AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 27 dicembre 2018, n. 125912/RU
Origine preferenziale. Art. 64 del Reg. (UE) n. 952/2013, artt. 37/70 del Reg. delegato (UE) n. 2446/2015, artt. 60/126 del Reg. di esecuzione (UE) n. 2447/2015. Linee guida
Nel contesto delle relazioni internazionali di natura economico/finanziaria emerge l’elevata incidenza degli scambi commerciali, con un conseguente sempre maggiore utilizzo, da parte degli operatori economici, delle misure e delle agevolazioni all’import e all’export previste negli accordi commerciali conclusi tra l’Unione Europea e paesi/gruppi di paesi terzi. Si pone pertanto l’esigenza di fornire precise indicazioni applicative al fine di pervenire ad una corretta, omogenea ed uniforme interpretazione, da parte delle strutture territoriali dell’Agenzia, delle norme relative all’origine preferenziale.
Ciò anche alla luce delle disposizioni unionali che hanno ridisegnato il quadro normativo riguardante la specifica materia, a partire da quelle enunciate nell’articolo 64 del Regolamento UE 952/2013 (Codice doganale dell’Unione – CDU – applicato dal 1° maggio 2016), a quelle contenute negli articoli da 37 a 70 del Regolamento delegato UE 2446/2015 – RD -, e negli articoli da 60 a 126 del Regolamento di esecuzione UE 2447/2015 – RE-.
PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ opportuno un breve accenno al concetto generale di origine preferenziale, riguardo al quale si evidenzia che per i prodotti importati da taluni paesi terzi, e che soddisfano determinati requisiti, è prevista l’attribuzione dell’origine preferenziale, ovvero la concessione di benefici daziari all’importazione (riduzione di dazi o la loro esenzione, abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti). La concessione dei predetti benefici assume generalmente carattere di reciprocità ove siano gli stessi operatori commerciali dell’Unione europea a porre in essere operazioni di esportazione di prodotti verso paesi terzi e per i quali si richiede, ai fini del trattamento preferenziale, la certificazione di prodotto originario.
Alla base della indicazione dell’origine preferenziale vi è pertanto un accordo commerciale tra Unione Europea e paesi, o gruppi di paesi, terzi attraverso il quale – per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come originari di uno dei paesi contraenti – viene riservato appunto un trattamento preferenziale bilaterale con regime di reciprocità. In altre tipologie di accordi, invece, il trattamento preferenziale è previsto come unilaterale, senza regime di reciprocità, ed è concesso di solito dalla UE a paesi terzi in condizioni economiche svantaggiate o a paesi terzi meno sviluppati.
1.1. IL REGOLAMENTO UE 952/2013 (CODICE DOGANALE DELL’UNIONE)
Per quanto concerne le fonti giuridiche dell’origine preferenziale, l’art. 64 CDU, parag. da 1 a 3, stabilisce le regole da applicare per l’acquisizione dell’origine preferenziale al fine di poter beneficiare delle misure tariffarie preferenziali indicate nell’art. 56 CDU, lettera d) – “misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che l’Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi e territori” – e lettera e) – “misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione nei confronti di taluni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi e territori”.
Per le merci oggetto di misure preferenziali di cui alla lettera d), si prenderanno in considerazione le norme sull’origine preferenziale contenute nei vari accordi conclusi dalla UE con paesi terzi; per le merci oggetto di misure preferenziali di cui alla lettera e), si prenderanno in considerazione, invece, le norme adottate dalla Commissione – in virtù dell’esercizio della delega conferita ex art. 290 TFUE alla stessa Commissione con l’art. 65 CDU – per stabilire l’origine preferenziale.
Nei successivi parag. 4 e 5 sono invece regolamentati i casi di merci che beneficiano di misure preferenziali negli scambi commerciali tra UE e Ceuta e Melilla, e i casi di merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore di paesi e territori d’oltremare associati alla UE.
Nel parag. 6, infine, sono regolamentate le procedure per la concessione da parte della Commissione (di propria iniziativa o su apposita richiesta di un paese beneficiario) di deroghe temporanee alle norme sull’origine preferenziale relativamente alle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla UE (principalmente a paesi beneficiari SPG e paesi beneficiari di preferenze autonome).
1.2. IL REGOLAMENTO DELEGATO UE 2446/2015 (RD)
Le disposizioni integrative recate dal RD 2446/2015 riguardano in particolare – artt. da 37 a 58 – la definizione della nozione di prodotti originari e delle regole di origine nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate – SPG. Più specificamente, nell’art. 37 sono enunciate le definizioni necessarie a chiarire la corretta applicazione delle norme di origine; negli artt. 38, 39, 40 si fa invece riferimento alle modalità di richiesta di certificati di informazione INF 4, alle modalità di richiesta per l’ottenimento della qualifica di esportatore autorizzato e di esportatore registrato.
Gli articoli da 41 a 46 enunciano, invece, i principi generali e i criteri da utilizzare per la definizione di prodotti interamente ottenuti, e di prodotti sufficientemente lavorati o trasformati, che si considerano originari del paese beneficiario in cui sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’Allegato 22-03; in tale allegato sono elencate, per ciascun prodotto individuato da specifica voce del sistema armonizzato, le singole regole di lista ovvero le operazioni eseguite su materiali non originari che conferiscono carattere originario. L’art. 47 enuncia invece le lavorazioni o trasformazioni insufficienti per l’attribuzione dell’origine.
Seguono poi specifiche disposizioni (artt. da 53 a 58) sulle procedure di applicazione, sempre entro l’ambito SPG, del cumulo bilaterale e del cumulo con Norvegia, Svizzera e Turchia; del cumulo regionale fra paesi appartenenti allo stesso gruppo regionale e del cumulo regionale fra paesi beneficiari appartenenti a gruppi regionali differenti.
Gli artt. da 59 a 70 enunciano, infine, requisiti e condizioni per la definizione di prodotti originari ai fini dell’applicazione di misure tariffarie preferenziali autonome adottate unilateralmente dall’UE a favore di taluni paesi al di fuori dell’ambito SPG. Anche per tale gruppo di paesi sono individuati in particolare i principi generali e i criteri da utilizzare per la definizione di prodotti interamente ottenuti (art. 60), e di prodotti sufficientemente lavorati o trasformati (art. 61), che si considerano originari del paese beneficiario in cui sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’Allegato 22-11 (purché assenti, anche in tali casi, le operazioni minime elencate nell’art. 62).
Le rimanenti norme (artt. da 63 a 70) dettano disposizioni di dettaglio riguardo al principio di tolleranza generale per accessori, pezzi di ricambio o elementi neutri.
1.3. IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2447/2015 (RE)
Ulteriori disposizioni integrative (ex art. 66 CDU che ha conferito alla Commissione specifiche competenze di esecuzione) sono recate dal RE 2447/2015 in materia di norme procedurali per il rilascio e la compilazione delle prove di origine preferenziale.
L’art. 60 effettua un richiamo alle indicazioni e definizioni enunciate nell’art. 37 RD; gli artt. da 61 a 67 riproducono le norme contenute nell’abrogato Reg. CE 1207/2001, relative alle facilitazioni previste ai fini del rilascio di certificati EUR 1, dell’emissione e della compilazione della dichiarazione del fornitore, ordinaria o a lungo termine (allegati 22-15; 22- 16; 22-17; 22-18), e per la concessione dello status di esportatore autorizzato. Sono inoltre stabilite regole procedurali in relazione al certificato di informazione INF 4 (allegato 22-02), per la verifica delle dichiarazioni del fornitore.
