AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 03 dicembre 2019, n. 1404989
Approvazione della modalità di pagamento telematico cumulativo della tassa automobilistica erariale con addebito diretto in conto corrente bancario o postale per le imprese concedenti i veicoli in locazione finanziaria e per le aziende con flotte di auto e camion
Dispone:
- Approvazione della modalità di pagamento telematico cumulativo della tassa automobilistica erariale con addebito diretto in conto corrente bancario o postale
1.1 Sono approvate le modalità di pagamento cumulativo della tassa automobilistica erariale con addebito diretto in conto corrente bancario o postale, da effettuarsi tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
- Ambito di applicazione
2.1 Il nuovo servizio è reso disponibile a decorrere dal giorno 9 gennaio 2020 esclusivamente per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate con partita IVA attiva al momento dell’accesso, che siano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, di veicoli di competenza delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, la cui tassa automobilistica è gestita dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2.2 A decorrere dalla predetta data, è possibile anche effettuare il versamento tardivo delle tasse automobilistiche con termine di pagamento antecedente il giorno 9 gennaio 2020.
- Modalità di pagamento
3.1 Dopo avere effettuato l’accesso ai servizi telematici nell’area autenticata, i soggetti aventi titolo possono utilizzare la funzionalità on line “Pagamento cumulativo tassa automobilistica” per inserire le informazioni relative ai veicoli per i quali si vuole effettuare il pagamento. Il versamento delle somme dovute per le posizioni inserite avviene con addebito su un conto intestato all’utente aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate.
A tal fine, tra i dati inseriti utilizzando la funzionalità di cui al precedente periodo, sono indicati anche il codice IBAN del conto da addebitare e il codice fiscale dell’intestatario del conto stesso.
- Ricevute rilasciate dal sistema telematico
4.1 Acquisiti i dati necessari per il pagamento, il servizio rilascia un’attestazione di prenotazione, direttamente all’interno dell’applicazione, che costituisce prova dell’accoglimento della richiesta di pagamento. Il pagamento può considerarsi effettuato solo in esito all’attestazione di cui al successivo punto 4.2.
4.2 Il servizio, una volta accettata la modalità di pagamento telematico con addebito in conto e acquisito il relativo esito dall’intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, fornisce l’attestazione di avvenuto pagamento o di mancato addebito, direttamente all’interno dell’applicazione.
Tale attestazione, in caso di esito “positivo”, contiene gli estremi del versamento e costituisce la prova del buon esito dell’operazione mentre, in caso di esito “negativo”, indica il motivo del mancato addebito.
4.3 Le attestazioni di cui ai punti 4.1 e 4.2, disponibili all’interno dell’applicazione, possono essere scaricate e archiviate anche dall’utente. La cessazione della partita IVA preclude l’accesso al servizio e, conseguentemente, la consultazione delle attestazioni. L’utente potrà comunque, in caso di necessità, rivolgersi all’ufficio territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale.
Motivazioni
La legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto la facoltà di eseguire cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche per le imprese concedenti i veicoli in locazione finanziaria. In particolare l’articolo 7, comma 1, dispone che “Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti”.
Tale facoltà è stata successivamente estesa alle aziende con flotte di auto e camion dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. L’articolo 1, comma 38, dispone infatti che “Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse automobilistiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la facoltà di pagamento cumulativo ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è estesa alle aziende con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria”.
Il comma 39 del medesimo articolo chiarisce inoltre che “I versamenti cumulativi di cui al comma 38 del presente articolo e l’articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, devono in ogni caso essere eseguiti in favore della regione o provincia autonoma competente in relazione rispettivamente al luogo di immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria, al luogo di residenza dell’utilizzatore del veicolo medesimo”.
Per l’attuazione delle suddette disposizioni è possibile avvalersi del disposto dell’articolo 38, comma 5, primo periodo, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale “Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell’economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni”.
Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e razionalizzare la riscossione della tassa automobilistica, con il presente provvedimento è approvata la modalità di pagamento telematico cumulativo delle tasse automobilistiche mediante addebito diretto in conto corrente bancario o postale, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate con partita IVA attiva al momento dell’accesso, che siano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, di veicoli di competenza delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, la cui tassa automobilistica è gestita dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 17, comma 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In alternativa, il pagamento della tassa automobilistica può comunque essere effettuato con le ordinarie modalità di versamento previste dalla normativa vigente.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1953, n. 39, che ha approvato il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche;
Decreto legge del 30 dicembre 1982, n. 953 (art. 5), recante “Misure in materia tributaria” ed in particolare l’art. 5 recante modifiche alla disciplina delle tasse automobilistiche;
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 (art. 13), recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 13), recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 17, comma 10), recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
Decreto del Ministro delle Finanze del 18 novembre 1998, n. 462, recante “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463”;
Decreto del Ministro delle Finanze del 25 novembre 1998, n. 418, recante “Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali”;
Decreto del Ministero delle Finanze del 16 marzo 1999 recante “Definizione dei flussi informativi, delle modalità di trasmissione dei dati ed interconnessione con l’archivio delle tasse automobilistiche”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 maggio 2009 (art. 6) recante “Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 150, della legge n. 244 del 2007”;
Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 7, comma 1) recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;
Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (art. 38, comma 5), recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, commi 38 e 39) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
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