AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 12 settembre 2017
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute Chiarimenti operativi per il Sistema Tessera Sanitaria e le procedure concorsuali
Nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3 comma 3 del D.lgs. n. 175/2014). L’Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.
L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini normativamente previsti per l’adempimento, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Resta ferma la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell’assolvimento del propri incarichi.
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