AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 04 aprile 2019, n. 80595
Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2019 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF – Modificazioni alle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati
Dispone:
Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2019 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF e modificazioni alle istruzioni per lo svolgimento dell’assistenza fiscale
1.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2019, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2019, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo e nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF e alle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati, sono apportate le modificazioni elencate nell’allegato 1 al presente provvedimento.
Correzioni alle specifiche tecniche
2.1. Eventuali ulteriori correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Motivazioni
Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2019, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF e modificazioni alle istruzioni per lo svolgimento dell’assistenza fiscale.
Le modifiche si rendono necessarie, in particolare, per tener conto delle novità di cui all’art. 25-octies, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, introdotto in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha sostituito l’art. 188-bis, rubricato “Campione d’Italia”, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni: regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Provvedimento 14 febbraio 2019, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle entrate: “Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2019 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati”;
Provvedimento 19 marzo 2019, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle entrate: “Modificazioni al modello di dichiarazione 730/2019 e alle relative istruzioni approvati con provvedimento del 15 gennaio 2019”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato 1
MODIFICAZIONI ALLE SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO 730/2019
– Allegato A al provvedimento del 14 febbraio 2019
a) all’interno del documento tecnico è stato aggiunto l’elemento complesso Quadro L;
– Allegato C al provvedimento del 14 febbraio 2019 (Circolare di liquidazione)
a) a pagina 6, dopo il punto “13 QUADRO I – IMPOSTE DA COMPENSARE” è inserito il seguente: “14 QUADRO L – ULTERIORI DATI” e la numerazione dei punti successivi è aumentata di un’unità;
b) a pagina 104, il paragrafo 8.1.1.3 è sostituito dal seguente: “8.1.1.3 Quadro C – Agevolazioni particolari: Pensione Orfani
L’art. 1 comma 249 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) ha previsto a decorrere dall’anno di imposta 2017 un’esclusione dal reddito delle quote di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani; l’esclusione opera fino ad un limite di importo pari a 1.000 euro.
Al fine della gestione delle agevolazioni in oggetto, proseguire come di seguito descritto.
Calcolare “Tot_Pens_Orfani” pari alla somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, per i quali è stato riportato il codice 7 nella colonna 1.
Calcolare “Agevolazione_Orfani” pari al minore tra “Tot_Pens_Orfani” ed euro 1.000.
Dalla somma dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati che concorrono alla formazione dell’importo da riportare nel rigo 4 del mod. 730-3 deve essere sottratto l’importo Agevolazione_Orfani.
Istruzioni riservate ai caf ed ai professionisti abilitati in presenza pensioni corrisposte agli orfani
Nel caso in cui le pensioni corrisposte agli orfani siano inferiori o uguali ad euro 1.000, non spettando per tali redditi la detrazione per redditi di pensione di cui all’art. 13 del TUIR, i relativi giorni di pensione non concorrono al totale dei giorni da indicare nel modello 730 e quindi è necessario provvedere ad imputare correttamente nel rigo C5 del quadro C i giorni di lavoro dipendente e/o i giorni di pensione, utilizzando le informazioni presenti nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente.
Il rigo C5 così ridefinito deve essere riportato sia nel modello 730 cartaceo consegnato all’assistito (in sostituzione del dato originariamente indicato dal contribuente) che nella fornitura da trasmettere in “via telematica” all’Agenzia delle Entrate. Di tale situazione deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio. (codice: C08).”
c) a pagina 109:
le parole “TotaleRedditiCodice2” sono sostituite da “TotaleRedditiLavDip” e, nel rigo successivo, dopo le parole “il valore uguale a “2”” sono aggiunte le seguenti: “o uguale a 5”;
le parole da “TotaleRedditiCampioneItalia=” a “nel paragrafo “Quadro C – Campione d’Italia”)” sono eliminate;
le parole da “RedditiBonus” a “TotaleRedditiCampioneItalia” sono sostituite dalle seguenti: “RedditiBonus= TotaleRedditiLavDip+TotaleRedditiLSU+TotaleRedditiFrontalieri-ImportoAbbattimentoLavDip (così come determinato nel paragrafo “Quadro L – Ulteriori Dati)”;
d) a pagina 111, nel terzo rigo, le parole “a euro 6.700 (quota esente)” sono sostituite dalle seguenti: “alla quota di esenzione. Si rimanda alle indicazioni fornite nel paragrafo “Quadro L – Ulteriori Dati””;
e) a pagina 168, nella seconda colonna delle ultime 2 righe della tabella “Controlli bloccanti Quadro E – Oneri detraibili – Mod. 730/2019” sono eliminate le parole “inferiore a 30 e”;
f) a pagina 173, nel secondo rigo del paragrafo “IRPEF”, le parole da “da D1 a D5” sono sostituite dalle seguenti: “D1 e D5, nella colonna 3 del rigo D3, nella colonna 6 del rigo D4”;
g) a pagina 189, è inserito il seguente nuovo capitolo 14: “QUADRO L – ULTERIORI DATI
In sede di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019, il legislatore ha innovato le agevolazioni già previste per Campione d’Italia.
