AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 21 aprile 2020

Aggiornamento delle specifiche tecniche del modello 730/2020 (ai sensi del punto 2 del provvedimento del 14 febbraio 2020)

– Allegato A al provvedimento del 14 febbraio 2020

a) Modificato nome elemento complesso “SpeseLaureaRicarica” in “SpesePaceContrRicarica” all’interno dell’elemento Modulo.

– Allegato C al provvedimento del 14 febbraio 2020 (Circolare di liquidazione)

a) a pag. 36, la tabella dei “partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille” è sostituita dalla seguente:

Immagine 1

b) a pag. 108, nel paragrafo 8.1.1.4, dopo le parole “Si definisce Detrazione_Massima =”, le lettere “xxx” sono sostituite con “507”;

c) a pag. 110, nel paragrafo 8.1.5.1, nell’ultimo rigo del secondo paragrafo, sono eliminate le parole “e per i lavoratori”;

d) a pag. 111, nel paragrafo 8.1.5.3, nel secondo elenco, dopo le parole “(…della quota di reddito esente prevista per i ricercatori” sono eliminate le parole “e per i lavoratori rientrati in Italia”;

e) a pag. 126, nella formula per la determinazione di R1, dopo le parole “il codice “7”” sono aggiunte le seguenti parole “o il codice “11””;

f) a pag. 176, nel paragrafo 11.13, nel quarto rigo, dopo le parole “il valore “7”” sono aggiunte le seguenti parole “o il valore “11””;

g) a pag. 190, nel paragrafo 12.1.11.1, dopo il titolo è inserito il seguente paragrafo “Il codice 1 del rigo G15, relativo al credito d’imposta per mediazione, sarà utilizzabile dall’utenza solo successivamente all’emanazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, dell’atteso decreto attuativo che disciplinerà il citato credito d’imposta, come previsto dall’art. 20, comma 2, decreto legislativo, n. 28. Pertanto, al momento, l’indicazione del codice 1 nella colonna 1 del rigo G15 comporterà lo scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma della stessa. Tuttavia, di seguito si forniscono comunque le istruzioni relative alla liquidazione del rigo G15 in caso di presenza del codice 1 che dovranno essere osservate solo dopo l’emanazione del suddetto decreto e conseguente aggiornamento della presente circolare.”;

h) a pag. 198, nel paragrafo 14.2, nel calcolo:

dell’entità AttivitaSportiveNoCampione, dopo le parole “per il quale la casella di colonna”, il numero “1” è sostituito con il numero “3”;

dell’entità AttivitaSportiveCampione, dopo le parole “per il quale la casella di colonna”, il numero “1” è sostituito con il numero “3”;

i) a pag. 200, nel penultimo rigo, le parole “ImportoAbbattimento AttivitàSportiveCampione + ImportoAbbattimentoAltriRedditiConDetr + ImportoAbbattimentoQuadroD” sono sostituite da “ImportoAbbattimentoAltriRedditiConDetr + ImportoAbbattimentoQuadroD (si precisa che l’entità “ImportoAbbattimentoAttivitàSportiveCampione” non viene referenziata in quanto per tale importo si tiene già conto nella determinazione del valore “C4” di cui al paragrafo “Attività Sportive Dilettantistiche”).”;

j) a pag. 202:

nel primo rigo, dopo le parole “Si ricorda che per i Caf e i professionisti abilitati” sono aggiunte “ed i sostituti”;

nel terzo rigo, dopo le parole “da parte dei contribuenti” sono aggiunte “(art. 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e art. 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157);

k) a pag. 203, la tabella è sostituita dalla seguente:

Immagine 2

l) a pag. 255, nel paragrafo 17.9.4, le parole “ImportoAbbattimentoAltriRedditiConDetr” sono sostituite con “agli importi definiti ImportoAbbattimentoAltriRedditiConDetr e ImportoAbbattimentoRedditiAssimilati LavDip, determinati;

m) a pag. 284, nel paragrafo 17.22.8.2, nel calcolo della variabile “CreditoApe” le parole “col. 3” sono sostituite con “col. 2”;

n) a pag. 286:

nella formula “Determinazione Capienza”, “Rata-Credito-Sport” è sostituita con “Importo_Rigo_57_Sport”;

nel punto elenco b):

nel primo rigo, “Rata-Credito-Sport” è sostituita da “Rata-Credito-Amianto”;

nel secondo rigo, “col. 3” è sostituito con “col. 2”;

iii. nel terzo rigo, “Rata-Credito-Sport-Capienza” è sostituita con “Rata-Credito-Amianto-Capienza”;

o) a pag. 287, nel paragrafo 17.22.10:

nell’ottavo rigo dopo le parole “D4 codice “7”” sono inserite “o “11””;

nel nono rigo, dopo le parole “a colonna 3 il codice “7”” sono inserite “o “11””;

p) a pag. 308, nel paragrafo 17.24.4, nel quarto rigo, dopo le parole “D4 codice “7”” sono inserite “o “11””;

q) a pag. 313:

nel quarto rigo, dopo le parole “D4 codice “7”” sono inserite “o “11””;

nel paragrafo 17.24.9, nel terzo paragrafo, dopo le parole “né l’acconto per l’addizionale comunale per il 2020” sono aggiunte le seguenti “e né l’acconto per la cedolare secca per il 2020”;

r) a pag. 325, nel paragrafo 17.26.9.1.1, nel terzo rigo, dopo le parole “, né l’acconto per l’addizionale comunale,” sono aggiunte le seguenti “né l’acconto per la cedolare secca”;

s) a pag. 329, nel paragrafo 17.26.16, dopo le parole “nella misura del 95%” sono inserite le seguenti “Come chiarito dalle istruzioni al modello 730 2020, dall’anno di imposta 2019 è possibile utilizzare il modello 730 anche per presentare la dichiarazione del defunto da parte degli eredi. In tale caso non è dovuto né il primo acconto Irpef, né il secondo acconto Irpef, né l’acconto per addizionale comunale, né l’acconto per cedolare secca

per il 2020. Pertanto, qualora nel frontespizio del modello 730 risulti compilata la casella “deceduto”, i righi 100 e 101 del mod. 730-3 non devono essere compilati.”

t) a pag. 355, nel settultimo rigo, dopo “rigo 39, rigo 40” le parole “, rigo 57” sono eliminate;

u) nella tabella a pag. 356, il rigo “Altri crediti d’imposta” è stato utilizzato il colore nero in luogo di quello verde;

v) a pag. 382, nel penultimo punto elenco, dopo le parole “degli acconti Irpef” sono inserite le seguenti “, per addizionale comunale e per cedolare secca”.