Gli articoli 68 e 69 dettano disposizioni procedurali relative alla registrazione nel sistema REX al di fuori dall’ambito SPG e alla emissione di prove di origine sostitutive emesse da rispeditori UE al di fuori dall’ambito SPG.
Gli artt. da 70 a 77 disciplinano regole e procedure entro l’ambito SPG nel periodo antecedente alla applicazione per tutti i paesi beneficiari del sistema degli esportatori registrati REX. Gli artt. da 78 a 91 stabiliscono invece le norme procedurali per l’attuazione del sistema degli esportatori registrati REX che, dal 1° gennaio 2017, è applicato nei paesi beneficiari SPG in forma graduale fino alla conclusione del periodo transitorio (30 giugno 2020).
Gli artt. da 92 a 107 disciplinano le procedure per l’emissione e la validità delle prove di origine nel quadro SPG, sia nel periodo antecedente, sia in quello successivo alla applicazione del sistema REX.
Gli artt. da 108 a 111 disciplinano il sistema dei controlli sull’origine dei prodotti e della cooperazione amministrativa; gli artt. da 112 a 126 stabiliscono, infine, ulteriori disposizioni relative all’ambito SPG (applicabili ai prodotti originari di un paese beneficiario esportati a Ceuta e Melilla e ai prodotti originari di Ceuta e Melilla esportati verso un paese beneficiario, con applicazione del cumulo bilaterale) e all’ambito delle prove di origine applicabili nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali unilaterali adottate dall’UE per taluni paesi o territori.
TIPI DI ACCORDI COMMERCIALI
Ai sensi di quanto stabilito negli articoli 216 e 217 del TFUE, l’Unione Europea può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali accordi di associazione caratterizzati da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari. Gli Accordi di Libero Scambio (ALS) di “nuova generazione” non riguardano solo lo scambio di merci ma sono finalizzati al più ampio grado di liberalizzazione degli scambi, compresa una estesa liberalizzazione dei servizi, degli investimenti e degli appalti pubblici nonché disposizioni più rigorose in materia di diritti di proprietà intellettuale.
La forma più comune di accordo è di tipo bilaterale tra due paesi che crea un’area di libero scambio e prevede esenzioni o riduzioni, in forma reciproca, dei dazi per le merci originarie di uno dei due paesi contraenti (es. Accordo di libero scambio UE/Corea del Sud).
Gli accordi unilaterali, invece, sono caratterizzati da concessioni, da parte dell’Unione Europea, di riduzioni o esenzioni daziarie a favore di paesi terzi (generalmente paesi economicamente svantaggiati o in via di sviluppo) nel momento in cui i prodotti vengono importati nel territorio UE (es. Paesi PTOM e SPG – sistema delle preferenze generalizzate).
Gli accordi multilaterali conclusi dalla Unione Europea sono quelli più complessi e per i quali è richiesto molto più tempo per la conclusione dei negoziati. Tali accordi prevedono trattamenti preferenziali o esenzioni daziarie in forma reciproca applicabili a gruppi di paesi terzi (es. paesi andini; paesi dell’America centrale; paesi del Mercosur; Convenzione regionale Pan-Euro-Mediterranea). Altro tipo di accordi è rappresentato dalle Unioni Doganali, che si basano sulla nozione di libera circolazione delle merci. È sufficiente che un prodotto incluso nell’accordo sia in posizione di libera circolazione perché possa beneficiare dell’esenzione daziaria prescindendo così dal carattere originario del prodotto stesso. Attualmente l’UE ha in essere questo genere di accordi con Turchia, San Marino e Andorra.
I PROTOCOLLI ORIGINE NEGLI ACCORDI COMMERCIALI
La struttura degli accordi commerciali risulta in genere complessa, trattandosi in effetti di testi giuridici che coprono differenti settori di attività.
Tuttavia, essi hanno in comune un certo numero di principi fondamentali e la regolamentazione delle norme di origine è inserita organicamente in una apposita sezione, comune in tutti i tipi di accordi, definita generalmente: “Protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa” (più sinteticamente “protocollo origine”).
In questa sezione sono enunciate le regole comuni ad ogni regime preferenziale e sono stabiliti i criteri ed i requisiti necessari, la cui concreta sussistenza deve essere verificata e accertata, per poter attribuire l’origine preferenziale a ciascun prodotto in base alla sua classificazione doganale nel Sistema Armonizzato – SA, con conseguente applicazione dei benefici tariffari previsti e riconoscimento delle agevolazioni daziarie nel paese partner o nei paesi partner di destinazione. In sostanza, le regole di lista (note anche come regole di origine specifiche del prodotto) descrivono la lavorazione o la trasformazione che i materiali non originari devono subire affinché il prodotto finale possa ottenere lo status originario preferenziale. Ogni accordo preferenziale contiene le proprie regole di lista.
Si evidenzia, al riguardo, che nei vari protocolli origine degli accordi preferenziali si può normalmente notare l’inserimento e la riproposizione di medesime regole e procedure, ma ai fini dell’effettiva attribuzione dell’origine preferenziale ai prodotti si dovranno effettuare analitiche e approfondite valutazioni sulle disposizioni contenute in quel determinato accordo preferenziale nel cui ambito l’operatore commerciale effettua, o effettuerà, le operazioni doganali di importazione o esportazione per le quali è previsto il trattamento preferenziale.
In particolare, l’attività di analisi e valutazione si concentrerà sulle specifiche regole di lista enunciate, per ciascun prodotto classificato nel SA, ed elencate negli “Allegati” ai protocolli origine.
Considerato che l’origine preferenziale è determinata, come accennato in precedenza, dalla corretta applicazione delle disposizioni contenute nei vari protocolli origine allegati agli accordi preferenziali, per una visione completa di tutti gli accordi conclusi dalla UE con paesi terzi, comprensiva di tutti gli aggiornamenti via via apportati, possono essere consultate, sul sito internet della Commissione Europea:
a) la pagina dedicata (Arrangements list) della competente DG TAXUD nella quale per ogni accordo preferenziale indicato nell’elenco, nella prima colonna si fa riferimento al paese o gruppo di paesi, al quadro giuridico e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’ UE e nella seconda colonna si fa riferimento al protocollo contenente le norme di origine, con l’indicazione del tipo di cumulo applicato: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculationcustoms-duties/rules-origin/general-aspects-preferentialorigin/arrangements-list_en
b) la pagina dedicata (Bilateral relations) della DG TRADE, nella quale sono elencati, in ordine alfabetico, i paesi extra UE e gli eventuali accordi preferenziali in essere: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/index_en.htm
3.1. La determinazione dello status di prodotto originario
Nei protocolli origine sono stabiliti i criteri di determinazione e attribuzione alle merci dell’origine preferenziale; un prodotto acquisisce lo status originario preferenziale in base ai seguenti due criteri principali:
a) dell’interamente ottenuto nel paese di riferimento; trattasi dei prodotti primari nello stato naturale o derivati da prodotti integralmente originari del paese di riferimento. Una specifica elencazione di tali prodotti è contenuta in tutti i protocolli origine.
b) della lavorazione o trasformazione sufficiente; trattasi dei prodotti fabbricati nel paese di riferimento, anche con utilizzo di materiali non originari, purché siano stati sottoposti a quelle lavorazioni considerate sufficienti e dettagliate dalle regole di lista enunciate negli allegati che sono parte integrante dei protocolli origine. Ogni accordo prevede, comunque, una elencazione dettagliata di tipologie di lavorazioni definite “minime”, ossia insufficienti per l’attribuzione del carattere originario; occorrerà pertanto verificare in ogni singolo caso e in ogni protocollo origine la sussistenza o meno di tali tipologie di operazioni che escludono comunque, se riscontrate, la possibilità di conferire origine a un determinato prodotto.