A seguito di tale modifica, a decorrere dall’anno d’imposta 2018, tutti i redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
Al fine di godere della nuova agevolazione, il contribuente compilerà il modello 730/2019 nel modo usuale e successivamente indicherà nel quadro L l’ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei rispettivi quadri A, B, C e D, per cui intende usufruire dell’agevolazione.
Nella colonna 1 del Rigo L1 per fruire dell’agevolazione in oggetto dovrà essere indicato uno dei seguenti codici identificativo dei redditi prodotti in euro:
‘1’ redditi dominicali
‘2’ redditi agrari
‘3’ redditi da fabbricati
‘4’ redditi da lavoro dipendente e assimilati
‘5’ redditi da pensione
‘6’ redditi diversi di cui al quadro D.
Nella colonna 2 risulterà indicato il relativo importo.
Controlli da effettuare Le colonne 1 e 2 devono risultare contemporaneamente presenti o assenti. La non conformità a tale controllo comporta lo scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma della stessa.
„h I codici 1 e 2 della col. 1 del rigo L possono essere presenti solo se compilato almeno un rigo del quadro dei Terreni.
„h Il codice 3 della col. 1 del rigo L può essere presenti solo se compilato almeno un rigo del quadro dei Fabbricati.
„h Il codice 4 della col. 1 del rigo L può essere presente solo se risulta compilato almeno uno dei righi da C1 a C3 del quadro C nel quale nella colonna 1 “Tipo” è indicato il codice 5.
„h Il codice 5 della col. 1 del rigo L può essere presente solo se risulta compilato almeno uno dei righi da C1 a C3 del quadro C nel quale nella colonna 1 “Tipo” è indicato il codice 6 o il codice 8.
„h Il codice 6 della col. 1 del rigo L può essere presente solo se compilato almeno un rigo del quadro D “Altri Redditi”.
La non conformità a tali controlli comporta lo scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma della stessa.
„h Se in almeno uno dei righi da C1 a C3 del quadro C compilati è presente nella colonna 1 “Tipo” il codice 5, deve risultare compilato un rigo nel quadro L con la colonna 1 impostata con il codice 4.
„h Se in almeno uno dei righi da C1 a C3 del quadro C compilati è presente nella colonna 1 “Tipo” il codice 6 o 8 deve risultare compilato un rigo nel quadro L con la colonna 1 impostata con il codice 5.
La non conformità a tali controlli comporta lo scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma della stessa.
Modalità di calcolo Al fine di applicare l’agevolazione in oggetto, procedere come di seguito descritto.
Determinare:
ImportoAgevolabileDominicali pari all’importo indicato nella colonna due del rigo L1 per il quale la relativa colonna 1 assume il valore “1”
ImportoAgevolabileAgrari pari all’importo indicato nella colonna due del rigo L1 per il quale la relativa colonna 1 assume il valore “2”
ImportoAgevolabileFabbricati pari all’importo indicato nella colonna due del rigo L1 per il quale la relativa colonna 1 assume il valore “3”
ImportoAgevolabileLavDip pari all’importo indicato nella colonna due del rigo L1 per il quale la relativa colonna 1 assume il valore “4”
ImportoAgevolabilePensione pari all’importo indicato nella colonna due del rigo L1 per il quale la relativa colonna 1 assume il valore “5”
ImportoAgevolabileQuadroD pari all’importo indicato nella colonna due del rigo L1 per il quale la relativa colonna 1 assume il valore “6”
TotaleAgevolabile = ImportoAgevolabiliDominicali + ImportoAgevolabiliAgrari + ImportoAgevolabiliFabbricati + ImportoAgevolabileLavDip + ImportoAgevolabilePensione + ImportoAgevolabileQuadroD
ImportoAbbattimentoDominicali = ImportoAgevolabileDominicali x 0.3
ImportoAbbattimentoAgrari = ImportoAgevolabileAgrari x 0.3
ImportoAbbattimentoFabbricati = ImportoAgevolabileFabbricati x 0.3
ImportoAbbattimentoLavDip = ImportoAgevolabileLavDip x 0.3
ImportoAbbattimentoPensione = ImportoAgevolabilePensione x 0.3
ImportoAbbattimentoQuadroD = ImportoAgevolabileQuadroD x 0.3
Ciascun importo va arrotondato all’unità di euro.
