Durante il convegno del 2 febbraio 2017  l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia hanno fornito i primi chiarimenti su molte delle ultime novità fiscali. Di seguito si fornisce una prima sintesi.

Definizione agevolata (Rottamazione cartelle) – La definizione agevolata viene perfezionata solo con il pagamento integrale degli importi la semplice domanda non blocca un eventuale pignoramento presso terzi ed inoltre quanto versato a titolo di sanzioni resta definitivamente acquisito. E’ stato fornito un importante chiarimento circa il rapporto tra rottamazione delle cartelle e contenzioso pendente. E’ stato evidenziato che la definizione agevolata delle cartelle non implica la rinuncia al ricorso ex art. 44 d.lgs. n. 546/92 assumendo rilevanza solo all’atto dell’integrale pagamento, comportando la cessazione della materia del contendere. Questo comporterà nel caso di contenzioso ancora pendente dopo un pronuncia sfavorevole in primo grado il contribuente può pagare sanzioni e imposta nella misura di 2/3 con la conseguenza che la parte versata non sarà più ripetibile, ma il processo in appello continuerà per la restante parte di 1/3, la quale sarà ugualmente dovuta in caso di soccombenza.

La trasmissione telematica delle fatture – In merito all’invio telematico delle fatture viene chiarito che oggi non è più previsto il limite di 3.600 euro, oltre il quale i dati dei corrispettivi dovevano essere comunque trasmessi. I produttori agricoli situati in zone montane, è stato chiarito, vengono esclusi dall’adempimento insieme ai contribuenti forfettari e minimi.

Le comunicazioni degli amministratori di condominio – Nelle comunicazioni cui saranno tenuti gli amministratori di condominio sarà necessario indicare a quale soggetto deve essere attribuita la spesa, che potrà essere un soggetto diverso dal condomino (es. il coniuge). In questo caso si indicherà la dicitura “altri soggetti”, e la spesa non sarà direttamente inserita nel modello 730 del contribuente, ma nell’allegato foglio informativo. Sarà il contribuente a inserirlo nel modello ai fini della deduzione, sussistendone i requisiti.

Le spese di ristrutturazione ancora non pagate dal condomino – In tal caso l’amministratore di condominio dovrà indicare, barrando l’apposito flag, che non è stata pagata la quota, e, in tal caso, la spesa non sarà indicata nel modello 730, ma solo nel foglio informativo.
La spesa in commento, infatti, potrà essere inserita nel modello 730 del contribuente solo sussistendone i presupposti (ovvero solo se il pagamento viene effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione).

Sanzioni per visto infedele sul modello 730 – Per gli intermediari che hanno apposto il visto di conformità su un modello 730 sbagliato, vi è la possibilità di correggere gli errori fino a quando le violazioni non siano contestate. Essendo considerata una norma procedurale è applicabile anche ai casi in cui (con riferimento alle passate dichiarazioni mod. 730) sia decorso il termine del 10 novembre ma non siano state ancora contestate le violazioni. Tuttavia, i modelli 730 presentati dopo il 10 novembre dovranno essere assimilati a quelli presentati dai contribuenti senza sostituto d’imposta, per cui l’incasso/pagamento dei tributi è a cura del contribuente stesso.

Certificazioni Uniche – E’ possibile l’invio anche dopo il 7 marzo per le certificazioni riguardanti redditi non dichiarabili nel modello 730.
La sanzione per dichiarazione infedele, in caso di credito non utilizzato, è applicata in misura fissa, non essendoci danno per l’Erario. Per la parte di credito utilizzata, invece, la sanzione è applicata in misura proporzionale (dal 90% al 180%).

Super-ammortamento e Iper-ammortamento –  Si è precisato che l’iper-ammortamento del 150% trova applicazione solo per i titolari di reddito d’impresa e non si estende agli esercenti arti e professioni.  Altra precisazione riguarda investimenti effettuati nel 2016, ma interconnesso nel 2017, in tal caso trova applicazione solo la maggiorazione del 40%.  Per quanto concerne la perizia giurata dei beni di importo superiore a 500.000 euro ai fini della maggiorazione del 150% deve essere effettuata per ogni singolo bene acquistato.

Regime per cassa – Un chiarimento atteso inerente il nuovo regime di cassa per i semplificati in merito ai beni in leasing, ivi compresa la rata del maxi-canone iniziale, per i quali continuano a trovare applicazione le regole della competenza economica. La sostituzione del registro incassi/pagamenti con i registri iva è lasciata alla scelta del contribuente.