AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 02 luglio 2021, n. 175776
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021
Dispone:
- Contenuto informativo dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
1.1 L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, contiene le seguenti informazioni:
– il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
– il settore di attività in cui opera il richiedente;
– il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
– nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
– nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
– l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto sono inferiori o uguali a 100.000 euro, sono superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, sono superiori ad 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro oppure sono superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al comma 6 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (soggetti la cui partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR);
– l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020;
– l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021;
– la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma;
– l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
– il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;
– la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.
1.2 L’istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni – rese dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – in relazione all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto faccia parte di impresa unica, dagli altri soggetti facenti parte di tale impresa, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.
In particolare, nel caso in cui – con il contributo oggetto del presente provvedimento – risultassero superati i predetti limiti, nell’istanza è indicato l’importo del contributo rideterminato ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla citata Comunicazione della Commissione europea.
1.3 L’istanza contiene, altresì, il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea, nonché il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali della altre imprese appartenenti all’impresa unica del richiedente.
- Modalità di predisposizione dell’istanza per il riconoscimento e calcolo del contributo a fondo perduto
2.1 È approvato l’allegato modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis per le attività stagionali” (di seguito “Istanza”) con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
2.2 L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
2.3 I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, nonché per la determinazione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei periodi 1° aprile 2019-31 marzo 2020 e 1° aprile 2020-31 marzo 2021, sono contenuti nelle istruzioni al modello dell’Istanza.
2.4 Il contributo è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’articolo 1, commi da 1 a 3, dello stesso decreto (di seguito “contributo Sostegni-bis automatico”), consistente nell’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate di un importo pari al 100 per cento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69 (cosiddetto “contributo Sostegni”) ottenuto dai soggetti che lo hanno richiesto e non oggetto di restituzione per indebita percezione.
2.5 L’ammontare del contributo è determinato come segue:
– per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 risulta inferiore di almeno il 30 per cento dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020, al valore di tale differenza si applicherà la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto;
– per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 risulta inferiore di almeno il 30 per cento dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020, al valore di tale differenza si applicherà la percentuale del 90, 70, 50, 40 o 30 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.
2.6 Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
2.7 L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.
- Modalità e termini di trasmissione dell’istanza
3.1 La trasmissione dell’Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
3.2 L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modificazioni. Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’Istanza ad un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: al tal fine, l’intermediario inserisce nell’Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.
3.3 La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 5 luglio 2021 e non oltre il giorno 2 settembre 2021. La procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 5 luglio 2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal giorno 7 luglio 2021.
3.4 Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 3.3 sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine di cui al punto 3.3. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. La rinuncia può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto richiedente, una Istanza per il contributo a fondo perduto inserendo in tale precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.
3.5 A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Successivamente alla ricevuta di presa in carico l’Agenzia delle entrate effettua dei controlli sulle informazioni contenute nell’istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.
Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia delle entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.
Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento o del riconoscimento del credito d’imposta non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia di cui al punto 3.4.
Successivamente alla comunicazione – nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – dell’avvenuto mandato di pagamento (ovvero del riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta), viene rilasciata una seconda ricevuta.
3.6 Le ricevute di cui al punto precedente sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza nella sezione “Ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Contributo a fondo perduto – Invii effettuati” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
3.7 In aggiunta, qualora l’istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle entrate trasmette al richiedente una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente all’accoglimento dell’Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
- Erogazione del contributo
4.1 L’importo del contributo da erogare viene determinato in base ai valori indicati sull’Istanza o in relazione al minor importo eventualmente indicato nel riquadro “Minor importo richiesto”, da compilare a seguito della dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato per effetto del contributo stesso (come determinato ai sensi del punto 2.5), diminuito – per i soggetti che hanno beneficiato del contributo Sostegni e che non l’hanno restituito – dell’importo del contributo Sostegni-bis automatico.
4.2 L’erogazione del contributo di cui al punto precedente è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
4.3 Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.
4.4 Il contributo di cui al punto 4.1, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”.
- Attività di controllo
5.1 Sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.
Tali controlli possono comportare lo scarto dell’istanza.
5.2 Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA (compresa quella relativa al primo trimestre 2021, che i soggetti obbligati a tale adempimento sono tenuti a presentare preventivamente alla trasmissione dell’Istanza per il riconoscimento del contributo) nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
5.3 Sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette:
- a) alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati;
- b) al Ministero dell’interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti richiedenti il contributo per i controlli di cui al Libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente articolo, l’applicabilità dell’articolo 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale.
