AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 20 dicembre 2016, n. 137063/RU
Legge 1° dicembre 2016, n.225, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.” pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale- n.282 del 2.12.2016
Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale – n.282 del 2 dicembre 2016 è stata pubblicata la Legge 1° dicembre 2016, n.225, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili,” in vigore dal 3 dicembre 2016, che contiene disposizioni di interesse anche per questa Agenzia.
Il provvedimento dispone la conversione del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili e si compone di 16 articoli suddivisi in 4 Capi.
Per quanto attiene, in particolare, ai profili di competenza di questa Direzione centrale si evidenziano le seguenti disposizioni, contenute nel Capo II (Misure urgenti in materia fiscale) della legge in argomento:
Articolo 4
(Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione)
La disposizione, al comma 1, prevede la sostituzione dell’art. 21 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazioni telematiche dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
In particolare viene introdotto, per i soggetti passivi dell’imposta, l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati concernenti tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, nonché di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.
Il disposto di cui al citato art. 21 reca, poi, ai commi 2 e 3, un elenco dettagliato delle informazioni da comunicare, nonché semplificazioni in ordine agli obblighi di conservazione della documentazione fiscale relativa alle fatture elettroniche ed ai documenti informatici, trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate, rinviando ad un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi e delle modalità applicative.
La decorrenza delle disposizioni sopra descritte è fissata, dal comma 4, al 1° gennaio 2017. Dalla medesima data vengono, altresì, previste soppressioni in ordine ad alcuni adempimenti di carattere fiscale.
In particolare, la lett. b) del citato comma 4, dispone l’ abolizione dell’obbligo di comunicazione, a questa Agenzia, degli elenchi riepilogativi (Elenchi Intra) concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, di cui all’articolo 50, comma 6, del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre, n. 427.
Per effetto delle modifiche operate dalla richiamata lettera b), permangono, a contrario, gli obblighi di comunicazione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE.
Il comma 7 del medesimo art. 4, inoltre, reca modifiche all’art. 50-bis del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di depositi fiscali istituiti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ai fini IVA.
In particolare, la lett. b) del suddetto comma 7 dispone la sostituzione del comma 6 dell’art. 50-bis del citato D.L. n. 331/1993.
Il dettato normativo riconosce la facoltà a qualunque soggetto passivo d’imposta agli effetti dell’IVA di estrarre beni da un deposito I.V.A., ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato.
Per le ipotesi di beni introdotti ai sensi del comma 4, lettera b) (operazioni di immissione in libera pratica di beni non unionali destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta), l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione previa prestazione di idonea garanzia, con i contenuti, nei casi e secondo modalità da definirsi con emanando decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Nelle restanti fattispecie di cui al comma 4 e, nelle more dell’adozione del citato decreto, anche per quella di cui alla predetta lett. b), l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ma è versata in nome e per conto di esso da parte del gestore del deposito il quale è solidalmente responsabile per l’imposta stessa.
Le disposizioni sopra descritte si applicano, in base al comma 8, a decorrere dal 1° aprile 2017.
Articolo 4-bis
(Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping)
La disposizione prescrive l’obbligo di emissione telematica, a far data dal 1° gennaio 2018, delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all’art. 38-quater, recante “Sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione Europea”, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Inoltre, la norma, al comma 2, al fine di assicurare l’interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica ed il sistema OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization) e di consentire la piena operatività del sistema medesimo in ambito nazionale, rinvia ad un successivo provvedimento del direttore di questa Agenzia, da adottarsi di concerto con il direttore dell’Agenzia delle
Entrate, la fissazione delle modalità e dei contenuti semplificati di fatturazione per le cessione dei beni in argomento.
Per effetto del disposto di cui al comma 4, inoltre, viene meno la previsione di cui all’ articolo 1, comma 368, secondo periodo, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), concernente la determinazione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle percentuali minime di rimborso, da applicarsi nelle ipotesi in cui il rimborso dell’IVA venga effettuato da intermediari iscritti all’Albo degli istituti di pagamento.
Articolo 5
(Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento)
L’articolo in esame ha apportato alcune modifiche all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997, in materia di ravvedimento.
A seguito degli emendamenti introdotti in sede di conversione in legge del Decreto legge n.193/2016 ai commi 1 bis ed 1 ter dell’articolo 13, le riduzioni delle sanzioni amministrative, nei limiti e secondo le modalità contenuti nelle lettere b) bis e b ter) del comma 1 dello stesso art.13, si applicano anche ai tributi doganali ed alle accise amministrati dall’Agenzia.
In particolare, per effetto di quanto previsto dal nuovo comma 1 ter dell’articolo13 del D. Lgs n.472/1997, il contribuente può ora avvalersi del ravvedimento di cui all’articolo 13, comma 1, lettere b bis) e b ter), del D. Lgs n.472/1997, anche se siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento da parte dell’ufficio, purché, però, allo stesso non siano già stati notificati avvisi di pagamento di cui all’art.15 del D. Lgs n.504/1995 od atti di accertamento.
Resta in vigore, per quanto concerne i tributi doganali, la disposizione di cui all’art. 20, comma 4, della L. n.449/1997, che prevede la non applicazione delle sanzioni amministrative qualora il contribuente richieda spontaneamente la revisione dell’accertamento di cui all’articolo 11 del D. Lgs n.374/1990.
Art. 6
(Definizione agevolata)
La norma prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016, riconoscendo ai debitori
il diritto di poter estinguere il debito mediante il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi, di aggio e con il rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
L’estinzione del debito avverrà, dunque, senza la corresponsione delle sanzioni comprese nei suddetti carichi, nonché degli interessi di mora e, per i crediti di natura previdenziale, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi e premi.
Per quanto di interesse si segnala che il comma 10, lett. a), della disposizione in commento esclude esplicitamente dalla definizione agevolata i carichi di ruolo recanti importi a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle Decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, in relazione ai quali restano, quindi, dovuti dal debitore, sia le sanzioni amministrative che gli interessi di mora.
Tanto premesso, codeste Direzioni Interregionali, Regionali e Interprovinciale vorranno assicurare la massima diffusione, in ambito locale, della presente comunicazione, non mancando di segnalare eventuali problematiche che dovessero verificarsi nell’applicazione delle suddette disposizioni.
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