AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 28 maggio 2021, n. 168131/RU

Prodotti liquidi da inalazione. Smaltimento e distruzione. Informativa

Sono pervenuti alcuni quesiti in merito alla procedura da seguire per lo smaltimento e distruzione dei prodotti liquidi da inalazione di cui all’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Al riguardo, si comunica che l’esigenza di effettuare la distruzione dei prodotti liquidi da inalazione deve essere comunicata dal rappresentante legale del soggetto giuridico titolare del deposito all’Ufficio dei monopoli, territorialmente competente in relazione all’ubicazione di ciascun deposito, che sovraintenderà alle operazioni.

In tale comunicazione il depositario è tenuto ad indicare i quantitativi dei prodotti da avviare a distruzione (il numero delle confezioni e la quantità complessiva di prodotto liquido da inalazione espressa in millilitri), la denominazione della marca e la tipologia di prodotti (con o senza nicotina), il relativo codice univoco, la ditta specializzata in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività della specie ai sensi della vigente normativa in materia, nonché la sede dell’impianto di smaltimento presso il quale i prodotti stessi saranno distrutti.

Il depositario è, altresì, tenuto a consegnare apposita certificazione rilasciata dalla ditta presso la quale sono effettuate le operazioni di smaltimento.

I prodotti distrutti saranno scaricati dai registri contabili: all’atto dell’estrazione dal deposito dei prodotti da avviare a distruzione dovrà essere emessa apposita bolletta di scarico che, nella descrizione della movimentazione, dovrà recare la dicitura: “Prodotti liquidi da inalazione destinati alla distruzione”.