AGENZIA delle DOGANE – Nota n. 162606 del 11 marzo 2025

Rinnovo dell’autorizzazione concessa all’Italia con Decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del Consiglio del 17 maggio 2019, per l’applicazione di aliquote ridotte di accisa al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento nelle zone montane ed in altri territori svantaggiati ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE – Informativa

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/814 il Consiglio aveva autorizzato l’applicazione nel nostro Paese dell’agevolazione sul gasolio e sui GPL usati come combustibili per riscaldamento in determinate zone geografiche a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2024, ponendosi in continuità con la precedente Decisione 2014/695/UE di pari natura.

Al riguardo, nelle more della conclusione dell’iter istruttorio in corso presso le istituzioni europee per il rinnovo dell’autorizzazione si ritiene applicabile il beneficio fiscale in esame che rinviene la sua fonte giuridica primaria nell’art.8, comma 10, lett.c), della legge n.448/98 e ss.mm. e viene attuato in forza di disposizioni regolamentari, recate dal D.P.R. n. 361/99, e di norme contenute in distinte Determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle dogane.

Altresì appare opportuno evidenziare che qualora la nuova pronuncia non sarà adottata entro l’anno corrente o nell’ipotesi in cui la Decisione di proroga dell’autorizzazione non abbia carattere retroattivo, venendo meno un presupposto essenziale per l’applicazione del beneficio di che trattasi, si procederà al recupero delle maggiori somme dovute, tenendo conto della differenza tra la riduzione di costo applicata e l’aliquota ordinaria da applicarsi al gasolio e ai GPL utilizzati come combustili per riscaldamento.