AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 04 luglio 2017, n. 124040
Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
Dispone:
- Approvazione del modello per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale
1.1. È approvato il modello IVA TR, con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, comprensivo del prospetto riepilogativo riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.
1.2. Il presente modello, contenente gli elementi richiesti dal decreto del Ministro delle Finanze 23 luglio 1975 e successive modificazioni, è utilizzato, in luogo del modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 21 marzo 2016, a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2017, da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni.
1.3. Eventuali aggiornamenti e correzioni alle istruzioni e alle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
- Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa
2.1. Il modello IVA TR è reso disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.
2.2. Il medesimo modello può essere, altresì, prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all’allegato A e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
2.3. È autorizzata la stampa del modello IVA TR nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A.
- Modalità per la presentazione telematica del modello
3.1. La trasmissione per via telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dei dati contenuti nel modello di cui al punto 1, deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato B al presente provvedimento.
3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.
Motivazioni
Al fine di adeguare al quadro normativo attuale il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, si è reso necessario aggiornare il modello, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per tenere conto delle disposizioni introdotte dall’art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 5.000 euro annui l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito.
Il presente provvedimento, pertanto, approva il modello IVA TR che sostituisce quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, disciplinandone la reperibilità, le caratteristiche tecniche e grafiche per la stampa e le specifiche tecniche necessarie per l’invio dei dati contenuti nelle suddette istanze.
Riferimenti normativi:
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Decreto ministeriale 23 luglio 1975 e successive modificazioni: modalità per l’esecuzione delle disposizioni dell’art. 38-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Decreto ministeriale 13 dicembre 1979, e successive modificazioni: norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle società controllanti e controllate;
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542: regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175: semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi pre-compilata;
Legge 28 dicembre 2015, n. 208: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);
Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127: trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128: disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 gennaio 2016: innalzamento delle percentuali di compensazione applicate alle cessioni di taluni prodotti del settore lattiero-caseario e di animali vivi delle specie bovina e suina;
Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni: disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Modello
(Testo dell’allegato)
Istruzioni
(Testo dell’allegato)
Allegato A
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO
Struttura e formato del modello
Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza : cm 29,7.
È consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
È altresì consentita la riproduzione e l’eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.
Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.
Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.
Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni
La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.
Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni
I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di un’area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza 65 sesti di pollice;
larghezza 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro).
Colori
Per la stampa tipografica del modello e delle relative istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore viola (PANTONE 2573 U).
È altresì consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione mediante l’utilizzo di stampanti laser, o di altre stampanti consentite.
Allegato B
SPECIFICHE TECNICHE
(Testo dell’allegato)
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