AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 29 luglio 2019, n. 84845/RU

D.Lgs. n. 504/95, art. 35, comma 3-bis. Fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. Regime impositivo. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019.

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 138 del 14.6.2019 è stato pubblicato il Decreto 4 giugno 2019 (in seguito DM 04/06/2019) del Ministro dell’economia e delle finanze recante le norme di attuazione del comma 3- bis dell’art. 35 del D.Lgs. n. 504/95, inserito dall’art. 1, comma 690, lett. a), della legge n.145/2018.

Con la circolare n. 4 del 28/06/2019 la Direzione Accise ha fornito i chiarimenti normativi sulle novità introdotte dal DM 04/06/2019.

Con la presente si forniscono le istruzioni, nell’ambito di quanto disposto dalla nota prot. n. 121555 del 4 novembre 2014 – “Digitalizzazione Accise:

obbligo di trasmissione telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati esercenti “Microbirrifici”, per gli Uffici delle Dogane e Monopoli e operatori al fine di consentire la gestione del periodo transitorio in attesa della Determinazione dell’Agenzia Dogane e Monopoli, prevista dall’art.12 comma 1 del DM 04/06/2019:

– Gli operatori che opteranno per la licenza come Microbirrificio (Art. 1 lettera b – DM 04/06/2019) o Piccola birreria nazionale (Art. 1 lettera e – DM 04/06/2019) dovranno continuare ad utilizzare il tracciato ALCOMB limitatamente ai tipi record A – Dati di controllo, E – Riepilogo dell’accisa ed R – Ravvedimento.

Il tipo record C non dovrà essere più utilizzato. La segnalazione “42 – Importo non congruente con dati giornalieri/crediti e riaccrediti”, fino all’eliminazione del relativo controllo, non dovrà essere presa in considerazione.

– Gli operatori che non intendono avvalersi dell’agevolazione prevista dal DM 04/06/2019, dovranno utilizzare, dopo aver proceduto con l’aggiornamento dei dati della licenza, il tracciato ALCODA previsto per i depositari autorizzati del settore prodotti alcolici.