AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 22 gennaio 2014, n. 4243/RU
Digitalizzazione Accise: nuovi controlli nell’ambito dell’invio telematico dei dati della contabilità.
Si fa seguito alle note indicate a margine, con le quali sono state comunicate le modifiche alla procedura in oggetto e la disponibilità delle stesse in ambiente di addestramento per la relativa sperimentazione e l’estensione delle stesse in ambiente di esercizio dal 05.02.2014.
Dagli esiti della sperimentazione in corso è emersa la necessità di aggiornare alcuni controlli di congruenza descritti in dettaglio nell’allegato tecnico.
A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dagli utenti sperimentatori, si precisa che se il ripristino della funzionalità del sistema avviene nella medesima giornata in cui è avvenuto l’utilizzo della procedura di riserva, come già indicato nella nota prot.n. 43197/RU del 06.08.2013, sezione “Controlli nuovi tipi documenti – PROCESSO DI COMUNICAZIONE DEI DATI A SEGUITO DI UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI RISERVA”, ” l’operatore dovrà rettificare tutti i record dei registri relativi ai documenti utilizzati nella suddetta procedura sostituendoli con i corrispondenti documenti elettronici”.
I tracciati record aggiornati con le nuove condizioni, che ad ogni buon fine si allegano alla presente nota, come di consueto sono disponibili nel manuale utente del Servizio telematico doganale in ambiente di addestramento e nel manuale utente del Servizio telematico doganale in ambiente di reale a partire dal 05.02.2014.
Allegato Tecnico
Gli aggiornamenti relativi ai controlli sostanziali sono i seguenti:
E’ stata modificata la condizione CN42 per recepire il controllo, già implementato, sulla data di chiusura dell’e-AD affinché questa possa essere anche uguale alla data di emissione dell’e-AD CN42 “Per le partite spedite in sospensione di accisa con tipo documento “EAD”, il contenuto del campo deve corrispondere alla “Data spedizione” della merce indicata nell’e-AD, mentre nella “Constatazione di conclusione circolazione” (Tipo movimentazione assente e Tipo documento “ROR”/”FBR” ) la data indicata nel campo deve corrispondere alla data di validazione della nota di ricevimento e deve essere uguale o successiva alla “Data spedizione” della merce indicata nell’e-AD”;
E’ stato rimosso in data 28 novembre u.s., il malfunzionamento del software che, per il tipo di documento FBE, generava l’errore 2 “Campo obbligatorio assente” per la mancanza del numero di ARC nel campo 20 “Numero Documento/Verbale”;
E’ stato introdotto un ulteriore controllo che, in fase di acquisizione del ROR, se presente un NUL per lo stesso registro, ARC, Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento e Progressivo dettagli del DAA univoco ma con data di movimentazione diversa, scarta il record.
Pertanto l’invio del documento ROR successivamente al documento NUL, deve riportare come “data della movimentazione” la stessa indicata nel NUL;
E’ stato introdotto un ulteriore controllo che, nelle movimentazioni di carico per il tipo documento ROR e per i tipi documento FBR e NUL se indicato un ARC nel campo “Numero documento / verbale”, verifica la corrispondenza tra il “Codice Accisa del depositario autorizzato / soggetto obbligato” (campo 2) ed il codice identificativo del destinatario dell’e-AD relativo all’ARC indicato;
A parziale rettifica di quanto indicato nella nota prot.n. 43197/RU del 06.08.2013, si precisa che:
– per i tipi documento ROR, FBR e NUL nelle movimentazioni di carico effettuate dai Destinatari registrati (tracciati record OLIMOP o ALCOPP), possono essere indicati nel campo “Codice posizione fiscale” anche i valori ” 003″ e ” 004″ mentre resta valido il non utilizzo del valore ” 002″;
– per i tipi documento COD e FBC il campo “Codice posizione fiscale” e gli importi dei tributi (accise e tributi erariali), possono essere valorizzati, mentre resta valida la non valorizzazione del campo “Causale di movimentazione”;
– per i tipi documento ROR e NUL nelle movimentazioni di carico la mancata corrispondenza tra il contenuto del campo “Codice prodotto” cui si riferisce la movimentazione nella contabilità telematica ed il contenuto dei campi identificativi del prodotto presenti nel corrispondente dettaglio dell’e-AD, comporta solo la segnalazione di errore e non più lo scarto del tipo record B / C anche in caso di ARC nazionale.
Si comunica infine che tutte le movimentazioni giustificate con il “Tipo documento” DAA devono essere concluse con il “Rientro della terza copia” (tipo richiesta A.) mentre quelle accompagnate dal “Tipo documento” EAD devono essere concluse con il “Tipo documento” ROR, ovvero, temporaneamente, con FBR o NUL.
Aggiornamento dei tracciati record dei prodotti energetici flussi OLIMDA e OLIMOP – “Tipo Record B: Movimentazione prodotti energetici”
(gli aggiornamenti sono in blu)
Tabelle
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