AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 30 gennaio 2020, n. 37654/RU

Decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24/12/2012 – Adeguamento tasse e diritti marittimi – Anno 2020

Con nota prot. n. 15827/R.U. del 09/02/2015 della allora Direzione Centrale Legislazione e procedure doganali sono state fornite le istruzioni in merito alle modalità di adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi previsti dal Decreto interministeriale indicato in oggetto, specificando che l’adeguamento in parola deve essere calcolato in ragione del 75% del tasso di inflazione FOI accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.

Tenuto conto che il tasso accertato dall’Istituto nazionale di statistica per il 2019 è stato dello 0,5%, l’adeguamento da effettuare in ragione del 75% è pari a 0,325%, con decorrenza dal 1° febbraio 2020.

Tale criterio di calcolo si applica a tutte le realtà portuali del territorio nazionale, fatta eccezione per il Porto franco di Trieste ove, in forza del successivo comma 5 dell’articolo 1 del Decreto ministeriale in oggetto, si applicano, per la tassa erariale e portuale, i criteri di adeguamento, come sopra descritti, prendendo tuttavia come base il 100% del tasso ufficiale di inflazione. Pertanto, presso i punti franchi di detto porto, l’adeguamento delle aliquote sarà del 0,5%.

Ai fini della corretta liquidazione dei suddetti tributi si allegano due tabelle riepilogative delle aliquote aggiornate che, si rammenta, resteranno in vigore sino al 31 gennaio 2021: Tabella A e Tabella B (PUNTI FRANCHI DEL PORTO DI TRIESTE).

Per la riscossione della tassa di ancoraggio, continuerà, invece, a farsi riferimento agli ordini di introito rilasciati dalle Capitanerie di porto territorialmente competenti (art. 1 DPR n. 1340/1966).

* Ai sensi dell’Articolo 1, comma 93, lett. a), della Legge 27/12/2017 n. 205 e in virtù della disposizione n. 55394/RI del 26/6/2019.

Allegato 1

TABELLA A

ADEGUAMENTO ALIQUOTE CALCOLATO IN MISURA PARI AL 75% DEL TASSO DI INFLAZIONE FOI RILEVATO DALL’ISTAT
TASSA PORTUALE (art. 2, DPR n. 107/2009) Voci merceologichealiquote vigenti dal 1° febbraio 2019 al 31 gennaio 2020aliquote vigenti dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021
aliquota interaaliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitarioaliquota interaaliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario
1. Fosfati e assimilati, nitrati, escluso il nitrato di sodio0,11380,09490,11420,0953
2. Cereali0,48370,43620,48550,4378
3. carbone, oli minerali alla rinfusa e laterizi0,62580,53090,62810,5329
4. Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento e agglomerati cementiti, pietre da costruzione, altri materiali da costruzione muraria e nistrato di sodio0,21810,18960,21890,1903
5. Articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomme in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina0,96720,87240,97080,8757
6. Altre merci0,73970,64470,74250,6471

Allegato 2

TABELLA B (PUNTI FRANCHI DEL PORTO DI TRIESTE)

ADEGUAMENTO ALIQUOTE CALCOLATO IN MISURA PARI AL 100% DEL TASSO DI INFLAZIONE FOI RILEVATO DALL’ISTAT
TASSA ERARIALE PER I PUNTI FRANCHI DEL PORTO DI TRIESTE (art. 8 DM 339/1989) Voci merceologichealiquote vigenti dal 1° febbraio 2019 al 31 gennaio 2020aliquote vigenti dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021TASSA PORTUALE PER I PUNTI FRANCHI DEL PORTO DI TRIESTE (art. 9DM 339/1989) Voci merceologichealiquote vigenti dal 1° febbraio 2019 al 31 gennaio 2020aliquote vigenti dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021
1. Olii minerali e loro derivati0,01690,01701. Fosfati e assimilati, nitrati, escluso il nitrato di sodio0,02530,0254
2. Fosfati e assimilati, nitrati, escluso il nitrato di sodiao0,01340,01352. Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento e agglomerati cementiti, pietre da costruzione, altri materiali da costruzione muraria e nistrato di sodio0,05880,0591
3. Materiale da costruzione muraria0,02010,02023. Cereali, carbone, olii minerali alla rinfusa e laterizi0,15130,1521
4. Cereali0,03370,03394. Articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomme in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina0,30280,3043
5. Altre merci0,06720,06755. per le merci diverse da quelle sopra indicate0,20190,2029
Articoli correlati da consultare

D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 – «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi» – Allegato 1 – Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione – Provvedimento ADM prot. n. 562593/2025 – Riduzione dell’importo della garanzia ed esonero dalla garanzia (articolo 51) Disposizioni generali – Circolare n. 23 del 2 settembre 2025 dell’Agenzia delle Dogane

AGENZIA delle DOGANE - Circolare n. 23 del 2 settembre 2025 D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 -...

Leggi l’articolo →