AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 28 gennaio 2020, n. 34315/RU

Art. 24-ter, D. Lgs. n. 504/95 – Rimborso accise sul gasolio commerciale – Imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia – Ufficio competente alla ricezione della dichiarazione trimestrale di consumo – Modifica riparto di competenza

La Circolare n. 125/D del 20 giugno 2000 ha concentrato la competenza alla trattazione dei rimborsi richiesti da imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia presso l’Ufficio delle dogane di Roma I.

L’intervenuta periodicità trimestrale per richiedere il rimborso dell’accisa nonché l’incremento del numero delle dichiarazioni presentate dagli esercenti comunitari di cui in oggetto hanno portato nel corso degli anni a rendere non più sostenibili i tempi richiesti per l’esame delle stesse.

Per fronteggiare tale situazione, tenuto conto di quanto segnalato dalle Direzioni interpellate, il criterio di riparto di competenza alla ricezione delle dichiarazione trimestrali a decorrere dal 1° aprile 2020 (trimestre solare di consumo 1° gennaio – 31 marzo 2020) viene modificato come segue:

Stato Membro di appartenenzaUfficio delle Dogane competenteIndirizzo Ufficio delle Dogane
AustriaBolzanoVia G. Galilei, 4/B 39100 Bolzano
Germania
BelgioGenova 2Via Rubattino, 10/a 16126 Genova
Estonia
Francia
Lettonia
Lussemburgo
Portogallo
Spagna
CiproGoriziaVia Trieste, 301 34170 Gorizia
Croazia
Grecia
Malta
DanimarcaPaviaVia Veneroni, 18 27100 Pavia
Finlandia
Rep. Ceca
Svezia
SloveniaPordenoneVia Interporto Centro Ingrosso n. 182 int. 1 33170 Pordenone
RomaniaRoma 1Via del Commercio, 25-27 00154 Roma
Ungheria
PoloniaTiranoPiazza delle Stazioni, 22 23037 Tirano (SO)
IrlandaTorinoVia Giordano Bruno, 97 10134 Torino
Lituania
Olanda
Regno Unito (NOTA 1)
BulgariaUdineVia Gorghi, 18 33100 Udine
Rep. SlovaccaVeronaVia Sommacampagna, 26a 37137 Verona

Ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza.

Per i trimestri relativi ad anni precedenti al 2020, ovvero fino al quarto trimestre 2019 (1 ottobre – 31 dicembre), gli esercenti comunitari continuano a presentare le dichiarazioni di rimborso all’Ufficio delle dogane di Roma I, a prescindere dalla data di spedizione.

Al fine di rendere più celere la trattazione dei rimborsi, nella prima applicazione della modificata distribuzione di competenze, gli esercenti sono tenuti ad allegare alle dichiarazioni presentate ai nuovi Uffici, copia delle carte di circolazione di tutti i mezzi utilizzati nonché dei titoli di possesso degli stessi, anche se anticipatamente trasmessi.

Note:

(1) Fino alla data di permanenza nell’UE.