AGENZIA delle DOGANE – Nota n. 611759 del 26 settembre 2025
Decreto Legislativo n. 504/95 – Art. 24-ter – Punto 4-bis della Tabella A – Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto – Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre 2025 – Informativa
Ai fini della regolare compilazione della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2025, si evidenzia che con il decreto 14 maggio 2025, adottato d’intesa dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stata disposta, in attuazione dell’art. 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 (“Revisione delle disposizioni in materia di accise”), la variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’Allegato I al D.Lgs. n. 504/95, a decorrere dal 15 maggio 2025, incrementandola da euro 617,40 ad euro 632,40 per mille litri.
Nel contempo, per incentivare l’impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale, il citato D.Lgs. n. 43/2025, all’art. 3, comma 4, ha inoltre previsto, per quanto qui di interesse, che ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), a cui è attribuita, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l’aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, ed immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applichi un’aliquota di accisa ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri, ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e per un periodo quinquennale decorrente dal 15 maggio 2025 (data di entrata in vigore del decreto 14 maggio 2025).
Il secondo periodo del medesimo comma 4 dispone che l’applicazione dell’aliquota ridotta implica che i suddetti biocarburanti devono soddisfare le condizioni previste dall’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (NOTA 1), ovvero essere:
a) conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione;
b) prodotti a partire dalle materie prime elencate nell’allegato IX della citata direttiva.
In sostanza, la distinzione del carico di imposta discende esclusivamente dalla qualificazione delle materie prime utilizzate nella fabbricazione del biocarburante, secondo la classificazione di cui all’elenco riportato nell’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001(RED II).
Giova in ogni caso rimarcare che il descritto riallineamento delle aliquote del gasolio usato come carburante non comporta effetti sugli esercenti attività di trasporto di merci e di determinate categorie di trasporto di persone ricompresi dall’art. 24-ter del TUA, permanendo la specifica aliquota di accisa sul gasolio commerciale prevista dal punto 4-bis della Tabella A pari a 403,22 euro per mille litri. L’entità del rimborso potrà variare in base alla categoria di appartenenza del biocarburante di volta in volta rifornito, come sopra specificate, e della conseguente relativa aliquota di accisa liquidata sul prodotto da parte del soggetto obbligato d’imposta (art. 2, comma 4, del TUA) al momento dell’immissione in consumo o anche, eventualmente, in funzione della mancata conoscenza di tale informazione.
Al riguardo, infatti, talune associazioni di categoria e operatori del settore hanno rappresentato l’impossibilità da parte degli esercenti attività di trasporto merci e persone di identificare correttamente la tipologia di gasolio paraffinico ottenuto da sintesi o da idrotrattamento (HVO) per carenza di informazioni nella documentazione in possesso dei fornitori del medesimo carburante poi trasferita ai predetti esercenti. Pertanto, al fine di evitare che gli aventi diritto al rimborso sottoscrivano una dichiarazione non veritiera, è stabilito che al prodotto sopra indicato, si applichi, anche per motivi di tutela fiscale, un’aliquota di accisa pari ad euro 617,40 per mille litri.
Occorre, comunque, rammentare che l’art. 3-quinquies del D.L. 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, in Legge 26 luglio 2023, n. 95, per quanto qui interessa, ha disposto, al comma 2, che il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 trova applicazione anche per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) utilizzati, tal quali, nell’uso previsto in sostituzione del gasolio. Ciò ferma restando l’osservanza della disciplina prescritta per l’impiego agevolato di che trattasi.
La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 può essere presentata dal 1° ottobre al 31 ottobre 2025.
I. Disponibilità del software ed Ufficio competente alla ricezione
Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2025) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2025.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per le cui modalità di utilizzo si rinvia al paragrafo V, si rappresenta che la Circolare n. 11/2025 prot. n. 297622/RU del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all’Ufficio delle dogane territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta secondo le regole di cui al par. I della medesima Circolare, accludendo il file in formato “.dic” che ne riproduce integralmente il contenuto.
I soggetti che, oltre a non fare ricorso al Servizio Telematico Doganale – E.D.I., non avessero la PEC o si trovassero impossibilitati ad utilizzare la stessa, possono, in via del tutto residuale, trasmettere la dichiarazione di rimborso in forma cartacea, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente ad un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il predetto file.
Le dichiarazioni presentate prive del file informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile da questa Agenzia dovranno essere regolarizzate (NOTA 2).
Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:
1. per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
2. per le imprese unionali obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa; al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link (NOTA 3);
3. per le imprese unionali non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente unionale identifica l’Ufficio delle Dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata (NOTA 4).
II. Importo rimborsabile
La misura del rimborso riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, stante l’invarianza dell’aliquota agevolata prevista dal punto 4-bis dell’allegata Tabella A del predetto decreto e di quanto disposto dal D.Lgs. n. 43/2025, all’art. 3, comma 4, è differenziata a seconda della tipologia di prodotto impiegato. Pertanto, nel dettaglio, l’importo rimborsabile è pari a euro:
– 229,18 per mille litri di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 632,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A- 1 della dichiarazione);
– 214,18 per mille litri di soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, tenuto conto della minore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti (Quadro A-2 della dichiarazione) o di cui non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle predette condizioni, (Quadro A-3 della dichiarazione);
III. Aventi diritto, modalità di fruizione del rimborso e documentazione giustificativa dei consumi
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
1. l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
(a) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
(b) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
(c) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
2. l’attività di trasporto di persone svolta da:
(a) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
(b) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
(c) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
(d) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
3. l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Per la fruizione del rimborso dell’importo indicato al paragrafo II, i soggetti aventi diritto indicano nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle Dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (NOTA 5).
Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota n. 57015/RU del 14 maggio 2015.
Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 dell’art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di euro 250.000, indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato.
Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore. Ciò anche alla luce di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che all’art. 1, comma 926, lett. b), ha abrogato il regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, concernente la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione (istituzione della c.d. “scheda carburante”).
Si richiama, in proposito, la nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018 dell’allora Direzione Centrale Legislazione e Procedure Accise e altre Imposte Indirette relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione stradale di carburanti.
IV. Fattispecie escluse dall’agevolazione
A decorrere dal 1° gennaio 2021, per i soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III (“trasporto di merci o di persone”), sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal punto 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio per autotrazione impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.
Ciò per effetto dell’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter in materia di gasolio commerciale. Tale esclusione fa seguito alle precedenti restrizioni intervenute a decorrere:
– dal 1° ottobre 2020, con il predetto art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riguardo i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 3 o inferiore;
– dal 1° gennaio 2016, con l’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016) quanto ai consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore;
– dal 1° gennaio 2015, con l’art. 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Legge di stabilità 2015) relativamente ai consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 0 o inferiore.
Per quanto sopra, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l’esercente attesta puntualmente (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) l’insussistenza delle condizioni descritte che impediscono il riconoscimento del credito d’imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria euro 4 o inferiore.
Appare utile riepilogare che non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio usato come carburante impiegati da:
– veicoli di categoria euro 4 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III;
– veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo III;
– veicoli della categoria M1 (aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ex Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007), non ammessa dall’art. 7, par. 3, lett. b), della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27/10/2003, in relazione ai soggetti di cui al punto 2 del paragrafo III.
V. Invio telematico delle dichiarazioni di rimborso
Si rammenta che gli esercenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Si richiamano di seguito le modalità tecniche ed operative finalizzate all’utilizzo del Servizio suddetto:
– gli esercenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
– le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa.
Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:
– utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2025 – Software gasolio autotrazione 3° trimestre 2025”;
oppure:
– fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2025 – Software gasolio autotrazione 3° trimestre 2025”, per predisporre autonomamente i file da inviare.
VI. Precisazioni sulle modalità di compilazione dei Quadri A-n
Le novelle normative di cui in premessa impongono modifiche della dichiarazione finalizzate all’esatta determinazione dell’importo riconoscibile e che prevedono, in primo luogo, l’inserimento di tre quadri A-n, uno per ciascuna fattispecie identificata al precedente par. II. Nel dettaglio, occorre compilare:
– il Quadro A-1 con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025;
– il Quadro A-2 con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025;
– il Quadro A-3 con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) di cui non si hanno informazioni sul rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025.
L’esercente attività di trasporto avrà cura di imputare nello specifico Quadro A-n della dichiarazione i consumi di gasolio afferenti ad una determinata tipologia di prodotto attenendosi alle indicazioni di seguito elencate.