Negli specifici “Allegati” dei protocolli origine è contenuto un elenco in cui sono stabilite, per tutti i prodotti descritti in base alla classificazione SA, le condizioni richieste perché si possa considerare che gli stessi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
Le regole di lista da rispettare per conferire l’origine sono usualmente enunciate nelle colonne 3 e 4 e così generalmente descritte: “Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari”. Si seguirà, pertanto, un particolare procedimento di carattere analitico/valutativo per l’applicazione ai casi concreti delle regole enunciate nella colonna 3 e, qualora presenti, di quelle enunciate nella colonna 4, applicabili in modo alternativo per la qualificazione del carattere sufficiente delle lavorazioni eseguite.
Convenzione Pan-Euro-Mediterranea
Voce SA | Descrizione del prodotto | Lavorazione o trasformazione, effettuata su materiali non originari, che conferisce il carattere originario | |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) o (4) | |
8411 | Turbo jet, turbo- eliche e altre turbine a gas | Produzione:da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli dei prodotti, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
In alcuni protocolli origine la struttura delle regole di lista può essere diversa dal prospetto sopra descritto, in quanto le regole possono essere raggruppate in un’unica colonna e i prodotti descritti soltanto con il codice SA.
Accordo UE/Canada-CETA
Classificazione del sistema armonizzato | Regola specifica dei prodotti per una produzione sufficiente ai sensi dell’articolo 5 |
---|---|
84.01 – 84.12 | Un cambiamento da qualsiasi altra voce; oUn cambiamento dall’interno di una qualsiasi di queste voci, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un cambiamento rispetto a qualsiasi altra voce, a condizione che il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 per cento della transazione valore o prezzo franco fabbrica del prodotto |
3.2. Regole di lista
Ai fini della determinazione dell’origine preferenziale si possono definire le seguenti tipologie di regole di lista:
a) requisito dell’interamente ottenuto
Es.: Convenzione PEM – Origine preferenziale per il formaggio (voce SA 04.05)
La regola per il Capitolo 04 richiede:
“Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti “
Il latte utilizzato per la fabbricazione nell’UE del formaggio deve essere interamente ottenuto nell’UE (latte ottenuto da animali vivi allevati nella stessa UE). In tali condizioni, il formaggio può essere esportato in Svizzera come originario dell’UE.
b) modifica della classificazione tariffaria
b.1) modifica del capitolo (CC)
Un prodotto è considerato sufficientemente lavorato o trasformato quando è classificato a un livello di 2 cifre del sistema armonizzato (il capitolo) che è diverso da quelli in cui sono classificati tutti i materiali non originari utilizzati nella sua fabbricazione.
Es.: Protocollo origine Accordo UE/Canada-CETA – sottovoce SA olio di lino 1516 20
La regola per i grassi e gli oli vegetali e le loro frazioni (sottovoce SA 1516 20) nel CETA richiede:
“Un cambiamento da qualsiasi altro capitolo”
Il seme di lino (voce SA 12 04) è importato nell’UE dalla Turchia e viene utilizzato nella fabbricazione di olio di lino nell’UE. Pertanto, il prodotto finale ottiene l’origine preferenziale dell’UE per l’esportazione in Canada.
b.2) cambio di voce tariffaria (CTH)
Si ritiene che un prodotto sia sufficientemente lavorato o trasformato quando è classificato a un livello di 4 cifre del Sistema Armonizzato (la voce tariffaria) diverso da quelli in cui sono classificati tutti i materiali non originari utilizzati nella sua fabbricazione.
Es.: Convenzione PEM – voce SA 94 01 – mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti di cotone la regola per la voce SA 94 01 richiede:
“Produzione da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto”
Il fabbricante utilizza i seguenti materiali non originari:
– legno segato (voce SA 44 07)
– tessuti (voce SA 52 08)
– schiuma / porolone (voce SA 39 03).
Il prodotto finito è esportato in Svizzera come originario UE in quanto è rispettata la regola CTH, ossia tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto finale sono classificati in voci tariffarie diverse dalla voce tariffaria del prodotto finito.
b.3) cambio della sottovoce tariffaria (CTSH)
Si ritiene un prodotto sufficientemente lavorato o trasformato quando è classificato a un livello di 6 cifre del Sistema Armonizzato, ossia la sottovoce tariffaria, diverso da quelli in cui sono classificati tutti i materiali non originari utilizzati nella sua fabbricazione.
Es.: Protocollo origine CETA – Caffè tostato (sottovoce SA 0901 21)
La regola per il caffè tostato (sottovoce SA 0901 21) richiede:
“Un cambiamento da qualsiasi altra sottovoce”
Il fabbricante utilizza i seguenti materiali non originari:
– caffè non torrefatto (sottovoce SA 0901.11)
Il caffè torrefatto nell’UE è esportato in Canada come originario UE in quanto è rispettata la regola CTSH, ossia tutti i materiali utilizzati nella produzione del prodotto finale sono classificati in una sottovoce tariffaria diversa dalla sottovoce tariffaria del caffè tostato.
b.4) fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
Un prodotto è considerato sufficientemente lavorato o trasformato quando le lavorazioni o trasformazioni effettuate vanno oltre quelle considerate insufficienti o minime, anche se i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione sono classificati nella stessa voce del prodotto finito.
Possono essere utilizzati materiali di qualsiasi voce, salvo eventuali limitazioni specifiche che possono anche essere contenute nella regola.
Es.: Convenzione PEM – Miscele di spezie (voce SA 09 10).
La regola per le miscele di spezie (voce SA 09.10) richiede:
“Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce”
Il produttore utilizza i seguenti materiali non originari:
Pepe nero (voce SA 09.04) – Peperoncino (voce SA 09.04) – Cannella (voce SA 09.06) – Chiodi di garofano (voce SA 09.07) – Noce moscata (voce SA 09.08) – Cumino (voce SA 09.09) – Coriandolo (voce SA 09.09) – curcuma (voce SA 09.10) – fieno greco (voce SA 09.10) – Ginger (voce SA 09.10)
Gli ingredienti sono ridotti in polvere e mescolati insieme attraverso un’operazione proporzionalmente controllata. Alcuni materiali sono classificati nella stessa voce del prodotto ma la norma è soddisfatta poiché consente l’uso di materiali non originari di qualsiasi voce, anche quelli della stessa voce. Di conseguenza, il curry, ottenuto dalla miscela di spezie, può essere esportato in Svizzera come prodotto originario dell’UE.
c) limiti di valore o di peso per i materiali non originari
In base al principio della limitazione del valore o del peso per i materiali non originari, il valore di questi ultimi non può superare una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finale, ovvero il peso degli stessi materiali non originari non può superare una determinata soglia quantitativa.
Es.: Convenzione PEM – caraffe di plastica (voce SA 39 24)
La regola per le caraffe di plastica (voce SA 39 24) richiede:
“Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto”
Il fabbricante utilizza i seguenti materiali non originari:
– Granuli di plastica (voce SA 39 03) (valore 2 €)
– Coperchio (voce SA 39 24) (valore 0,50 €).
