AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 20 febbraio 2020, n. 32879/RU
Dichiarazioni di importazione – Messaggio IM – Nuove regole di compilazione – Obbligatorietà del campo 2
Con nota prot. n. 16696/RU del 9 febbraio 2018 è stata comunicata la sospensione dell’attivazione del controllo sull’obbligatorietà della compilazione del campo 2 (Speditore/Esportatore) nelle dichiarazioni doganali di importazione.
A seguito degli approfondimenti condotti con le direzioni centrali interessate, ed in particolare d’intesa con la Direzione Antifrode e Controlli, si rende noto che a far data dal 5 maggio p.v. è resa obbligatoria la compilazione del campo 2 (Speditore/Esportatore) nelle dichiarazioni doganali di importazione.
Tale intervento si rende necessario per migliorare ulteriormente l’analisi automatizzata del rischio e, conseguentemente, ridurre l’incidenza dei controlli all’atto dello sdoganamento.
In assenza dei dati dello Speditore/Esportatore, fino ad oggi opzionali, le dichiarazioni di importazione della specie non saranno accettate/acquisite a sistema.
L’obbligatorietà riguarda la compilazione di tutti i sottocampi (NOTA 1) della casella 2.
In particolare, nel sottocampo 2.1, va indicato il codice del Paese che ha rilasciato il numero di identificazione indicato nel successivo campo 2.2. Nel sottocampo 2.2 va indicato il codice EORI eventualmente attribuito all’esportatore terzo. Se l’esportatore non è registrato in EORI, indicare, se noto, il codice di identificazione attribuito dal Paese Terzo di appartenenza (TIN), in caso contrario il codice “0”.
Per quanto riguarda il sottocampo 2.3, il nome/ragione sociale da indicare è quello del cedente estero che ha emesso la fattura allegata al DAU.
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Note:
(1) 2.1 – Paese di rilascio del N. di identificazione dell’esportatore
2.2 – N. di identificazione dell’esportatore
2.3 – Nome/Ragione sociale
2.4 – Indirizzo
2.5 – CAP
2.6 – Città
2.7 – Paese
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