L’esercente attività di trasporto, sulla base delle informazioni in suo possesso trasferite dal fornitore del prodotto (ad esempio, annotazioni riportate nei predetti e-DAS, documentazione commerciale, informazioni contenute nella fattura), provvede a distinguere i consumi di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, da imputare al Quadro A-1, da quelli del medesimo prodotto per il quale tali condizioni sono soddisfatte, da imputare al Quadro A-2. Laddove l’avente diritto al rimborso sia impossibilitato a reperire le sopra richiamate informazioni o, comunque, non ne sia a conoscenza, procede a differenziare i consumi del relativo HVO da quelli del carburante di cui alle ipotesi suddette, da imputare al Quadro A-3.
Il medesimo Quadro A-3 è, inoltre, destinato ai rifornimenti di gasolio commerciale (incluso HVO di qualsiasi tipologia) effettuati da distributori privati, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all’impianto prima del 15 maggio 2025, come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel presente trimestre di consumo.
Relativamente alle modalità di compilazione dei Quadri A-n della dichiarazione del presente trimestre, tenuto conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n.43/2025, appare utile precisare che:
– nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1° luglio” e “30 settembre” dell’anno 2025;
– la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
– nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di carburanti indicati nello specifico Quadro A-n, riforniti tra il 1° luglio e il 30 settembre 2025;
– nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di effettivo funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata avendo cura di imputarli, in ciascun Quadro A-n, ai litri di carburante consumati inseriti nella specifica colonna e riforniti nel periodo 1° luglio – 30 settembre 2025 anche, laddove necessario, ripartendo per Quadro A-n il totale dei chilometri percorsi dal mezzo nel periodo (differenza della lettura del contachilometri a fine e inizio periodo), sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto o, in alternativa, sulla base dei rifornimenti (litri) effettuati per ciascun carburante.
Quanto all’aspetto, ormai consolidato, relativo all’importo massimo rimborsabile, discendente dal limite quantitativo introdotto – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – dall’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, si fa presente che la predetta soglia è stata fissata in un litro di gasolio consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame per ogni chilometro percorso.
In merito alle ulteriori modalità di compilazione obbligatoria della dichiarazione, si rinvia alle prescrizioni di dettaglio fornite con la Direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020 di questa Direzione Centrale.
VII. Termini di utilizzo del credito maturato nel secondo trimestre 2025
Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2025, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2027.
Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti.
Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare la dichiarazione a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
—
Note:
(1) Cfr., Circolare n.13/2025, prot. n 333927/RU, del 13 giugno 2025 di questa Direzione.
(2) Cfr. Direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020 di questa Direzione Centrale.
(3) (Amministrazione trasparente – Organizzazione – Articolazione degli uffici – Gli Uffici delle Dogane) https://www.adm.gov.it/portale/indirizzi-organigramma-periferico-area-dogane-uffici-dogane
(4) Cfr. allegato 1 alla nota n. 34315/RU del 28 gennaio 2020 di questa Direzione Centrale.
(5) Cfr. G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000.
Allegato
| Stato Membro di appartenenza | Ufficio delle Dogane competente | Indirizzo Ufficio delle Dogane |
| Austria | Bolzano | Via G. Galilei, 4/B 39100 Bolzano |
| Germania | ||
| Belgio | Genova 2 | Via Rubattino, 10/a 16126 Genova |
| Estonia | ||
| Francia | ||
| Lettonia | ||
| Lussemburgo | ||
| Portogallo | ||
| Spagna | ||
| Cipro | Gorizia | Via Trieste, 301 34170 Gorizia |
| Croazia | ||
| Grecia | ||
| Malta | ||
| Danimarca | Pavia | Via Veneroni, 18 27100 Pavia |
| Finlandia | ||
| Rep. Ceca | ||
| Svezia | ||
| Slovenia | Pordenone | Via Interporto Centro Ingrosso n. 182 int. 1 33170 Pordenone |
| Romania | Roma 1 | Via del Commercio, 25-27 00154 Roma |
| Ungheria | ||
| Polonia | Tirano | Piazza delle Stazioni, 22 23037 Tirano (SO) |
| Irlanda | Torino | Via Giordano Bruno, 97 10134 Torino |
| Lituania | ||
| Olanda | ||
| Irlanda del Nord | ||
| Bulgaria | Udine | Via Gorghi, 18 33100 Udine |
| Rep. Slovacca | Verona | Via Sommacampagna, 26a 37137 Verona |
Tabella 1.1 – Criterio di ripartizione della competenza degli Uffici delle Dogane alla trattazione delle dichiarazioni di rimborso presentate da imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.
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