AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 28 novembre 2013
Officine elettriche. Impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente, con potenza disponibile non superiore a 100 kW.
Sono stati richiesti da alcune Direzioni chiarimenti inerenti l’applicazione di quanto previsto dal Testo unico accise per gli impianti indicati in oggetto, anche in relazione alla erogazione di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dal (…) S.p.A (GSE).
Al riguardo si forniscono le seguenti indicazioni.
Normalmente, anche relativamente agli impianti da fonti rinnovabili, l’assetto dell’officina elettrica autorizzato dagli Uffici delle dogane prevede l’installazione dei contatori dell’energia prodotta e dell’energia ceduta e ricevuta.
La responsabilità fiscale dell’officina elettrica è attribuita all’esercente, al quale competono gli obblighi previsti dal TUA, nonché, anche ai fini della tutela degli interessi erariali, l’osservanza delle disposizioni normative relative agli strumenti di misura.
In tale ambito normativo, le officine elettriche costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile non superiore a 100 kW sono state oggetto di un intervento legislativo volto alla semplificazione degli adempimenti fiscali ai fini accise.
Infatti, l’articolo 3, comma 13, lettera b), del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.04.2012, n. 44, ha modificato il comma 5 dell’articolo 55 del TUA, prevedendo, per gli esercenti tali tipologie di impianti, la facoltà di corrispondere l’accisa mediante un canone annuo di abbonamento.
In merito a tale innovazione, con la nota protocollo n. 62488/RU del 31.05.2012, questa Direzione centrale ha precisato, tra l’altro, che “l’inserimento delle officine di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccola taglia (da 20,1 a 100 kW di potenza), esercite per usi sottoposti a tassazione, tra le officine per le quali è consentito effettuare l’accertamento e la liquidazione dell’accisa mediante un canone annuo di abbonamento, deve essere inteso nel senso che, per esigenze di semplificazione degli adempimenti fiscali, si può pervenire ad una quantificazione forfetaria del debito d’imposta prescindendo dai dati rilevati dai misuratori installati.
Pertanto, qualora ci si avvalga della facoltà di corrispondere l’accisa mediante canone di abbonamento, i misuratori installati presso tali impianti non sono sottoposti al controllo fiscale ai fini della determinazione dell’accisa e quindi, per le finalità relative alle accise:
a) non è richiesto l’accertamento della relativa idoneità metrica;
b) non è richiesta la taratura periodica degli stessi;
c) non è richiesta la tenuta dei registri delle letture;
d) non è richiesta, a norma dell’art. 53, comma 8 del TUA, la presentazione
della dichiarazione annuale.
Per quanto riguarda gli effetti delle sopra indicate “disapplicazioni” sulle erogazioni degli incentivi previsti per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, si rammenta che questa Agenzia è competente esclusivamente sull’imposizione gravante sull’energia elettrica e non ha competenza, né responsabilità alcuna, riguardo ad altre disposizioni di settore nonché a benefici e agevolazioni concesse da altri Enti, come, ad esempio, gli incentivi sulla produzione da fotovoltaico da parte del GSE, ente deputato alla gestione degli incentivi sulle fonti rinnovabili.
Proprio in considerazione di tali diverse competenze, la presente nota di chiarimento è parimenti indirizzata al GSE, il quale, come si evince dalle disposizioni reperibili sul proprio sito web, subordina, con proprie regole e in via del tutto autonoma rispetto a questa Agenzia, l’erogazione delle tariffe incentivanti -almeno fino al “quarto conto energia”- alla presentazione da parte dei soggetti interessati, per ogni anno solare di esercizio dell’impianto, di una “attestazione di produzione”, che il GSE stesso identifica nella “copia della dichiarazione annuale di consumo contenente anche il file di esito firmato digitalmente dall ’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.
In relazione a quanto sopra, oltre al fatto che la dichiarazione annuale ai fini accise non è dovuta quando si perviene all’accertamento dei consumi mediante canone di abbonamento né, qualora ugualmente presentata, sarebbe verificabile in presenza delle elencate “disapplicazioni”, appare opportuno precisare che la presentazione telematica con esito positivo della dichiarazione annuale, quando dovuta dal soggetto obbligato ai sensi dell’articolo 53 del TUA, non costituisce affatto una “attestazione di produzione” rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Si precisa altresì che l’esito positivo fornito dal sistema telematico doganale si riferisce alla mera ricezione telematica del file trasmesso dal soggetto obbligato e nulla attesta riguardo al contenuto della dichiarazione annuale.
Si invita, pertanto, il GSE, a rivedere le proprie disposizioni in conformità a quanto sopra rappresentato, non mancando di interessare preventivamente questa Agenzia nel caso in cui intenda adottare regole e prassi che ne investano le competenze.
Ritornando sull’assetto fiscale semplificato previsto dall’articolo 55 del TUA, si evidenzia che esso attiene agli usi tassati dell’energia elettrica per i quali può essere determinato un canone per il pagamento semplificato dell’accisa dovuta, tenendo conto degli assorbimenti delle utenze elettriche alimentate e le ore di funzionamento.
Tenendo quindi presente il dettato normativo e la prassi sottesa, questa Direzione Centrale, pur condividendo la ratio di quanto argomentato dalla
Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata (nota prot.19812/2013) e dalla Direzione interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche (nota prot.24663/2012) in merito all’estensione delle semplificazioni di cui trattasi anche alle officine elettriche nelle quali la totalità dei consumi è in esenzione d’accisa, si ritiene che la previsione del novellato articolo 55 del TUA debba intendersi limitata alle modalità di accertamento e liquidazione dell’accisa dovuta.
Infine, per quanto riguarda i soggetti di cui all’articolo 53-bis del TUA produttori di energia elettrica, i quali, non verificandosi il presupposto dell’obbligazione tributaria (fornitura a consumatori finali ovvero consumo per uso proprio) non rientrano tra i soggetti obbligati e non sono tenuti ai medesimi adempimenti ai fini dell’accertamento delle accise, si rappresenta che gli stessi sono comunque tenuti a rispettare la normativa metrica e le disposizioni che regolano il mercato dell’energia elettrica e sono soggetti ai controlli previsti dall’articolo 58, comma 2, del TUA anche in relazione alla dichiarazione riepilogativa dell’energia elettrica prodotta e immessa nella reti di trasmissione o distribuzione, di cui al citato articolo 53-bis.
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