TotaleImportoAbbattimento = ImportoAbbattimentoDominicali + ImportoAbbattimentoAgrari + ImportoAbbattimentoFabbricati + ImportoAbbattimentoLavDip + ImportoAbbattimentoPensione + ImportoAbbattimentoQuadroD
Se TotalemportoAbbattimento è maggiore o uguale a 26.000: ciascun importo da riportare nei righi da 1 a 5 del prospetto di liquidazione dovrà essere ridotto del relativo importo di abbattimento come sopra determinato. Per il rigo 4 del mod. 730-3 “Redditi di lavoro dipendente e assimilati”, l’importo dell’abbattimento da considerare è pari alla somma di ImportoAbbattimentoLavDip e ImportoAbbattimentoPensione
Se TotalemportoAbbattimento è minore di 26.000, imputare pro quota l’importo minimo di agevolazione pari ad euro 26.000; a tal fine calcolare:
ImportoAbbattimentoDominicali = (ImportoAgevolabiliDominicali / TotaleAgevolabile) x 26.000
ImportoAbbattimentoAgrari = (ImportoAgevolabiliAgrari / TotaleAgevolabile) x 26.000
ImportoAbbattimentoFabbricati = (ImportoAgevolabiliFabbricati / TotaleAgevolabile) x 26.000
ImportoAbbattimentoLavDip = (ImportoAgevolabiliLavDip / TotaleAgevolabile) x 26.000
ImportoAbbattimentoPensione = (ImportoAgevolabiliPensione / TotaleAgevolabile) x 26.000
ImportoAbbattimentoQuadroD = (ImportoAgevolabiliQuadroD / TotaleAgevolabile) x 26.000
Ciascun importo va arrotondato all’unità di euro.
Per ciascun importo dell’abbattimento determinato, operare come segue:
„h Se ImportoAbbattimentoDominicali è maggiore di ImportoAgevolabileDominicali, ImportoAbbattimentoDominicali deve essere pari a ImportoAgevolabileDominicali.
„h Se ImportoAbbattimentoAgrari è maggiore di ImportoAgevolabileAgrari, ImportoAbbattimentoAgrari deve essere pari a ImportoAgevolabileAgrari.
„h Se ImportoAbbattimentoFabbricati è maggiore di ImportoAgevolabileFabbricati, ImportoAbbattimentoFabricati deve essere pari a ImportoAgevolabileFabbricati.
„h Se ImportoAbbattimentoLavDip è maggiore di ImportoAgevolabileLavDip, ImportoAbbattimentoLavDip deve essere pari a ImportoAgevolabileLavDip.
„h Se ImportoAbbattimentoPensione è maggiore di ImportoAgevolabilePensione, ImportoAbbattimentoPensione deve essere pari a ImportoAgevolabilePensione.
„h Se ImportoAbbattimentoQuadroD è maggiore di ImportoAgevolabileQuadroD, ImportoAbbattimentoQuadroD deve essere pari a ImportoAgevolabileQuadroD.
Ciascun importo da riportare nei righi da 1 a 5 del prospetto di liquidazione dovrà essere ridotto del corrispondente importo di abbattimento come sopra determinato riconducendo a zero il risultato di tale operazione se negativo. Ad esempio, l’ammontare complessivo del reddito dominicale determinato con riferimento alle istruzioni contenute nel paragrafo “Redditi dei Terreni (QuadroA)” dovrà essere ridotto dell’importo di ImportoAbbattimentoDominicali ed il risultato di tale operazione riportato nel rigo 1 del mod. 730-3.
