AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 01 dicembre 2016, n. 212804
Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 numero 182070 e numero 182017 relativi, rispettivamente, alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127
Dispone:
- Modifiche al provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016 relativo alla trasmissione telematica dei dati delle fatture ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
1.1 Al punto 3 del provvedimento, dopo il punto 3.4, è aggiunto il seguente:
“3.5 In fase di prima applicazione, per consentire la trasmissione dei dati delle fatture riferite alle operazioni del periodo d’imposta 2017 e seguenti, l’opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2017.”.
1.2 Al punto 4 del provvedimento, dopo il punto 4.1 è aggiunto il seguente:
“4.2 Entro quindici giorni successivi al termine di cui al punto 4.1, è consentita la modifica di dati già trasmessi, relativi a fatture riferite al medesimo trimestre.”.
- Modifiche al provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 relativo alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
2.1 Al punto 2 del provvedimento, dopo il punto 2.4, è aggiunto il seguente:
“2.5 In fase di prima applicazione, per consentire la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni del periodo d’imposta 2017 e seguenti, l’opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2017.”.
MOTIVAZIONI
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 n. 182070, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha definito le informazioni da trasmettere, le regole e soluzioni tecniche nonché i termini per esercitare l’opzione ed effettuare la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 n. 182017, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha definito le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, la modalità per l’esercizio dell’opzione, l’individuazione delle informazioni da trasmettere, il loro formato e i termini di trasmissione, le regole di approvazione delle componenti hardware e software degli strumenti tecnologici citati atte a garantire la sicurezza (autenticità, integrità e riservatezza) dei dati memorizzati e trasmessi.
Entrambi i provvedimenti stabiliscono che l’opzione per esercitare la trasmissione dei dati deve essere esercitata:
– esclusivamente in modalità telematica mediante l’apposita funzionalità del sito web dell’Agenzia delle entrate, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici, da parte del soggetto passivo IVA o di un suo delegato secondo le regole degli stessi servizi telematici;
– entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi.
L’innovativa possibilità di trasmissione telematica dei dati citati, ispirati da un rapporto più trasparente possibile tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, è definita nelle specifiche tecniche allegate ai provvedimenti del 28 ottobre 2016. Tali elementi hanno certamente una correlazione con gli usuali processi contabili ed amministrativi dei contribuenti e dei loro intermediari.
I contribuenti che volessero, quindi, fruire di tali modalità per il periodo d’imposta 2017 dovrebbero esercitare le opzioni entro il 31 dicembre 2016.
Al fine di consentire tanto ai contribuenti quanto agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 un corretto e completo approfondimento delle specifiche tecniche e, conseguentemente, una accurata valutazione in merito all’opportunità di esercitare le predette opzioni che, si ricorda, vincolano il contribuente per 5 anni, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto del Contribuente, con il presente provvedimento viene garantita ai contribuenti una più ampia finestra temporale per l’esercizio dell’opzione: quest’ultima, infatti, in fase di prima applicazione, con riferimento alle fatture e ai corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2017 e nei 4 successivi, potrà essere esercitata entro il 31 marzo 2017.
Inoltre, sempre nel rispetto delle disposizioni dello Statuto del Contribuente, con il presente provvedimento è stata introdotta la possibilità, per i contribuenti che eserciteranno l’opzione per la trasmissione dei dati delle fatture, di modificare i flussi informativi trimestrali entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati relativi a ogni trimestre.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
– Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
- b) Normativa di riferimento:
– Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
– Legge 27 luglio 2000, n. 212;
– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
– Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
– Legge 11 marzo 2014, n. 23 (art. 9, comma 1, lettera g));
– Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 numero 182070;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 numero 182017.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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