- Restituzione del contributo
6.1 Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell’articolo 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia di cui al punto 3.4, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. I versamenti di cui ai periodi precedenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con specifici codici tributo e indicazioni forniti con apposita risoluzione.
- Trattamento dei dati
7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – è individuata nell’articolo 1, commi da 5 a 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Il comma 13 del citato articolo 1 affida ad Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni previste dalla norma stessa.
7.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. La PagoPA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento svolte per la verifica – per conto di Agenzia delle entrate – che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente il contributo. L’Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.
I dati oggetto di trattamento, indicati all’articolo 1 del presente Provvedimento, sono:
– i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale), del soggetto deceduto di cui l’erede richiedente continua l’attività, del soggetto cessato in caso di trasformazioni aziendali, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell’istanza, dei soggetti facenti parte dell’impresa unica, degli intermediari delegati alla trasmissione;
– i dati inerenti la fascia di importo in cui rientra l’ammontare complessivo dei ricavi o dei compensi, l’importo medio mensile delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 e 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l’IBAN del richiedente il contributo;
– gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).
I dati trattati e memorizzati da Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e l’eventuale recupero degli importi non spettanti. I dati che Agenzia delle entrate trasmette a PagoPA S.p.A. al momento della verifica dell’intestazione dell’IBAN vengono comunicati con modalità sicure, secondo le policies di sicurezza – organizzative e tecnologiche – interne. Agenzia delle entrate al termine della verifica riceve da PagoPA S.p.A. la sola comunicazione di coincidenza/non coincidenza, oppure di informazione non disponibile; non vengono dunque acquisiti da Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a consentire il buon esito dell’erogazione del contributo.
7.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679), Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.
7.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del Regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell’istanza venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici di Agenzia delle entrate o mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dall’interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” o da un intermediario specificatamente delegato per la sola trasmissione dell’istanza, il quale dovrà inserire nella stessa anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega specifica, da parte del richiedente. Inoltre Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole il richiedente nel caso di trasmissione dell’istanza da parte di un intermediario delegato, trasmette allo stesso una comunicazione che evidenzia la trasmissione dell’istanza (o dell’eventuale rinuncia presentata) e la data di tale trasmissione. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente all’accoglimento dell’Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.
7.5 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito web di Agenzia delle entrate ed è parte integrante dell’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.
7.6 Sul trattamento dei dati personali relativo all’utilizzo del contributo a fondo perduto è stata eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dell’articolo 35, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.
- Disposizioni Unionali
8.1 Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
- Correzioni ed evoluzioni del modello e delle specifiche tecniche
9.1 Manutenzioni correttive ed evolutive del modello, delle relative istruzioni allegate al presente provvedimento nonché delle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data preventiva comunicazione.
MOTIVAZIONI
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”, l’articolo 1, commi da 5 a 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.
Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita IVA attività risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto, gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR. Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Il contributo è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’articolo 1, commi da 1 a 3 dello stesso decreto “Sostegni-bis” che prevede l’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate di un importo pari al contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 ai soggetti che lo hanno richiesto. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020. La predetta percentuale, per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è del sessanta, cinquanta, quaranta, trenta e venti percento a seconda che i ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, siano rispettivamente non superiori a centomila euro, superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro, superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro, superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro, superiori a cinque milioni di euro fino a dieci milioni di euro. Le predette percentuali diventano rispettivamente del novanta, settanta, cinquanta, quaranta e trenta percento per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.
Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.
Con il presente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 13 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, sono definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del predetto articolo 1.
L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 e del periodo 1° aprile 2020 e 31 marzo 2021, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
L’istanza contiene, infine, le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.
L’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza. Il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.
Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.
Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo (in tutto o in parte) non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse – sulla base di apposito protocollo – dall’Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima e al Ministero dell’Interno per i controlli di cui al Libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Inoltre, in caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
– Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
- b) Normativa di riferimento:
– Codice Penale
– Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
– Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
– Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
– Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
– Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
– Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
– Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
– Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
– Legge 30 dicembre 2004, n. 311
– Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2
– Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
– Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
– Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
– Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
– Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche
– Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
– Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69
– Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in corso di conversione
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 291241 del 5 novembre 2018.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Modello
(Testo dell’allegato)
Istruzioni
(Testo dell’allegato)
Specifiche tecniche
(Testo dell’allegato)