miscelazione con sostanze diverse ad eccezione dell’eventuale diluizione con acqua (in particolare, per l’alcole etilico di origine agricola (NOTA 2 )di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio e per quello destinato ad uso energetico avente, per ragioni tecniche, tenore alcolico non inferiore a 90°), il predetto tenore è coincidente con la gradazione rilevata con l’alcolometro a 20°C.
Per le miscele contenenti anche altri alcoli diversi dall’etanolo (ed, in particolare, l’alcole “teste e code”) ovvero altre sostanze oltre l’acqua, il tenore in etanolo della miscela da denaturare è determinato tramite analisi gas cromatografica.
Il nuovo processo di denaturazione sostituisce sia il procedimento di denaturazione comune a tutti gli Stati Membri previsto nella sezione I dell’allegato al vigente Regolamento di esecuzione (UE) n. 162/2013 (NOTA 3), sia il procedimento supplementare riportato nel paragrafo relativo all’Italia contenuto nella Sezione II dell’allegato stesso, di seguito riprodotto:
«per ettolitro di etanolo assoluto sono aggiunte le seguenti sostanze
– 125 grammi di tiofene,
– 0,8 grammi di denatonium benzoato
– 3 g di C.I. reactive red 24 (colorante rosso), soluzione al 25% p/p,
– 2 litri di metiletilchetone (MEK)
L’alcole etilico da sottoporre alla denaturazione deve possedere un tenore effettivo di alcole etilico non inferiore a 83% in volume ed un titolo misurato all’alcolometro CE non inferiore a 90% in volume.
Al fine di garantire la completa solubilizzazione di tutti i componenti, la miscela denaturante deve essere preparata in alcole etilico di gradazione inferiore al 96% in volume misurato all’alcolometro CE.
La funzione del C.I. Reactive Red 24 è quella di conferire al prodotto una caratteristica colorazione rossa, che ne permette l’immediata individuazione della destinazione d’uso.»
Allo scopo, comunque, di consentire al settore di adeguarsi con la dovuta gradualità al nuovo processo di denaturazione comune, gli impianti di cui al comma 4 dell’art. 1 del D.M. 524/1996 potranno continuare in via transitoria ad immettere in consumo prodotto denaturato secondo le formulazioni previste nella Sezione I e nella Sezione II (paragrafo relativo all’Italia) dell’allegato al Regolamento di esecuzione (UE) n. 162/2013 fino alla data del 31 dicembre 2017.
Gli esercenti depositi di alcole etilico denaturato e gli esercenti la minuta vendita potranno commercializzare l’alcole addizionato in base alle predette formulazioni esclusivamente sul territorio nazionale fino ad esaurimento delle scorte.
Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2017, la denaturazione dell’alcole, ai fini dell’esenzione dall’accisa prevista dall’art. 27, comma 3 lett. a), del Testo Unico delle Accise, potrà essere effettuata esclusivamente secondo la formula stabilita nella sezione I dell’allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1112.
Alla medesima scadenza, la formula del denaturante generale attualmente in vigore potrà essere impiegata ai sensi dell’art. 2, comma 5, del citato D.M. n. 524/1996, su motivata richiesta dei fabbricanti dei prodotti di cui al comma 4 del medesimo articolo 2, previa autorizzazione da parte di questa Agenzia.
Si evidenzia che, avendo il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1112 diretta applicazione in tutti gli Stati Membri a decorrere dalla prevista data del 1° agosto 2017, non può escludersi la possibilità di commercializzazione sul territorio nazionale di alcole denaturato negli altri Stati Membri secondo la formula comune, priva di colorante o con colorante diverso dal C.I. Reactive Red 24, di cui alla Sezione I dell’allegato al provvedimento ovvero denaturato secondo i processi descritti nella Sezioni II e III del medesimo allegato.
Ai fini dell’impiego dell’alcole denaturato con il denaturante generale di cui alla sezione I dell’allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1112, restano ferme le prescrizioni contenute nell’art. 1, commi da 4 a 12, del D.M. 524/1996.
Eventuali criticità che dovessero emergere in applicazione delle indicazioni della presente direttiva andranno tempestivamente segnalate.
—
Note:
(1) Trattasi del regolamento che, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 ottobre 2016, avrebbe dovuto trovare applicazione dal prossimo 1° agosto, ma essendo stato adottato con una procedura non conforme a quanto previsto dai paragrafi 3 e 4 dell’art. 27 della Direttiva 92/83/CEE, la Commissione ha dovuto prevederne l’abrogazione nel regolamento in commento.
(2) Cioè, per l’alcole “neutro” e l’alcole “buon gusto” di cui al D.M. 524/1996.
(3) Il procedimento di denaturazione comune in tutti gli Stati Membri prevede per ettolitro di etanolo assoluto:
– 3 litri di alcole isopropilico (IPA)
– 3 litri di metiletilchetone (MEK)
– 1 grammo di denatonium benzoato
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