AGENZIA DELLE ENTRATE – Nota 19 giugno 2018, n. 121641
Art. 32 CCNL Funzioni centrali – permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari
Con la presente nota si forniscono alcune indicazioni sull’applicazione dell’articolo 32 del CCNL Funzioni centrali, che disciplina i permessi per particolari motivi personali o familiari, introducendo alcune novità rispetto all’analogo istituto previsto all’articolo 46, comma 2, del previgente CCNL Agenzie fiscali.
Documentazione giustificativa e descrizione dei motivi per cui viene richiesto il permesso
A differenza di quanto precedentemente previsto dal richiamato articolo 46, comma 2, del CCNL Agenzie fiscali, non è più necessario corredare la domanda di permesso con documentazione giustificativa.
Il venir meno dell’onere di documentare la richiesta del permesso, non esclude tuttavia che il dipendente indichi, all’atto della domanda di concessione del permesso, l’ambito del sottostante motivo.
Si precisa che non è mutata la finalità propria dei permessi in esame, previsti per far fronte a situazioni particolari e ciò esclude che possano essere trattati come una sorta di ferie aggiuntive a quelle ordinarie.
L’osservanza degli obblighi connessi al rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione comporta l’assoluto rispetto della ratio dell’istituto in esame che può essere legittimamente richiesto solo in presenza di circostanze che, oggettivamente e ragionevolmente, non possano essere ritenuti futili ed insignificanti. Al riguardo si richiama l’attenzione sull’articolo 60 del CCNL, rubricato Obblighi del dipendente, che ribadisce i principi contenuti nel Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre occorre evidenziare che la clausola contrattuale in esame, nella sua chiara formulazione (Al dipendente possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio), non attribuisce un diritto soggettivo al dipendente, ma solo una legittima aspettativa, tenuto conto che il datore di lavoro pubblico può negarne la fruizione in presenza di esigenze di servizio.
Modalità di fruizione
E’ stabilito che i permessi possono essere fruiti anche a copertura dell’intera giornata lavorativa e, in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore (comma 2, lett. e).
Utilizzo frazionato
La lettera b) del citato comma 2, stabilisce che i permessi non sono fruibili per frazione di ora. Tale limite è circoscritto alla prima ora e, conseguentemente, ogni richiesta dovrà essere almeno di un’ora (ad esempio, non sarà possibile fruire di quarantacinque minuti di permesso, ma sarà possibile utilizzare un’ora e quarantacinque minuti). Resta inteso che nel caso in cui il dipendente si assenti per un arco temporale inferiore all’ora, l’incidenza sul monte ore annuo sarà sempre di un’ora. Tale orientamento è stato condiviso con l’Aran che, con parere n. 11028 del 17 maggio 2018, ha risposto nei suddetti termini a specifico quesito posto dalla scrivente.
Cumulo con altre tipologie di permessi
Il comma 2, lett. d) ha previsto espressamente che i permessi per particolari motivi non possono essere utilizzati, nella stessa giornata, congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore (NOTA 1).
Il suddetto divieto di cumulo opera certamente in caso di giustificazione dell’assenza di una intera giornata lavorativa ma non anche nell’ipotesi in cui nell’arco della giornata vi sia prestazione lavorativa (è infatti possibile che si verifichi durante la prestazione lavorativa un fatto imprevedibile che comporti per il dipendente la necessità di assentarsi utilizzando un’altra tipologia di permesso orario, pur avendo già fruito del permesso ex articolo 32).
—
Note:
(1) Conseguentemente devono ritenersi ormai disapplicati i precedenti orientamenti della scrivente Direzione Centrale che ammettevano la cumulabilità nella stessa giornata, e a totale completamento dell’orario di lavoro, dei permessi per particolari motivi personali e familiari (ex articolo 46, comma 2) con i permessi orari previsti dall’articolo 33, comma 6, della L. n. 104/92 e con i riposi compensativi (o banca delle ore) maturati a seguito di prestazioni lavorative rese oltre l’orario d’obbligo:
– Nota prot. n. 41886 del 28 febbraio 2017 presente nella Raccolta Pareri in materia di rapporto di lavoro par. 6.28, pag.
108 ed. agg. al 10 maggio 2017.
– Nota prot. n. 72932 del 15 maggio 2016 presente nella Raccolta Pareri in materia di rapporto di lavoro par. 6.24, pag. 104 ed. agg. al 10 maggio
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