AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 24 marzo 2017, n. 31568/R.U.

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n.22 del 6 febbraio 2017 – Art. 69, comma 2, del D. Lgs n.546/1992.

Si attira l’attenzione di codeste Strutture Territoriali circa l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 60 del 13 marzo 2017 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 febbraio 2017, n. 22, recante: “Regolamento di attuazione dell’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore dl contribuente”, in vigore dal 28 marzo 2017.

Detto Regolamento, previsto dall’articolo 69, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992 come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettere gg), del D. Lgs n.156/2015, stabilisce il contenuto della garanzia, la sua durata nonché il termine entro il quale la stessa può essere escussa a seguito dell’inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.

Come è noto, infatti, il comma 1 dell’articolo 69 citato prevede che l’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente per importi superiori ai diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinata, dal giudice, alla prestazione di idonea garanzia, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità del contribuente.

A tale riguardo si sottolinea che, come chiarito nella Circolare n. 21/D del 23.12.2015, relativamente alle sentenze di condanna al rimborso di somme costituite da risorse proprie tradizionali e da IVA riscossa all’importazione, la materia resta integralmente disciplinata dalle norme di matrice unionale, sicché il rimborso di tali somme, indipendentemente dal relativo importo, può avvenire soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente, oppure previa costituzione di apposita garanzia che potrà essere svincolata solo all’esito definitivo del giudizio, come previsto dall’art. 98, paragrafo 1, del Reg. UE n.952/2013.

La garanzia di cui all’articolo 69, comma 2, del D. Lgs n.546/19912 è prevista, inoltre, anche nelle ipotesi di sospensione giudiziale dell’atto impugnato ovvero della sentenza, ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6 e 62 bis, comma 5, del citato D. Lgs n.546/1992.

Nel merito del Decreto in oggetto, si evidenziano, in particolare, le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 4, concernenti l’esatta copertura che deve essere assicurata dalla fideiussione (importo del debito con l’aggiunta degli interessi) e la precisazione che, qualora i tributi oggetto di contenzioso afferiscano a risorse proprie tradizionali, il tasso di interesse è determinato ai sensi dell’art. 112, par. 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013.

D’interesse è anche la previsione recata dall’articolo 2, circa la durata della garanzia nei casi di sospensione giudiziale dell’atto impugnato ovvero della sentenza ove, al comma 3, viene fatta salva la particolare disciplina prevista dalle norme unionali qualora l’oggetto del contenzioso sia costituito da risorse proprie tradizionali e da IVA riscossa all’importazione. E’ infatti precisato che la garanzia “è prestata fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all’estinzione del processo”.

Si segnala, infine, che l’articolo 1, comma 4, del Decreto in commento demanda ad un decreto del Direttore Generale delle Finanze l’individuazione dei modelli in conformità dei quali deve essere redatta la garanzia. Tali modelli dovranno essere utilizzati anche ai fini della prestazione della garanzia in questione nei giudizi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l’IVA riscossa all’importazione, ad integrale sostituzione di quelli sinora in uso.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti Uffici, assicurandone la massima diffusione in ambito locale e non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative che ne dovessero derivare.

 

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