Il prodotto finito (caraffa di plastica il cui prezzo franco fabbrica è di 6 Euro) è esportato in Svizzera come originario UE, poiché il valore dei materiali non originari è inferiore al 50% del prezzo franco fabbrica.
d) regole che riguardano lavorazioni o trasformazioni più complesse e specifiche
Per alcuni prodotti industriali sono enunciate regole di lista che indicano in dettaglio le trasformazioni che conferiscono l’origine e le operazioni specifiche che devono essere eseguite sui materiali non originari al fine di conferire l’origine preferenziale al prodotto finale.
Esempi:
1) Protocollo origine UE/Corea del Sud voci doganali da 8542 31 a 8542 33 e 8542 39 (circuiti integrati)
Circuiti integrati monolitici Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto
O
Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l’introduzione selettiva di un dopante appropriato), anche qualora l’assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese terzo
2) Convenzione PEM
Gonna (voce SA 62 04)
La regola per le gonne (voce SA 62 04) richiede:
“Fabbricazione a partire da filati “
Il fabbricante utilizza i seguenti materiali non originari:
– Filati (voce SA 52 05)
Nell’Unione Europea il filo è lavorato e poi trasformato in tessuto da cui sono composte le gonne. Le gonne vengono esportate nel Liechtenstein come originarie UE, poiché sono prodotte con filato nell’UE.
e) combinazione di più regole
Le regole specifiche descritte in precedenza possono essere combinate per stabilire una regola in base alla quale tutte le condizioni elencate devono essere soddisfatte.
Es.: Protocollo origine Accordo UE-Cile- Succo di agrumi (voce SA 20 09)
La regola per i succhi di agrumi (voce SA 20 09) richiede :
“Fabbricazione in cui tutti gli agrumi devono essere interamente ottenuti, e il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto”
Il produttore in Cile utilizza i seguenti materiali:
– agrumi raccolti in Cile;
– zucchero del Brasile (voce SA 17 01).
Il valore dello zucchero rappresenta il 27% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Il succo di agrumi viene esportato nell’UE come originario del Cile, poichè la regola dell’interamente ottenuto è soddisfatta e il valore dello zucchero non originario è inferiore al 30% del prezzo franco fabbrica.
3.2. Lavorazioni minime o insufficienti
Come già in precedenza anticipato, nella generalità dei protocolli origine è prevista una specifica disposizione in cui sono dettagliatamente indicate le tipologie di lavorazioni definite “minime”, ossia insufficienti per l’attribuzione del carattere originario. Nell’ambito SPG tali lavorazioni sono indicate nell’art. 47 RD. La presenza di queste operazioni comporta l’esclusione della sussistenza delle condizioni e dei requisiti enunciati nelle regole di lista, per cui è molto importante verificare correttamente ed esattamente in ogni singolo caso se siano state effettuate operazioni del genere che escludono la possibilità di conferire l’origine preferenziale a un determinato prodotto. Le seguenti operazioni insufficienti sono quelle che si trovano tipicamente in accordi preferenziali. Ogni operazione da sola, inclusa una combinazione di due o più operazioni, è considerata come un’operazione insufficiente:
operazioni di conservazione per garantire che i prodotti rimangano in buone condizioni durante il trasporto e lo stoccaggio;
apertura o imballaggio di pacchi;
lavaggio, pulizia, rimozione di polvere, ossido, olio, vernice o altri rivestimenti;
stiratura o pressatura di prodotti tessili;
semplici operazioni di verniciatura e lucidatura;
sbucciatura, sbiancatura parziale o totale, lucidatura, smaltatura di cereali e riso;
operazioni di colorazione dello zucchero o di formazione di zollette di zucchero;
sbucciatura, lucidatura e sgranatura di frutta, noci e verdure;
affilatura, semplice rettifica o semplice taglio;
setacciare, selezionare, classificare, abbinare (compreso il confezionamento di serie di articoli);
collocazione semplice in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse, scatole, fissaggio su schede e tutte le altre semplici operazioni di imballaggio;
apposizione o stampa di marchi, etichette, loghi e altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
semplice miscelazione di prodotti, se non di diverso tipo;
miscelazione di zucchero con qualsiasi materiale;
assemblaggio semplice di parti di articoli per costituire un articolo completo o smontaggio di prodotti in parti;
macellazione di animali.
Non tutti gli accordi preferenziali contengono lo stesso elenco di operazioni insufficienti, pertanto è necessario consultare l’elenco pertinente.
L’elenco delle operazioni insufficienti contenute in ciascun accordo preferenziale è esaustivo. Un’operazione che non è menzionata nell’elenco di un particolare accordo preferenziale non può essere considerata un’operazione insufficiente.
3.3. Cumulo
Il cumulo è un sistema che consente ai prodotti originari di un determinato paese di essere ulteriormente trasformati o incorporati ai prodotti originari di un altro paese, come se fossero originari di quest’ultimo. Il predetto sistema è presente e si applica, nelle sue varie forme, in tutti gli accordi preferenziali; ove siano applicate le stesse regole sull’origine e siano siglati accordi di libero scambio, i paesi interessati possono cumulare l’origine, per cui le lavorazioni effettuate in uno dei paesi aderenti al sistema ed aventi ad oggetto prodotti originari di un altro paese partner, vengono riconosciute sufficienti per l’attribuzione al prodotto finito dell’origine preferenziale del paese in cui è avvenuta l’ultima lavorazione che, ovviamente, dovrà essere diversa dalle lavorazioni minime di cui si è in precedenza riferito, previste dagli stessi accordi o, per quanto concerne l’ambito SPG, dall’art. 47 RD.
Gli accordi possono prevedere le seguenti tipologie di cumulo:
a) il cumulo bilaterale, che si applica tra due paesi che hanno concluso un accordo di libero scambio ed è limitato ai materiali originari dei due paesi partner. (Esempi: ALS UE/Corea del Sud; Accordo UE/Marocco nei quali ciascuno dei due paesi partner può usare i materiali originari dell’altro paese come fossero originari del proprio, per cui il prodotto finito è ottenuto con l’impiego di materiali originari dei due paesi).
b) il cumulo diagonale, che si applica tra più di due paesi, a condizione che abbiano concluso accordi di libero scambio contenenti norme di origine identiche e disposizioni comuni per il cumulo tra di loro. Ai fini dell’attribuzione dell’origine ad un prodotto finito, ottenuto con l’utilizzo di materiali originari dei paesi partner, si prende in considerazione il paese in cui è avvenuta l’ultima lavorazione che vada oltre quelle considerate minime (Esempio: Convenzione Regionale Pan-Euro-Mediterranea che andrà a sostituire gradualmente i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nella zona paneuromediterranea in cui l’applicazione del cumulo diagonale dell’origine è disciplinata dalla c.d. regola di “geometria variabile”, ossia i paesi di questa zona possono cumulare l’origine solo se gli accordi di libero scambio a loro applicabili includono un riferimento al protocollo paneuromediterraneo dell’origine).
