AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 25 marzo 2019, n. 33989/RU
Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto – Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell’anno 2019
Con riferimento all’agevolazione in oggetto, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata dal 1° al 30 aprile 2019.
A tal riguardo si fa presente quanto segue.
I) Disponibilità del software
Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2019) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2019.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per il quale si rinvia al paragrafo V), si rammenta che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.
Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:
– per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
– per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
– per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane di Roma I.
II) Importo rimborsabile
Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e del consolidamento del beneficio fiscale di cui trattasi nel Testo Unico delle Accise ad opera dell’art. 4-ter, comma 1, lett. f), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con Legge 1° dicembre 2016, n. 225, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:
– 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2019, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del Decreto Legislativo n. 504/95 e del Punto 4-bis dell’allegata Tabella A.
III) Aventi diritto, termini di presentazione della dichiarazione e modalità di fruizione del rimborso
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da:
1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Per ottenere il rimborso dell’importo indicato al paragrafo II), ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) presentano, pertanto, l’apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) entro il sopraindicato termine del 30 aprile 2019.
Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.5.2015.
Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato.
Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Quanto alla documentazione da utilizzare per giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti l’attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare i consumi stessi mediante le relative fatture di acquisto, stante anche quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, in ordine all’abrogazione del regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444.
Si richiama, in proposito, la nota n. 64837/RU del 7.6.2018 di questa Direzione centrale relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti.
IV) Fattispecie escluse dall’agevolazione
La Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha ristretto ancor più all’art. 1, comma 645, il campo di applicazione dell’agevolazione in esame escludendone a decorrere dal 1° gennaio 2016 il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
Con ciò assorbendo la precedente esclusione introdotta dall’art. 1, comma 233, della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), con effetto dal 1° gennaio 2015, per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria euro 0 o inferiore.
A tal fine, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l’esercente attesta (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) puntualmente l’insussistenza della descritta condizione che impedisce il riconoscimento del credito d’imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
Al riguardo, ribadito che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea, per l’individuazione delle nuove categorie escluse euro 1 ed euro 2 si rinvia alla disciplina comunitaria di settore richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, rispettivamente la direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.1.1996 nonché la predetta direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (euro 2).
Tanto precisato, appare utile ribadire che non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai:
– veicoli di categoria euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle lett. a), e b) del paragrafo III;
– veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lett. a) del paragrafo III.
V) Invio telematico delle dichiarazioni
Si rammenta che gli utenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
A tal riguardo, si richiamano di seguito le modalità tecniche ed operative finalizzate all’utilizzo del Servizio suddetto:
– gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
– le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa.
Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:
– utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2019”.
Oppure:
– fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2019 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2019”, per predisporre autonomamente i file da inviare.
VI) Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre
Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2020.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2021.
Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti.
Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
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