AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 01 dicembre 2021, n. 340450
Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34
Dispone:
- Oggetto del provvedimento
1.1 Con il presente provvedimento sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto-legge), introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti.
- Criteri selettivi
2.1 Le comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge (di seguito comunicazioni), che presentano profili di rischio, sono selezionate per l’applicazione della procedura di sospensione di cui all’articolo 122-bis, comma 1, del decreto-legge.
2.2 La sospensione, ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni, avviene sulla base dei criteri previsti dall’articolo 122-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge, riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
Procedura di sospensione e di annullamento
3.1 Per le comunicazioni di cui al punto 2.1 del presente provvedimento, entro cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione, l’Agenzia delle entrate rende noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa ai sensi dell’articolo 122-bis, comma 1, del decreto-legge. Il periodo di sospensione non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle entrate rende nota la sospensione stessa.
In particolare:
a) la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge è comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
b) la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 122 del decreto-legge è comunicata con avviso pubblicato nella stessa sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione.
3.2 La sospensione di cui al punto 2.2 del presente provvedimento riguarda l’intero contenuto della comunicazione. Se, in esito alle verifiche effettuate, sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l’Agenzia delle entrate rende noto l’annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione; in tal caso, la comunicazione si considera non effettuata. L’annullamento degli effetti della comunicazione è reso noto con le stesse modalità di cui al punto 3.1, lettere a) e b). Nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, tale soggetto è tenuto a informare dell’annullamento degli effetti della comunicazione il titolare della detrazione o del credito ceduto, avendo cura di inoltrargli quanto ricevuto dall’Agenzia.
3.3 Fermi restando i successivi ordinari controlli sulla correttezza delle operazioni inerenti alle comunicazioni, se, in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate, non risultano confermati gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, ovvero decorso il periodo massimo di sospensione di cui al punto 3.1, le comunicazioni si considerano effettuate e producono gli effetti previsti dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 250739 del 1 luglio 2020 e prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020.
3.4 Nei casi di cui al punto 3.3, il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione stessa.
3.5 Il punto 4.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 250739 del 1 luglio 2020 è sostituito dal seguente: <<4.2. I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 decorsi cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione della cessione di cui al punto 3, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.>>.
3.6 Per le comunicazioni di cui al punto 2.1, relative a cessioni di crediti successive alla prima, il cessionario può procedere all’accettazione del credito attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate decorsi cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione della cessione.
MOTIVAZIONI
Gli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 hanno previsto, per i soggetti e le fattispecie ivi indicati, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante ovvero del credito d’imposta, per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, ovvero per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Con successivi provvedimenti sono state definite le modalità con le quali comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni dei crediti e le opzioni previste dagli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020.
L’articolo 122-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto dall’articolo 2 del decreto- legge 11 novembre 2021, n. 157, allo scopo di istituire un presidio preventivo finalizzato a contrastare il fenomeno delle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui ai predetti articoli 121 e 122, prevede che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, le comunicazioni delle cessioni dei crediti, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi dei richiamati articoli, connotate da profili di rischio.
II comma 5 del richiamato articolo 122-bis prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
Con il presente provvedimento sono individuati i profili di rischio da considerare ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni e sono disciplinate le modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse.
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, sono annullati gli effetti della comunicazione e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che l’ha trasmessa. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Inoltre, in coerenza con le nuove disposizioni relative alla sospensione, sono modificate alcune disposizioni relative alle cessioni di crediti successive alla prima e alle comunicazioni relative ai crediti d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ai crediti d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);
– Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1, art. 6, comma 1);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
Disciplina normativa di riferimento:
– articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
– articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, avente ad oggetto disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione dei crediti e delle detrazioni d’imposta.
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