AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 27 maggio 2020, n. 158869/RU
Prorogatio normativa di certificati, concessioni, abilitazioni. Art. 103 comma 2 decreto legge del 17 marzo 2020, n.18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 – Chiarimenti
Come noto, nell’attuale fase di emergenza sanitaria, sono intervenuti, in rapida successione, provvedimenti legislativi che hanno diversamente disciplinato, quanto a tempistica, la validità di certificati, licenze, concessioni, autorizzazioni e titoli abilitativi comunque denominati, relativi alla rete di distribuzione dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione.
L’art. 103 del decreto legge del 17 marzo 2020, n.18, nel prevedere al comma 1 all’articolo 103 la sospensione dei termini procedimentali, disponeva al secondo comma che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Sulla questione è intervenuto successivamente decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 che, all’articolo 37, ha previsto la proroga al 15 maggio 2020 dell’iniziale termine del 15 aprile 2020 previsto comma 1, senza prevedere alcuna modifica quanto ai termini di cui al citato comma 2 dell’art. 103. Ciò ha determinato che in relazione ai titoli in scadenza dal 16 aprile non trovava applicazione la prorogatio normativa di cui al citato art. 103 comma 2.
Alla luce di quanto sopra, attesa la necessità di garantire la piena funzionalità della rete di distribuzione dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione, si è reso indispensabile adottare la determina direttoriale prot. n. 126773/RU del 27 aprile 20120 con cui si è stabilito che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni titoli abilitativi comunque denominati, in scadenza in data compresa tra il 16 aprile 2020 ed il 15 maggio 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Tale determina, come peraltro specificato nel relativo preambolo, faceva espressamente salva l’adozione eventuale di successivi ed adeguati interventi normativi sul punto.
Ebbene, con legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 29 aprile, l’originario comma 2 dell’art. 103 del decreto legge 17/03/2020 n. 18 è stato sostituito come segue: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Pertanto, stante il tenore letterale della norma di cui sopra, i titoli in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dell’emergenza sanitaria (ad oggi 31 luglio) e, pertanto, allo stato, fino al 29 ottobre 2020.
Tale previsione legislativa stabilisce, quindi, un’estensione, anche in relazione ai titoli in scadenza dal 16 aprile, della prorogatio normativa prevista originariamente per i soli titoli in scadenza in data anteriore a quella citata.
Ciò premesso, si rende noto che, in data odierna è stata emanata determina direttoriale che, previa abrogazione e sostituzione integrale della determina direttoriale prot. n. 126773/RU del 27 aprile 2020, ha stabilito che tutti i certificati ed atti abilitativi comunque denominati, relativi alla rete di distribuzione dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, dunque, allo stato, fino al 29 ottobre 2020. E’ stato previsto, inoltre, che le istanze di rinnovo delle concessioni di rivendita di generi di monopolio, delle autorizzazioni dei patentini nonché delle autorizzazioni alla distribuzione dei prodotti liquidi da inalazione andranno presentate al competente ufficio dei Monopoli entro i trenta giorni antecedenti alla scadenza indicata dalla norma, ossia entro e non oltre il 29 settembre 2020.
In ragione dell’intervenuta scadenza al 29 ottobre 2020 di tutti i titoli abilitativi comunque denominati, disposta ex lege, ai fini del rinnovo delle concessioni di rivendita di generi di monopolio e della conseguente determinazione dell’una tantum, andrà calcolato l’ulteriore importo dovuto per il periodo che intercorre tra l’originaria scadenza e quella fissata in via normativa.
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