AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 25 gennaio 2017, n. 7510/R.U.
Decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24/12/2012 – Adeguamento tasse e diritti marittimi – Anno 2017.
Con nota prot. n. 15827/R.U. del 09/02/2015 la scrivente Direzione ha fornito istruzioni univoche in merito alle modalità di adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi previsti dal Decreto interministeriale indicato in oggetto, specificando che l’adeguamento in parola deve essere calcolato in ragione del 75% del tasso di inflazione FOI accertato dall’ISTAT per l’anno precedente di ciascun anno.
Tenuto conto che il tasso accertato dall’Istituto di statistica per il 2016 è stato dello – 0,1%, l’adeguamento da effettuare in ragione del 75% è pari a – 0,075% con decorrenza dal 1° febbraio c.a..
Tale criterio di calcolo si applica a tutte le realtà portuali del territorio nazionale, fatta eccezione per il Porto franco di Trieste ove, in forza del successivo comma 5 della stessa disposizione citata, si applicano, per la tassa erariale e portuale, i criteri di adeguamento come sopra descritti, prendendo tuttavia a base il 100% del tasso ufficiale di inflazione. Pertanto, presso i punti franchi di detto porto, l’adeguamento delle aliquote sarà dello – 0,1%.
Ai fini della corretta liquidazione dei suddetti tributi si allegano due tabelle riepilogative delle aliquote aggiornate che, si rammenta, resteranno in vigore sino al 31 gennaio 2018 (Tabella A, per tutti i Porti nazionali – Tabella B, per i soli punti franchi del Porto di Trieste).
Per la riscossione della tassa di ancoraggio continuerà, invece, a farsi riferimento agli ordini di introito rilasciati dalle Capitanerie di porto territorialmente competenti (art. 1 DPR n. 1340/1966).
Tabella A
ADEGUAMENTO ALIQUOTE CALCOLATO IN MISURA PARI AL 75% DEL TASSO DI INFLAZIONE FOI RILEVATO DALL’ISTAT | ||||
TASSA PORTUALE (art. 2, DPR n. 107/2009) Voci merceologiche | aliquote vigenti dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2017 | aliquote vigenti dal 1° febbraio 2017 al 31 gennaio 2018 | ||
aliquota intera | aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario | aliquota intera | aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario | |
1. Fosfati e assimilati, nitrati, escluso il nitrato di sodio | 0,1121 | 0,0933 | 0,1120 | 0,0933 |
2. Cereali | 0,4761 | 0,4294 | 0,4758 | 0,4291 |
3. carbone, oli minerali alla rinfusa e laterizi | 0,6160 | 0,5227 | 0,6156 | 0,5223 |
4. Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento e agglomerati cementiti, pietre da costruzione, altri materiali da costruzione muraria e nistrato di sodio | 0,2146 | 0,1867 | 0,2145 | 0,1865 |
5. Articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomme in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina | 0,9522 | 0,8589 | 0,9515 | 0,8582 |
6. Altre merci | 0,7282 | 0,6347 | 0,7276 | 0,6342 |
Tabella B (punti franchi del porto di Trieste)
ADEGUAMENTO ALIQUOTE CALCOLATO IN MISURA PARI AL 100% DEL TASSO DI INFLAZIONE FOI RILEVATO DALL’ISTAT | |||||
TASSA ERARIALE PER I PUNTI FRANCHI DEL PORTO DI TRIESTE (art. 8 DM 339/1989)Voci merceologiche | aliquote vigenti dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2017 | aliquote vigenti dal 1° febbraio 2017 al 31 gennaio 2018 | TASSA PORTUALE PER I PUNTI FRANCHI DEL PORTO DI TRIESTE (art. 9DM 339/1989)Voci merceologiche | aliquote vigenti dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2017 | aliquote vigenti dal 1° febbraio 2017 al 31 gennaio 2018 |
1. Olii minerali e loro derivati | 0,0165 | 0,0165 | 1. Fosfati e assimilati, nitrati, escluso il nitrato di sodio | 0,0247 | 0,0247 |
2. Fosfati e assimilati, nitrati, escluso il nitrato di sodiao | 0,0132 | 0,0132 | 2. Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento e agglomerati cementiti, pietre da costruzione, altri materiali da costruzione muraria e nistrato di sodio | 0,0576 | 0,0576 |
3. Materiale da costruzione muraria | 0,0197 | 0,0197 | 3. Cereali, carbone, olii minerali alla rinfusa e laterizi | 0,1483 | 0,1481 |
4. Cereali | 0,0330 | 0,0329 | 4. Articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomme in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina | 0,2965 | 0,2962 |
5. Altre merci | 0,0658 | 0,0658 | 5. per le merci diverse da quelle sopra indicate | 0,1977 | 0,1975 |
Tabella B
TASSA DI ANCORAGGIO (articolo 1 DPR n. 107/2009) | aliquota vigente dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2017 (importo in euro per tonnellata di stazza netta) | aliquota vigente dal 1° febbraio 2017 al 31 gennaio 2018 (importo in euro per tonnellata di stazza netta) |
comma 1, lettera a) | 0,1301 | 0,1300 |
comma 1, lettera b) | 0,2024 | 0,2023 |
comma 1, lettera c) | 1,0410 | 1,0402 |
comma 3, secondo periodo | 0,7230 | 0,7224 |
2,2844 | 2,2827 | |
comma 3, terzo periodo | 0,7230 | 0,7224 |
2,2844 | 2,2827 |
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