AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 30 gennaio 2020, n. 37654/RU
Decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24/12/2012 – Adeguamento tasse e diritti marittimi – Anno 2020
Con nota prot. n. 15827/R.U. del 09/02/2015 della allora Direzione Centrale Legislazione e procedure doganali sono state fornite le istruzioni in merito alle modalità di adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi previsti dal Decreto interministeriale indicato in oggetto, specificando che l’adeguamento in parola deve essere calcolato in ragione del 75% del tasso di inflazione FOI accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.
Tenuto conto che il tasso accertato dall’Istituto nazionale di statistica per il 2019 è stato dello 0,5%, l’adeguamento da effettuare in ragione del 75% è pari a 0,325%, con decorrenza dal 1° febbraio 2020.
Tale criterio di calcolo si applica a tutte le realtà portuali del territorio nazionale, fatta eccezione per il Porto franco di Trieste ove, in forza del successivo comma 5 dell’articolo 1 del Decreto ministeriale in oggetto, si applicano, per la tassa erariale e portuale, i criteri di adeguamento, come sopra descritti, prendendo tuttavia come base il 100% del tasso ufficiale di inflazione. Pertanto, presso i punti franchi di detto porto, l’adeguamento delle aliquote sarà del 0,5%.
Ai fini della corretta liquidazione dei suddetti tributi si allegano due tabelle riepilogative delle aliquote aggiornate che, si rammenta, resteranno in vigore sino al 31 gennaio 2021: Tabella A e Tabella B (PUNTI FRANCHI DEL PORTO DI TRIESTE).
Per la riscossione della tassa di ancoraggio, continuerà, invece, a farsi riferimento agli ordini di introito rilasciati dalle Capitanerie di porto territorialmente competenti (art. 1 DPR n. 1340/1966).
* Ai sensi dell’Articolo 1, comma 93, lett. a), della Legge 27/12/2017 n. 205 e in virtù della disposizione n. 55394/RI del 26/6/2019.
Allegato 1
TABELLA A
| ADEGUAMENTO ALIQUOTE CALCOLATO IN MISURA PARI AL 75% DEL TASSO DI INFLAZIONE FOI RILEVATO DALL’ISTAT | ||||
|---|---|---|---|---|
| TASSA PORTUALE (art. 2, DPR n. 107/2009) Voci merceologiche | aliquote vigenti dal 1° febbraio 2019 al 31 gennaio 2020 | aliquote vigenti dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 | ||
| aliquota intera | aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario | aliquota intera | aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario | |
| 1. Fosfati e assimilati, nitrati, escluso il nitrato di sodio | 0,1138 | 0,0949 | 0,1142 | 0,0953 |
| 2. Cereali | 0,4837 | 0,4362 | 0,4855 | 0,4378 |
| 3. carbone, oli minerali alla rinfusa e laterizi | 0,6258 | 0,5309 | 0,6281 | 0,5329 |
| 4. Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento e agglomerati cementiti, pietre da costruzione, altri materiali da costruzione muraria e nistrato di sodio | 0,2181 | 0,1896 | 0,2189 | 0,1903 |
| 5. Articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomme in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina | 0,9672 | 0,8724 | 0,9708 | 0,8757 |
| 6. Altre merci | 0,7397 | 0,6447 | 0,7425 | 0,6471 |
Allegato 2
TABELLA B (PUNTI FRANCHI DEL PORTO DI TRIESTE)
| ADEGUAMENTO ALIQUOTE CALCOLATO IN MISURA PARI AL 100% DEL TASSO DI INFLAZIONE FOI RILEVATO DALL’ISTAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TASSA ERARIALE PER I PUNTI FRANCHI DEL PORTO DI TRIESTE (art. 8 DM 339/1989) Voci merceologiche | aliquote vigenti dal 1° febbraio 2019 al 31 gennaio 2020 | aliquote vigenti dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 | TASSA PORTUALE PER I PUNTI FRANCHI DEL PORTO DI TRIESTE (art. 9DM 339/1989) Voci merceologiche | aliquote vigenti dal 1° febbraio 2019 al 31 gennaio 2020 | aliquote vigenti dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 |
| 1. Olii minerali e loro derivati | 0,0169 | 0,0170 | 1. Fosfati e assimilati, nitrati, escluso il nitrato di sodio | 0,0253 | 0,0254 |
| 2. Fosfati e assimilati, nitrati, escluso il nitrato di sodiao | 0,0134 | 0,0135 | 2. Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento e agglomerati cementiti, pietre da costruzione, altri materiali da costruzione muraria e nistrato di sodio | 0,0588 | 0,0591 |
| 3. Materiale da costruzione muraria | 0,0201 | 0,0202 | 3. Cereali, carbone, olii minerali alla rinfusa e laterizi | 0,1513 | 0,1521 |
| 4. Cereali | 0,0337 | 0,0339 | 4. Articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomme in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina | 0,3028 | 0,3043 |
| 5. Altre merci | 0,0672 | 0,0675 | 5. per le merci diverse da quelle sopra indicate | 0,2019 | 0,2029 |