AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 03 dicembre 2019, n. 1415522

Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive ai sensi dell’articolo 35, comma 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225

Dispone:

  1. Chiusura delle partite IVA inattive

1.1 Al fine di garantire l’attuazione dell’articolo 35, comma 15-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.

1.2 Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria.

  1. Criteri e modalità di chiusura delle partite IVA

2.1 Le partite IVA di cui al punto 1.1 sono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, volti a identificare i soggetti titolari di partita IVA che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.

2.2 La chiusura delle partite IVA inattive avviene in modalità centralizzata.

2.3 Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora dagli elementi registrati in Anagrafe Tributaria non emergano evidenze atte a supporre l’operatività del soggetto, si procederà contestualmente alla estinzione del codice fiscale.

2.4 A ciascun soggetto individuato come presumibilmente inattivo è inviata la comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA. La spedizione avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (AR).

2.5 Il contribuente che ravvisi elementi non considerati o valutati erroneamente, relativamente alla comunicazione di cui al punto 2.4, può rivolgersi, entro 60 giorni dalla sua ricezione, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e fornire chiarimenti circa la propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA.

2.6 Il soggetto diverso da persona fisica che non ritenga corretta la contestuale estinzione del codice fiscale, potrà rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle entrate per richiederne, motivatamente, la riattivazione.

2.7 Gli uffici, verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente, possono archiviare la comunicazione di chiusura della partita IVA, mantenendo il soggetto in stato di attività, oppure rigettare l’istanza con motivato diniego.

Motivazioni

L’articolo 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha modificato l’articolo 35, comma 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, in merito alla individuazione e alla chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive dei soggetti che, pur avendo cessato l’attività, hanno omesso la presentazione della prevista dichiarazione di cessazione. In particolare, il comma 44 ha introdotto la chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Il comma 45 ha modificato l’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, eliminando la sanzione prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA.

Con il presente Provvedimento vengono definiti i criteri e le modalità di applicazione della nuova disposizione normativa e le forme di comunicazione preventiva al contribuente.

Riferimenti normativi

  1. a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a));

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1)

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

  1. b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 35, comma 15-quinquies come modificato dal decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225): Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 5, comma 6 come modificato dal decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225): Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.