La situazione aggiornata delle possibilità di cumulo diagonale nella zona Pan-Euro-Mediterranea è comunicata periodicamente dalla Commissione Europea mediante l’emanazione di specifici avvisi sulla GU dell’Unione Europea nei quali è fornito, in apposite tabelle, un quadro completo delle possibilità di cumulo con indicazione delle notifiche effettuate dai paesi contraenti e delle date a partire dalle quali il cumulo è applicabile fra gli stessi paesi (vedi Comunicato emanato da questa Direzione Centrale, prot. 109500/RU del 9 ottobre 2018, con gli ultimi aggiornamenti).
c) il cumulo totale, che consente alle parti di un accordo di effettuare lavorazioni o trasformazioni su prodotti non originari nella zona di riferimento. Tutte le operazioni effettuate nei paesi partecipanti sono prese in considerazione e si tiene conto di tutte le lavorazioni subìte da un prodotto entro l’ambito territoriale di riferimento anche se i materiali utilizzati non sono originari di uno dei paesi partner. (Esempio: Il cumulo totale è previsto nell’ALS tra Svizzera e Tunisia).
Tipologie di cumulo previste nel quadro SPG:
Nell’ambito del sistema SPG è poi prevista l’applicazione del:
– Cumulo bilaterale: i prodotti originari dell’UE possono essere considerati materiali originari di un Paese beneficiario quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale Paese, a condizione che la lavorazione o trasformazione ivi eseguita trascenda quelle ritenute insufficienti ai sensi dell’art. 47 RD.
– Cumulo regionale: opera nell’ambito del SPG a favore di alcuni gruppi di paesi (gruppi regionali). Consente di considerare i prodotti originari di un paese facente parte di un gruppo regionale come materiali originari di un altro paese dello stesso gruppo regionale (o di un paese di un altro gruppo regionale se è possibile il cumulo fra gruppi) quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato e le lavorazioni trascendono quelle insufficienti di cui all’art. 47 RD. Il cumulo regionale è una forma di cumulo diagonale previsto nell’ambito del sistema di preferenze generalizzate (SPG) e opera tra membri di un gruppo regionale di paesi beneficiari (ad esempio l’ASEAN).
– Cumulo ampliato: può essere concesso dalla Commissione UE, su richiesta di un Paese beneficiario, fra un Paese beneficiario ed un paese vincolato da un accordo di libero scambio con la UE, purché sia nei confronti dell’UE che nei reciproci rapporti, i Paesi siano impegnati ad osservare le disposizioni previste dall’art. 56 RD.
(Esempio: materiali originari del paese vincolato all’Unione da un accordo di libero scambio sono considerati materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato. Le lavorazioni devono essere superiori a quelle minime elencate nell’art. 47 RD).
3.4. Tolleranza
E’ una clausola inserita negli accordi preferenziali che consente di poter derogare alla rigida applicazione di quelle regole di lista che negano l’utilizzo di materiali non originari per la fabbricazione di un prodotto finito, per cui essa consente un certo livello di rilassamento permettendo l’utilizzo di materiali non originari – sia in base alla classificazione tariffaria, sia in base a uno specifico processo di fabbricazione – fino a una percentuale di valore specifica (fissata di solito al 10%). Nei protocolli origine si trovano usualmente disposizioni relative alla tolleranza generale e alla tolleranza specifica per prodotti tessili.
Esempio: ALS UE-Corea del Sud – VD SA 95 03. Una bambola (voce SA 95 03) è prodotta nell’UE con utilizzo di pellet di plastica non originari (capitolo 39 SA), indumenti per bambini (capitolo 62 SA) e occhi in plastica (voce SA 95 03). La regola di lista per le bambole (capitolo 95) è: “Fabbricazione a partire da materiali (non originari) di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto”. Nella produzione della bambola vengono utilizzati materiali non originari della stessa voce SA 95 03 (occhi da bambola). Prendendo in considerazione la regola della tolleranza, il prodotto finale può comunque ottenere l’origine UE se il valore degli occhi della bambola non supera il 10% del prezzo franco fabbrica della bambola.
Ove la regola di lista relativa ad uno specifico prodotto consenta già di ricorrere a materie non originarie fino ad una determinata percentuale di valore, la regola della tolleranza non può derogare alla regola di lista specifica. Ad esempio, se la regola dell’elenco richiede un utilizzo massimo del 40% dei materiali non originari del prezzo franco fabbrica del prodotto, questo è il limite applicabile e non il 40% + 10% (tolleranza).
Per i prodotti tessili e di abbigliamento (capitoli da 50 a 63) si applicano norme specifiche di tolleranza, che sono generalmente incluse nelle note introduttive alle regole della lista dei protocolli origine.
Esempio: Convenzione Reg. Pan-Euro-Mediterranea VD 62 06 . Per la fabbricazione di questo prodotto possono essere utilizzati materiali non originari, a condizione che il loro valore non sia superiore all’8% del prezzo FF del prodotto finito e siano classificati in una voce diversa. Camicie non ricamate della VD 62 06 fabbricate con filati di cotone VD 52 05 e pizzi e merletti VD 58 08 non originari. La regola di lista enuncia: “Fabbricazione a partire da filati” ; il prodotto finale può ottenere origine preferenziale UE se il valore del merletto utilizzato non è superiore all’8% del prezzo FF della camicia.
3.5. Principio di territorialità
E’ una disposizione inserita nei protocolli origine dei vari accordi in base alla quale le fasi e i processi di lavorazione per la fabbricazione di un prodotto originario devono effettuarsi nel territorio dei paesi partner o comunque nel territorio del paese beneficiario. Le merci esportate, qualora vengano successivamente reimportate, sono considerate non originarie, a meno che non si dimostri che non hanno subito alcuna lavorazione, secondo quanto previsto a tale riguardo dai singoli protocolli origine.
Esempio
Protocollo origine ALS UE/Corea del Sud – Articolo 12 (Principio di territorialità), par. 2:
“2. Fatto salvo quanto disposto all’articolo 3, le merci originarie esportate da una parte verso un paese terzo e successivamente reimportate devono essere considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;
b) tali merci non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione”.
3.6. Trasporto diretto
Una specifica disposizione comune ad alcuni protocolli origine, a tutela del principio di territorialità, riguarda il trasporto di prodotti originari dal territorio del paese partner di spedizione al territorio del paese partner di destinazione. Tale disposizione intende garantire la precisa identità e integrità dei prodotti trasportati che dovranno pervenire tal quali a destinazione. Si prevedono comunque casi di spedizioni con trasbordo o deposito temporaneo in altri paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
Occorrerà pertanto verificare il rispetto della predetta clausola, che si potrà concretizzare nella presentazione di specifica documentazione, come un contratto di trasporto, che possa dimostrate la sussistenza dei requisiti richiesti (Esempio: Articolo 12 Appendice I della Convenzione Regionale Pan-Euro-Mediterranea).
In alcuni accordi, in luogo del trasporto diretto, è previsto un “certificato di non manipolazione”, rilasciato dalle autorità doganali, in cui si attesta che i prodotti non hanno subito trasformazioni tali da alterarne l’origine.
3.7. Clausola No-drawback
Questa clausola è contenuta in vari protocolli origine e dispone la non restituzione di eventuali dazi pagati su materiali non originari, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto. Si intende evitare, in sostanza, un doppio vantaggio a favore di un soggetto produttore che introduca materiali non originari in esenzione o sospensione da dazio, ed esporti il prodotto finito nel paese destinatario con il beneficio del trattamento preferenziale.
