AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 03 gennaio 2014, n. 554/2013
Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili
Dispone
1. Estensione dell’utilizzo del modello di versamento “F24 “
1.1 A partire dal 1 febbraio 2014, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili sono versate mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2009, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2010.
1.2 Il modello F24 ELIDE è reperibile nella sezione Strumenti – Modelli del sito www.agenziaentrate.gov.ite dal 1° aprile 2014 anche presso gli sportelli di banche, poste e agenti della riscossione.
1.3 Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti di cui al punto 1.1 e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.
2. Modalità di conferimento della delega di pagamento
2.1 Il modello di pagamento F24 ELIDE, ai sensi dell’articolo 37, comma 49 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, deve essere presentato dai soggetti titolari di partita IVA esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi on-line dell’Agenzia delle entrate e del sistema bancario e postale.
2.2 I soggetti non titolari di partita IVA, oltre alle modalità di conferimento della delega di pagamento di cui al punto 2.1, possono presentare il modello F24 ELIDE anche presso gli sportelli delle banche aderenti alla convenzione regolante lo svolgimento del servizio di riscossione dei modelli F24, delle Poste Italiane S.p.A. e degli agenti della riscossione.
3. Periodo transitorio
3.1 Per il versamento delle somme di cui al punto 1.1 fino al 31 dicembre 2014 può essere utilizzato il modello F23, secondo le attuali modalità.
3.2 A partire dal 1° gennaio 2015 i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello F24 ELIDE.
3.3 I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell’atto stesso.
Motivazioni
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
In particolare, nel capo III del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, all’articolo 17, sono stabilite disposizioni in materia di versamenti unitari con riferimento alle imposte, ai contributi dovuti all’Inps nonché alle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali.
Alla lettera h-ter del comma 2 dello stesso articolo 17 è disposto, inoltre, che le modalità di versamento unitario e compensazione previste per i pagamenti dei tributi e delle somme già individuate al medesimo comma possano essere estese alle altre entrate individuate con apposito decreto ministeriale.
In applicazione della citata disposizione, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 8 novembre 2011 ha esteso le modalità di versamento unitario stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tra l’altro, anche ai pagamenti dell’imposta di registro di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il medesimo decreto 8 novembre 2011 ha altresì previsto che le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per i tributi e le altre entrate di sua competenza.
In un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione del sistema e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.
Per evitare di disorientare i contribuenti e per consentire agli intermediari di disporre del tempo necessario per l’adeguamento delle procedure attualmente in uso alle nuove modalità di pagamento, sino al 31 dicembre 2014 è possibile utilizzare il modello F23, in alternativa al modello F24, per il versamento dei tributi di cui al presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
– decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);
– decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
– statuto dell’Agenzia delle entrate;
– regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
– provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001;
– provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2010.
Disciplina normativa di riferimento
– decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
– decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;
– decreto ministeriale 17 dicembre 1998, pubblicato in S.O. n. 209 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 1998;
– decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
– decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 8 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
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Provvedimento pubblicato 3 gennaio 2014 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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