AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 06 agosto 2021, n. 211996
Regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi degli articoli 22, comma 1-ter, e 22-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modificazioni
Dispone:
1.Regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
1.1 I requisiti tecnici previsti per il collegamento degli strumenti che consentono forme di pagamento elettronico agli strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono quelli stabiliti al paragrafo 2.1 dalle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.
1.2 Ulteriori modalità tecniche di collegamento tra strumenti che consentono forme di pagamento elettronici e gli strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Motivazioni
La legge 23 luglio 2021, n. 106 ha modificato l’articolo 22 e introdotto l’articolo 22-bis al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevedendo, rispettivamente:
– un aumento al cento per cento del credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo;
– il riconoscimento di un credito d’imposta per un massimo di 160 euro agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (credito utilizzabile anche a fronte delle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti).
Le sopra richiamate disposizioni demandano a provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate le regole tecniche previste per il collegamento tra strumenti che consentono il pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai fini fiscali.
Con il presente provvedimento si dà attuazione alla predetta disposizione richiamando le regole tecniche già declinate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni. Con ulteriori provvedimenti potranno essere definite ulteriori regole per il predetto collegamento.
Riferimenti normativi
- a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
˗ Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; art. 6)
˗ Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1).
- b) Normativa di riferimento:
˗ Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
˗ Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
˗ Legge 11 marzo 2014, n. 23, concernente la delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (art. 9, comma 1, lettera g);
˗ Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni;
˗ Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modificazioni.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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