Esempio: Lavorazioni eseguite da un produttore UE su materiali non originari, con utilizzo del regime del perfezionamento attivo (senza il pagamento dei dazi in dogana) con realizzazione di un prodotto finito che viene riesportato verso un Paese accordista. Ove le lavorazioni eseguite sui materiali non originari soddisfino i requisiti per l’attribuzione dell’origine preferenziale, l’esportatore potrà richiedere alle autorità doganali il rilascio di EUR 1 o emettere dichiarazione su fattura. Si applicherà pertanto (ove previsto dallo specifico accordo) tale clausola, per cui al rilascio o emissione della prova di origine preferenziale, corrisponderà l’obbligo di pagamento dei dazi all’importazione, in precedenza non pagati, relativamente alle merci extra Ue temporaneamente importate.
Si richiama l’attenzione, pertanto, su tale clausola e sulla sua presenza nei vari protocolli origine, che andrà riscontrata di volta in volta al fine della sua concreta applicazione ai casi specifici.
PROVE DELL’ORIGINE
Come riferito in premessa, l’attribuzione dell’origine preferenziale si sostanzia nella concessione di un trattamento daziario più favorevole all’importazione riservato a quei prodotti oggetto di transazioni rientranti nell’ambito di accordi commerciali o di misure tariffarie concesse unilateralmente dalla UE a paesi terzi. Al fine di ottenere, pertanto, il riconoscimento dell’agevolazione daziaria nel Paese di destinazione, è necessario che il soggetto importatore presenti idonea documentazione che certifichi l’origine dei prodotti e la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi delle disposizioni giuridiche di base vigenti, ossia quelle contenute nei protocolli origine allegati ai vari accordi preferenziali e quelle previste dalle specifiche disposizioni unionali.
Gli uffici territoriali verificano, all’atto della dichiarazione di importazione con richiesta di applicazione di trattamento preferenziale previsto da specifico accordo o da norme unionali, la presentazione e l’esibizione dei documenti attestanti l’origine preferenziale, che costituiscono titolo per poter beneficiare di preferenza tariffaria. Con riferimento, invece, alle dichiarazioni di esportazione effettuate verso paesi con i quali l’Unione Europea ha concluso accordi con reciproco trattamento preferenziale, gli Uffici territoriali competenti, in qualità di Uffici di esportazione, rilasciano i documenti comprovanti l’origine, a seguito di specifica richiesta formulata sui modelli o formulari riportati, come allegati, nei corrispondenti protocolli origine degli accordi commerciali.
In alternativa a detti certificati, la prova dell’origine può essere data dalla dichiarazione su fattura rilasciata direttamente dall’esportatore, con le modalità più avanti descritte.
4.1. Certificati di origine
Ai fini dell’attestazione dell’origine preferenziale, sono previsti i seguenti documenti:
Certificato EUR 1, previsto dalla maggior parte degli accordi preferenziali di libero scambio, bilaterali e multilaterali, rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione.
Certificato EUR MED, previsto per i prodotti che beneficiano del trattamento preferenziale in base alle regole sul cumulo definite nell’Appendice I della Convenzione Pan-Euro-Mediterranea, applicabili ai paesi appartenenti all’area del cumulo Pan-Euro-Mediterranea, e rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione.
Certificato Form A, per i prodotti originari dei paesi in via di sviluppo ai quali si applica il trattamento preferenziale unilaterale previsto entro l’ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), rilasciato dalle autorità doganali dei paesi beneficiari.
Certificato ATR, per i prodotti in posizione di libera pratica entro l’ambito dell’Unione doganale UE/Turchia, rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione.
4.2. Procedure di rilascio delle certificazioni di origine
Per quanto riguarda le modalità di presentazione dei formulari di domanda e dei certificati di circolazione, nonché per le relative procedure di rilascio, anche a posteriori, si richiamano le istruzioni fornite con la Circolare n. 11/D del 2010. Preme, in questa occasione, attirare l’attenzione sulle circostanze evidenziate nella Circolare che consentono di calibrare la tempistica dell’attività istruttoria in funzione della conoscenza della platea degli operatori economici e delle caratteristiche/ricorrenza delle loro operazioni di esportazione; ciò al fine di ridurre al minimo indispensabile il termine previsto per la presentazione della domanda di rilascio dei certificati in questione laddove sussistano i cennati presupposti oggettivi e soggettivi.
Si ritiene opportuno, inoltre, rammentare che i requisiti formali e tecnici dei certificati EUR 1 trovano corrispondenza in diverse basi giuridiche di riferimento:
– per quanto riguarda gli accordi preferenziali, i modelli di EUR 1 da utilizzare sono quelli previsti nei Protocolli origine degli accordi cui accedono (si richiamano, sul punto, le precisazioni fornite di recente dalla Commissione europea a seguito di talune criticità ed i conseguenti chiarimenti forniti da questa Direzione Centrale con il Comunicato prot. 124878/RU del 14/11/2018);
– per quanto riguarda i certificati EUR 1 conformi al modello di cui all’Allegato 22-10 del RE, il loro utilizzo è limitato agli scambi con taluni paesi o territori per i quali vigono le misure preferenziali autonome adottate unilateralmente dalla UE (artt. 113/126 RE).
Si richiama, pertanto, l’attenzione degli uffici e degli operatori sul corretto utilizzo della pertinente modulistica.
4.3. Dichiarazione di origine su fattura – esportatori autorizzati
Oltre alle citate, tradizionali prove di origine documentali, i singoli protocolli origine allegati ai vari accordi commerciali prevedono – nella generalità dei casi – che gli esportatori possano attestare l’origine preferenziale dei prodotti mediante una dichiarazione su fattura. Le stesse nuove disposizioni unionali (artt. 67, 119, 120 RE) hanno esteso l’ambito delle agevolazioni a disposizione degli operatori in tema di certificazione dell’origine. Ci si riferisce in particolare alla possibilità, in alternativa alla richiesta di emissione dei certificati di origine, di poter attestare il carattere originario di un determinato prodotto con una dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale, da parte dell’operatore economico per esportazioni il cui valore totale non è superiore a 6.000 Euro ovvero, indipendentemente dal valore delle esportazioni, con l’acquisizione della qualifica di esportatore autorizzato che può essere richiesta per tutti i paesi o gruppi di paesi che prevedono tale figura e che si configura quale istituto previsto per facilitare i traffici commerciali la cui base giuridica è definita dalle disposizioni contenute nell’art. 67 RE, in particolare ai paragg. 1 e 3.
– Modalità di presentazione delle istanze
Riguardo alle modalità di presentazione delle istanze per ottenere la qualifica di esportatore autorizzato e alle procedure di rilascio poste in essere dagli Uffici territoriali, con la specifica assegnazione del numero di autorizzazione doganale a ciascun operatore, si richiamano per la pratica applicazione delle stesse tutte le disposizioni di prassi a suo tempo emanate (Circolari n. 97/D1999, n. 227/D/2000, n. 45/D/2002, n. 54/D/2004, n. 44/D/2006), nonché il “Regolamento per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle Dogane, ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241” , emanato in data 1° Luglio 2010, che – a differenza di quanto disposto dalle precitate disposizioni – ha indicato quali organi designati ad adottare il provvedimento di riconoscimento dello status di esportatore autorizzato i Direttori degli Uffici delle Dogane; la competenza territoriale andrà individuata, in linea generale, in base ai criteri indicati dall’art. 22, parag. 1 del CDU e dell’art. 12 RD.