Per il rigo 4 del mod. 730-3 “Redditi di lavoro dipendente e assimilati”, l’importo dell’abbattimento da considerare è pari alla somma di ImportoAbbattimentoLavDip e ImportoAbbattimentoPensione.”;
h) a seguito dell’inserimento del nuovo capitolo “14 Quadro L – Ulteriori Dati”, la numerazione dei capitoli successivi è aumentata di un’unità;
i) a pagina 222:
dopo le parole “Riepilogo dei redditi – righi da 1 a 7 del mod. 730-3”, sono inserite le seguenti: “Nella determinazione degli importi dei righi da 1 a 5 del mod. 730-3 si deve tener conto di quanto indicato nel paragrafo “QUADRO L – ULTERIORI DATI””;
nel paragrafo relativo al rigo 4, le parole da “in quello relativo a” fino a “e Pensione Orfani)” sono sostituite dalle seguenti: “a quello relativo al Quadro C – Agevolazioni particolari: Pensioni Orfani”;
j) a pagina 225, le parole da “Con riferimento alle entità tributarie determinate nel paragrafo” a “+Imponibile_Agevolato_Pensione” sono sostituite dalle seguenti: “Calcolare:
Totale_redditi_Pensione pari alla somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, per i quali è stato riportato nella colonna 1 il codice 1 o 6 o 7 o 8;
Reddito di pensione = Totale_redditi_Pensione
– Agevolazione_Orfani (come determinato nel paragrafo Quadro C – Agevolazioni particolari: Pensione Orfani )
– ImportoAbbattimentoPensione (come determinato nel paragrafo Quadro L – Ulteriori Dati )
Ricondurre a zero se il risultato è negativo.”;
k) a pagina 236:
nel paragrafo “Presenza di soli redditi percepiti da contribuenti residenti a Campione d’Italia”, le parole da “l’ammontare dei redditi” a “euro 6.700 (quota esente)” sono sostituite da “l’ammontare dei redditi percepiti in euro dai residenti a Campione d’Italia è superiore alla quota di esenzione. Si rimanda alle indicazioni fornite nel paragrafo “Quadro L – Ulteriori Dati””;
le parole “TotaleRedditiCodice2” sono sostituite da “TotaleRedditiLavDip” e, nel rigo successivo, dopo le parole “il valore uguale a “2”” sono aggiunte le seguenti: “o uguale a 5”;
le parole da “RedditiDetrazioneLavoroDipendente=” a “ImponibileRedditiLavDipCampioneItalia” sono sostituite da “RedditiDetrazioneLavoroDipendente = TotaleRedditiLavDip + TotaleRedditiLSU + TotaleRedditiFrontalieri – ImportoAbbattimentoLavDip (così come determinato nel paragrafo “Quadro L – Ulteriori Dati)”;
l) a pagina 238:
le parole “Presenza di pensioni percepite da contribuenti residenti a Campione d’Italia” a “è superiore a euro 7.700 (quota esente).” sono eliminate;
le parole da “TotaleRedditiCodice1=” a “+Imponibile_Agevolato_Pensione” sono sostituite dalle seguenti: “Totale_redditi_Pensione pari alla somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, per i quali è stato riportato nella colonna 1 il codice 1 o 6 o 7 o 8;
RedditiDetrazionePensione = Totale_redditi_Pensione – Agevolazione_Orfani (come determinato nel paragrafo Quadro C – Agevolazioni particolari: Pensione Orfani) – ImportoAbbattimentoPensione (come determinato nel paragrafo Quadro L – Ulteriori Dati)
Se il risultato di tale operazione è negativo va ricondotto a zero.”;
m) a pagina 325, le parole “DeduzioneErogazioni=Rigo E36” sono sostituite dalle seguenti: “DeduzioneErogazioni=al minore tra 10% di PL137 e Rigo E36”;
n) a pagina 358, dopo il paragrafo 22.7, rinumerato in 23.7, è inserito il seguente paragrafo: “23.8 Nuovo quadro L – Ulteriori Dati
Introduzione del nuovo quadro L per recepire le disposizioni contenute nel decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019 in sede di conversione e relative alle nuove agevolazioni previste per Campione d’Italia.
Si riportano di seguito i principali paragrafi nei quali si è reso necessario intervenire per recepire le nuove disposizioni.
Determinazione Imposta Lorda
Determinazione Detrazione per redditi di pensione
Determinazione Detrazione per redditi di lavoro dipendente
Bonus Irpef
Agevolazione Orfani
Riepilogo dei redditi – righi da 1 a 5 del mod. 730-3.”.
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