AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 02 aprile 2019, n. 12
IVA – Esenzione su commissioni applicate da una Banca agli esercenti convenzionati per pagamenti in moneta elettronica effettuati dai clienti/correntisti – Esenzione su commissioni pagate da una Banca agli esercenti convenzionati per l’erogazione di denaro contante ai clienti/correntisti contestuale all’effettuazione di pagamenti in moneta elettronica.
Le commissioni applicate da una Banca agli esercenti con essa convenzionati, in relazione a pagamenti effettuati dai clienti/correntisti con moneta elettronica – tramite una specifica applicazione informatica – sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1), del DPR n. 633 del 1972.
Tali commissioni, infatti, remunerano un servizio prestato dalla Banca, consistente nel trasferimento di fondi – in forma di moneta elettronica – tra i soggetti interessati dalle operazioni economiche sottostanti. In siffatti casi, la Banca svolge un’attività di garanzia e gestione dei pagamenti a favore degli esercenti convenzionati, assimilabile all’attività c.d. di acquiring, sulla quale l’Agenzia delle Entrate si è già pronunciata con la risoluzione n. 354/E del 2007.
Le commissioni versate da una Banca agli esercenti convenzionati per l’erogazione di denaro contante ai clienti/correntisti contestuale ai pagamenti con moneta elettronica effettuati da questi ultimi – tramite la summenzionata applicazione informatica – sono esenti da IVA, invece, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 9), del DPR n. 633 del 1972.
Queste ultime commissioni, infatti, remunerano una forma di interposizione nella circolazione di denaro contante, resa dall’esercente per conto della Banca, che integra una prestazione di mandato, mediazione o intermediazione relativa ad operazioni di cui ai nn. da 1) a 7), del citato articolo 10, primo comma, del DPR n. 633 del 1972.
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