A tale riguardo, nelle fasi preliminari e istruttorie del citato provvedimento autorizzativo, particolare attenzione porranno gli Uffici territoriali nella attività di verifica delle condizioni e delle regole contenute nei protocolli origine allegati agli accordi preferenziali (ciò sulla base anche di quanto espressamente indicato nella Circolare n. 54/D/2004 , che invita a tenere in debito conto delle “discordanze delle norme presenti nei vari protocolli origine”), nel cui contesto i prodotti sono esportati, e nel controllo della sussistenza di tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, richiesti (effettuazione di esportazioni con cadenza regolare; provare, in qualsiasi momento, il carattere originario dei prodotti; conoscenza delle regole di origine applicabili e disponibilità dei documenti giustificativi dell’origine). Nei casi di soggetti produttori, saranno effettuati controlli sulla contabilità; nei casi di soggetti commercianti, sarà necessario verificare, in maniera più approfondita, i flussi commerciali normali degli esportatori. Si pone l’attenzione, in proposito, sulle particolari agevolazioni per gli operatori UE contenute nell’Accordo di Libero Scambio UE – Corea del sud, nel quale non è previsto il rilascio del certificato di origine EUR 1, ma è esclusivamente prevista, quale prova di origine, la dichiarazione su fattura, emessa dagli esportatori autorizzati se riguarda operazioni superiori a 6.000 EURO; un’ulteriore agevolazione è rappresentata dalla possibilità di rilascio dello status di esportatore autorizzato anche in assenza del requisito della cadenza regolare delle esportazioni.
4.4. Dichiarazione del fornitore
Con riferimento a particolari misure agevolative, la nuova normativa unionale (artt. 61/63 RE) ha ridefinito le procedure finalizzate alla facilitazione del rilascio delle prove di origine, enunciate in precedenza nell’abrogato Regolamento CE 1207/2001; in particolare riguardo alla dichiarazione del fornitore, che viene utilizzata dagli esportatori come documento di prova per la richiesta di certificati EUR 1 o come base per la compilazione delle dichiarazioni su fattura, la modifica introdotta con il Regolamento di esecuzione UE 2017/989 consente uno snellimento della procedura, ossia un’unica dichiarazione a lungo termine, con durata massima di 24 mesi, con possibilità di stabilire un periodo di validità della dichiarazione (data di inizio e fine) che potrà coprire periodi passati e futuri.
La dichiarazione a lungo termine riporta tre date: la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio); la data di inizio del periodo di validità (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore di 6 mesi dopo tale data; la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di inizio. Il periodo di validità della dichiarazione potrà coprire periodi solo nel passato (massimo 12 mesi), solo nel futuro (massimo 24 mesi), periodi passati e futuri (massimo 24 mesi).
(ES. data di inizio – 16/11/2017 – anteriore di 12 mesi a quella di rilascio – 15/11/2018 – la dichiarazione copre un periodo massimo di 24 mesi dalla data di inizio validità, per cui la data di termine è il 15/11/2019 )
Riguardo al controllo dell’esattezza ed autenticità della dichiarazione del fornitore, si richiama l’attenzione sulla corretta effettuazione, da parte degli uffici doganali, delle procedure di richiesta dei certificati di informazione INF 4 alle autorità doganali dello Stato membro in cui è emessa la dichiarazione del fornitore, come stabilito dall’art. 64 RE.
4.5. Sistema degli esportatori registrati (REX)
Fra le agevolazioni in tema di certificazione dell’origine, le nuove norme unionali hanno previsto la registrazione al sistema REX, le cui disposizioni attuative sono stabilite dal RE, art. 78 e segg. Il sistema si basa su un principio di auto-certificazione da parte degli operatori economici i quali, ai fini del rilascio di una attestazione sull’origine, richiedono alle competenti autorità del paese in cui sono stabiliti di essere registrati in una banca dati supportata da un sistema IT messo a disposizione e gestito dalla Commissione Europea; l’operatore economico assume quindi la qualifica di “esportatore registrato”. In sostanza, il sistema non influisce sulle regole per determinare l’origine preferenziale di un determinato prodotto, ma riguarda unicamente il metodo per certificarne il carattere originario. Il numero di registrazione ottenuto servirà poi all’esportatore per il rilascio della dichiarazione di origine, in quanto dovrà essere riportato sulla stessa
– Sistema REX nell’SPG Il sistema REX ha avuto avvio dal 1° gennaio 2017 nell’ambito SPG e ne è prevista un’applicazione graduale, per i paesi beneficiari nel corso del periodo transitorio fino al 30 giugno 2020.
A tale riguardo, si ritiene opportuno segnalare alle strutture territoriali la particolare situazione di taluni paesi beneficiari dell’SPG, tenuti ad applicare integralmente il sistema REX dalla data del 1° luglio 2018, ma che, alla predetta data, non risultavano aver soddisfatto le condizioni stabilite agli artt. 70 e 72 del RE 2447/2015, con conseguente impossibilità di poter beneficiare delle preferenze SPG. Uno specifico avviso è stato pubblicato nella G.U. dell’Unione Europea C 222 del 26/06/2018 e una successiva comunicazione è stata trasmessa alle strutture territoriali da questa Direzione Centrale (nota prot. 79976/RU del 13/07/2018), con l’invito a verificare direttamente le informazioni aggiornate circa l’avvenuto soddisfacimento, da parte dei paesi interessati, delle citate condizioni per l’applicazione del sistema degli esportatori registrati e la conseguente riammissione al beneficio delle preferenze SPG. Queste informazioni dettagliate ed aggiornate in merito alle effettive date di applicazione del sistema in ciascuno dei paesi beneficiari sono reperibili sulla pagina dedicata della Commissione Europea, a cui è possibile accedere tramite il seguente link : https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculationcustoms-duties/rules-origin/general-aspects-preferentialorigin/arrangements-list/generalised-systempreferences/the_register_exporter_system_en
Con riferimento, invece, alla figura dei “rispeditori registrati”, si richiama l’attenzione sulla modifica apportata dal Reg. delegato UE 1063/2018 (vedi nota di questa Direzione Centrale prot. 100970/RU del 02/11/2018) alla definizione di cui all’art. 37, parag. 21, lettera c) del RD 2446/2015; nella nuova formulazione tale figura ora non comprende gli esportatori registrati dell’Unione Europea ai fini della emissione di attestazioni di origine sostitutive nel caso in cui le merci sono rispedite verso la Turchia. Ciò in quanto la Turchia non adotta attualmente il sistema degli esportatori registrati REX, non avendo soddisfatto le specifiche condizioni richieste.
– Sistema REX negli accordi preferenziali (CETA)
L’utilizzo progressivo delle dichiarazioni di origine da parte di esportatori registrati REX è previsto anche nel contesto di accordi commerciali bilaterali tra l’UE e i paesi partner; alla data attuale, l’Accordo UE/Canada (CETA) è l’unico a cui si applica il citato sistema, per cui gli operatori nazionali che intendano effettuare operazioni di esportazione di merci verso il Canada e beneficiare del trattamento preferenziale previsto dal protocollo origine del citato Accordo, sono tenuti a presentare agli uffici territoriali (vedi procedura regolamentata dalla Circolare n. 13/D/2017) la richiesta di registrazione REX, ai fini del rilascio delle attestazioni di origine. Il Protocollo origine del CETA prevede, in effetti, quale prova del carattere originario dei prodotti unicamente una dichiarazione rilasciata su fattura o altro documento commerciale che descriva e identifichi il prodotto originario, compilata in base al testo che figura nell’allegato 2 dello stesso Protocollo. Gli esportatori dell’UE indicheranno il numero di registrazione REX assegnato dalle autorità doganali degli Stati membri; per le operazioni di importazione dal Canada, la dichiarazione di origine rilasciata dai soggetti esportatori canadesi dovrà analogamente recare l’indicazione del numero di registrazione dell’impresa dell’esportatore assegnato dall’autorità governativa del Canada.
