AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 03 dicembre 2021, n. 345838
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 275852 del 18 ottobre 2021
Dispone:
1.I soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021, non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto per uno o entrambi i periodi d’imposta 2019 e 2020, accedono alla definizione di cui all’articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, a condizione che abbiano subìto una riduzione maggiore del 30 per cento dell’ammontare dei ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto all’ammontare dei ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per i due periodi.
2.I campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, necessari per determinare l’ammontare dei ricavi e compensi rilevante ai fini dell’accesso alla definizione, sono indicati nell’allegato A.
3.Al punto 2.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 275852 del 18 ottobre 2021, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tal fine, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione presentano l’autodichiarazione prevista dall’articolo 1, commi 14 e 15, del decreto entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del relativo modello ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.”.
Motivazioni
L’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (nel seguito: decreto), ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
La misura agevolativa è rivolta ai soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, hanno subìto una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente (art. 5, comma 2, del decreto). Al riguardo, la norma prevede che, per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, si faccia riferimento, in luogo del volume d’affari, all’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020.
Con il presente provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto, si dispone che le dichiarazioni dei redditi da prendere a riferimento per confrontare l’ammontare dei ricavi e compensi sono quelle relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. In questo modo possono accedere alla definizione anche quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
In proposito, al fine di preservare l’omogeneità dei valori da porre a confronto, si prevede di considerare l’ammontare dei ricavi e compensi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020 anche nel particolare caso in cui il contribuente risulti non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA per uno solo dei due periodi.
Per garantire la massima trasparenza, in allegato al provvedimento sono esplicitati i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020 necessari per ricostruire l’ammontare dei ricavi e compensi relativi alle due annualità.
Inoltre, al fine di concedere ai contribuenti destinatari delle proposte di definizione agevolata un congruo lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione prevista dall’art. 1, commi 14 e 15, del decreto, si dispone la modifica del punto 2.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 275852 del 18 ottobre 2021, prevedendo che la predetta autodichiarazione debba essere presentata entro 60 giorni dall’approvazione del relativo modello (che avverrà con successivo provvedimento direttoriale) ovvero, se il termine è più favorevole, entro 60 giorni dal pagamento dell’intero importo o della prima rata delle somme richieste con la comunicazione degli esiti oggetto di definizione agevolata.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell ’Agenzia delle entrate
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 64, 66, 67, 68);
– Statuto dell’Agenzia delle entrate (articoli 5 e 6);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
– Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).
Disciplina normativa di riferimento
– Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (articolo 5);
– Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (articolo 36-bis);
– Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633 (articolo 54-bis);
– Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19»;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 275852 del 18 ottobre 2021.
Allegato A
(Testo dell’allegato)
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