AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 27 marzo 2020, n. 100563/RU
Applicazione art. 74 e ss. del Regolamento (CE) n. 1186/2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali e dell’art. 51 e ss. della Direttiva CE n. 132/2009. Importazioni in franchigia di merci destinate a fronteggiare la pandemia COVID-19.
Questa Agenzia ha avanzato richiesta – presso i competenti Servizi della Commissione europea – di attivazione della procedura per l’emissione della Decisione prevista dall’art. 76, par.1, del Reg. CE 1186/2009 ai fini dell’applicazione della franchigia dai dazi per le merci destinate a fronteggiare la pandemia COVID-19. Analoga richiesta è stata formulata, in relazione alle citate importazioni, dal Dipartimento delle Finanze per ottenere l’esenzione IVA.
La Commissione europea ha attivato l’iter previsto per la concessione della franchigia daziaria di cui agli artt. da 74 a 80 del suddetto Regolamento CE – e della collegata esenzione ai fini IVA, prevista dagli artt. da 51 a 57 della Direttiva 132/2009/CE – per le importazioni di merci destinate a fronteggiare l’emergenza COVID-19.
Con Determinazione direttoriale prot. n. 10115 del 27 marzo 2020, in applicazione dell’art.76 par.2 del Reg. CE1186/2009 e dell’art.53, par. 2, della Direttiva CE 132/2009, è stata disposta – a far data dal 1 febbraio 2020 e fino alla notifica della Decisione adottata dalla Commissione europea, la sospensione del pagamento dei diritti doganali (dazio e IVA) gravanti sulle merci necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si partecipano anche a codeste Associazioni le disposizioni impartite alle Strutture territoriali ai fini dell’attuazione della misura.
Le merci per cui viene chiesta l’ammissione al beneficio in parola dovranno essere importate esclusivamente per le finalità previste dall’art. 74 del Reg. CE 1186/2009 ai fini del dazio e dall’art. 51 della Direttiva CE 132/2009 ai fini dell’IVA di seguito declinate:
a. la distribuzione a titolo gratuito ai soggetti colpiti dall’emergenza COVID-19 o coinvolti nelle attività atte a fronteggiare la pandemia n corso;
b. la concessione in uso, a titolo gratuito, ai soggetti colpiti dall’emergenza COVID-19 o coinvolti nelle attività atte a fronteggiare la pandemia in corso, pur restando nella proprietà degli Enti importatori;
c. l’utilizzo per far fronte alle necessità delle unità di pronto soccorso per tutta la durata del loro intervento.
I soggetti ammessi all’importazione in sospensione sono quelli previsti dall’art. 74 del Reg. CE 1186/2009 – ai fini del dazio – e dall’art. 51 della Direttiva CE 132/2009 – ai fini dell’IVA – e, più nello specifico Enti pubblici o Organizzazioni di diritto pubblico, Enti con carattere caritativo o filantropico riconosciuti nonché Unita di pronto soccorso.
L’importazione delle merci sopra indicate, in sospensione dal pagamento dei diritti da parte dei soggetti sopra descritti, è subordinata alla rigorosa verifica da parte dell’Ufficio doganale presso cui sono svolte le relative formalità doganali dell’appartenenza del destinatario dei suddetti beni ad una delle categorie giuridiche richiamate.
In particolare, l’applicazione della sospensione di cui si discute è subordinata al preventivo rilascio da parte dell’Ufficio delle Dogane competente di un’autorizzazione che accerti la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 74 Reg. Ce 1186 del Consiglio del 16 novembre 2009, comma 1, lettera a) e b), sopra citate.
Si prevede, a tal fine, l’onere dell’importatore di produrre – all’atto dello sdoganamento – un’autocertificazione attestante che i beneficiari siano i soggetti previsti dalla citata normativa unionale, oltre all’impegno a versare i dazi e l’IVA all’importazione dovuti in caso di mancata concessione della franchigia da parte della Commissione.
Si prevede, altresì, che, qualora l’importatore sia soggetto diverso da quelli indicati dalla norma, il rilascio della predetta autorizzazione venga subordinato alla duplice verifica in merito sia alla identificazione del destinatario finale delle merci (ovvero che sia uno dei soggetti indicati dalla norma), sia al rilascio da parte di quest’ultimo dell’autocertificazione di cui sopra.
Si ricorda che per tutte le operazioni effettuate chiedendo l’applicazione della sospensione ai sensi della determinazione adottata, nella dichiarazione doganale (DAU), dovrà essere inserito nella casella 37, dopo il codice regime 40, il relativo codice C26 identificativo della fattispecie di franchigia di cui all’art.74 del Regolamento 1186/2009 invocata.
In aggiunta a quanto sopra, si rammenta che, secondo quanto stabilito dalla Ordinanza n. 1/2020 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è soggetto attuatore delle requisizioni di merci laddove disposto dal Commissario Straordinario all’emergenza. I suddetti beni sono requisiti per essere destinate ad Enti pubblici e devono dunque rientrare nell’applicazione delle sospensioni dal pagamento dei diritti doganali, come sopra descritto, nelle more dell’adozione della Decisione della Commissione europea.
Al riguardo, poiché la requisizione ha tra i suoi effetti il rimborso/sgravio dei diritti pagati/da pagare, successivamente alla notifica della requisizione, in applicazione del combinato disposto dell’art.124 CDU e art. 148 n.5 lett. d) del Reg. UE 2446/2015, l’Ufficio procederà alla invalidazione della dichiarazione doganale originaria, con motivata autorizzazione, e al conseguente rimborso/sgravio. Contemporaneamente dovrà acquisire corrispondente dichiarazione di importazione in franchigia da parte dell’Ente pubblico destinatario della merce oggetto di requisizione.
Qualora la requisizione avvenga antecedentemente alla presentazione della dichiarazione doganale, l’Ufficio – per la sua corretta uscita della merce dagli spazi doganali – deve acquisire idonea dichiarazione di importazione in franchigia, da presentarsi a cura dell’Ente Pubblico destinatario della merce in questione.
Infine, per importazioni di strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi e trattamenti medici, offerti in dono o acquistati con fondi donati, si potrà beneficiare della franchigia dai dazi e dell’esenzione IVA ai sensi ed in presenza dei presupposti stabiliti rispettivamente dall’art. 57 del Regolamento n. 1186/2009 e dall’art. 68, comma primo, lettera f) del D.P.R. 633/72. Nelle relative dichiarazioni doganali sarà inserito nella casella 37, dopo il codice regime 40, il codice C17 identificativo della fattispecie di franchigia; in alternativa è possibile effettuare lo sdoganamento della merce anche con l’utilizzo di apposita bolletta A22 informatizzata.
Ulteriori direttive saranno adottate a seguito della notifica della preannunciata Decisione della Commissione.
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