Con riferimento invece agli operatori nazionali che effettuano esportazioni nellambito di altri accordi commerciali per i quali non è ancora prevista l’applicazione del sistema REX, le certificazioni di origine mediante dichiarazione su fattura rimangono disciplinate dalle disposizioni contenute nei Protocolli Origine dei vari accordi, concernenti le procedure per il rilascio dello status di esportatore autorizzato, nonché dalle comuni disposizioni unionali in precedenza citate (art. 67 e segg. RE).
– Modifiche alle disposizioni integrative del RD e del RE Per quanto concerne ancora l‘Accordo commerciale UE/Canada (CETA), è opportuno porre in evidenza alcune sostanziali modifiche apportate al RE 2447/2015 dal Reg. di esecuzione UE n. 604/2018, oggetto della nota prot. 55972/RU del 24/05/2018):
a) la disposizione contenuta nel nuovo parag. 7 dell’art. 68 RE (“Laddove un regime preferenziale consenta all’Unione di dispensare l’esportatore dal requisito di firma di un documento relativo all’origine, tale firma non è necessaria.”) consente di poter prescindere dal requisito della firma per le attestazioni di origine degli esportatori registrati in ambito CETA; l’art. 19, parag. 3, del Protocollo origine del CETA prevede in effetti che le dichiarazione di origine siano compilate e firmate dall’esportatore, salvo disposizione contraria (tale possibilità di esenzione dall’obbligo di firma è altresì inclusa nel documento TAXUD relativo alle “Linee guida dell’esportatore registrato REX”, capitolo 6, parag. 2, punto 5);
b) la disposizione contenuta nel riformulato parag. 2 dell’art. 80 RE con riguardo alla procedura di registrazione degli esportatori, che prevede ora due distinti canali di presentazione delle richieste di registrazione mediante due distinti moduli di domanda: l’allegato 22- 06, che deve essere compilato dagli esportatori dei paesi beneficiari SPG e presentato alle autorità competenti degli stessi paesi e il nuovo allegato 22-06 bis, che deve invece essere compilato dagli esportatori, o dai rispeditori, degli Stati membri e presentato alle autorità doganali degli Stati membri. Pertanto, come già indicato nella citata nota prot. 55972/RU del 24/05/2018 di questa Direzione Centrale, gli esportatori nazionali interessati alla registrazione al sistema REX, così come individuati alla lettera A (entro l’ambito SPG) e alla lettera B (entro l’ambito di accordi commerciali UE/Paesi terzi) del parag. 2 della Circolare 13/D/2017, presenteranno la relativa domanda all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente utilizzando unicamente il modulo di domanda di cui al nuovo allegato 22-06 bis del RE; non è più necessario presentare due distinte richieste in relazione ai due ambiti di applicazione (SPG e Accordi commerciali UE/Paesi terzi), come precedentemente indicato nella Circolare 13/D/2017.
Restano immutate e pienamente applicabili tutte le altre disposizioni ed istruzioni procedurali emanate con la citata Circolare 13/D/2017 (procedure di registrazione, modifica e revoca, requisiti e obblighi degli esportatori, controllo degli esportatori) sulla base anche delle “Linee Guida sul sistema degli esportatori registrati REX” diramate dalla Commissione Europea e reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sezione Nuovo Codice Doganale dell’Unione – Linee guida e documenti unionali.
SISTEMA DEI CONTROLLI E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Come riferito in premessa, la nuova normativa unionale ha previsto (artt. da 108 a 111 RE) un dettagliato sistema di controlli sull’origine e di cooperazione amministrativa che le autorità interessate (autorità competenti dei paesi beneficiari, autorità doganali degli Stati membri, servizi della Commissione Europea) pongono in essere ai fini della corretta applicazione del sistema SPG e del rispetto delle norme riguardanti il carattere originario dei prodotti sulla base delle regole di lista stabilite nell’Allegato 22-03 RE.
In particolare, ex artt. 109 e 110 RE, compete agli Uffici territoriali l’attività di controllo a posteriori, sia ante regime REX (sui certificati Form A e sulle dichiarazioni su fattura), sia post regime REX (sulle attestazioni di origine e le attestazioni sostitutive), nei casi di sussistenza di fondati dubbi sulla autenticità delle menzionate prove, del carattere originario dei prodotti in questione o della osservanza dei requisiti previsti dalle norme unionali ai fini del riconoscimento delle preferenze tariffarie (si vedano in proposito le disposizioni procedurali contenute nella Circolare n. 8/D/2016).
In proposito si ritiene utile richiamare le disposizioni di modifica all’art. 53 RD, introdotte dal Regolamento delegato UE 1063/2018, che prevede ora modalità di verifica più estese relativamente ai controlli nei confronti di esportatori UE verso paesi beneficiari SPG, con applicazione ai prodotti delle norme sul cumulo bilaterale. Come già indicato nella nota prot. 100970/RU del 02/11/2018,, nei predetti casi gli uffici territoriali non limiteranno la propria attività di verifica alle sole prove di origine, ma la estenderanno anche ai controlli dell’origine ex art. 108 del Reg. di esecuzione UE 2015/2447 e sul carattere originario dei prodotti, sulla base delle norme SPG (in particolare, le regole di lista enunciate nell’Allegato 22- 03 del RD).
Disposizioni sui controlli a posteriori e misure di cooperazione amministrativa sono contenute in tutti i protocolli origine dei vari accordi di associazione e, pertanto, al fine di garantire la corretta applicazione delle norme ivi contenute, le autorità doganali dei paesi partner si prestano reciproca assistenza nel controllo dell’autenticità dei certificati di origine, delle dichiarazioni di origine, nonché della correttezza delle informazioni riportate nei citati documenti. Gli Uffici doganali, pertanto, nella esplicazione dell’attività di controllo sugli scambi preferenziali, osserveranno le norme procedurali relative all’assistenza amministrativa contenute nei corrispondenti accordi.
Codeste Direzioni sono invitate a vigilare sulla conforme ed uniforme applicazione delle presenti linee guida, assicurando il tempestivo adempimento delle attività di competenza dei dipendenti uffici e segnalando ogni eventuale difficoltà applicativa.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 16 luglio 2018, n. 70339/RU - Origine non preferenziale. Art. 59-60 del Reg. (UE) n.952/2013, artt. 31/36 del Reg. Delegato (UE) n.2446/2015.
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 15 ottobre 2018, n. 112029/RU - Reg.to n.2018/1063. Modifiche al Reg.to (UE) n.2446/2018: le novità in materia di regimi doganali.
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 28 agosto 2018, n. 93632 - Regolamento delegato (UE) 2018/1063 del 16.5.2018 della Commissione che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/2446
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 02 novembre 2018, n. 100970/RU - Regolamento Delegato (UE) 2018/1063 del 16 maggio 2018 della Commissione che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2015/2446
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della commissione, del 29 novembre 2022, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda l’applicazione del monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti e che rende più…
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