AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 09 luglio 2018, n. 143035
Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle entrate
Dispone:
- Estensione dell’utilizzo del modello di versamento “F24”
1.1 Per l’assolvimento delle imposte e dei relativi interessi, sanzioni e accessori, richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle entrate in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria, di cui all’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché agli atti enunciati, non registrati, presenti nei medesimi atti dell’autorità giudiziaria soggetti a registrazione, è utilizzato il modello di versamento “F24”.
1.2 L’utilizzo del modello di versamento “F24” decorre con riferimento agli atti dell’autorità giudiziaria emessi dal 23 luglio 2018.
1.3 Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti di cui al punto 1.1 e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.
- Periodo transitorio
2.1 Per gli atti dell’autorità giudiziaria emessi prima del 23 luglio 2018 le somme di cui al punto 1.1 sono versate, secondo le attuali modalità, con il modello di versamento “F23”.
Fino al 31 dicembre 2018, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello “F23”, sia con modello “F24”.
2.2 I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell’atto stesso.
Motivazioni
L’articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, prevede che gli atti dell’autorità giudiziaria sono soggetti all’imposta di registro. L’imposta è calcolata anche sugli atti enunciati nel provvedimento e non registrati, ai sensi dell’articolo 22 del TUR.
L’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha introdotto il sistema del versamento unificato (modello F24) delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali, indicate al comma 2 dello stesso articolo 17.
La lettera h-ter) del medesimo comma 2 prevede, inoltre, che il sistema del versamento unificato possa essere esteso anche ad altre entrate individuate con apposito decreto ministeriale.
In applicazione della citata disposizione, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 8 novembre 2011 ha esteso il sistema del versamento unificato, tra l’altro, ai pagamenti dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria, dell’imposta catastale, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni. Il medesimo decreto ha previsto, altresì, che le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sono definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
In un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione del sistema e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi. Pertanto, con il presente provvedimento l’utilizzo del modello F24 viene esteso alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle entrate.
Attesa l’esigenza dei contribuenti e degli operatori di adeguarsi alle nuove modalità di pagamento, la decorrenza del passaggio al modello F24 è stabilita per il versamento delle imposte liquidate relative agli atti dell’autorità giudiziaria emessi dal 23 luglio 2018. Per quelli emessi prima di tale data, i versamenti delle relative imposte saranno effettuati con il modello di versamento F23. Fino al 31 dicembre 2018, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello F23, sia con modello F24.
I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell’atto stesso.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a));
– Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
– Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell’imposta di bollo;
– Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante l’approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro;
– Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante l’approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;
– Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;
– Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, Sezione I, recante disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione;
– Decreto dirigenziale 17 dicembre 1998, pubblicato in S.O. n. 209 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 1998;
– Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 8 novembre 2011, recante disposizioni in materia di estensione ad altre entrate delle modalità di versamento tramite modello F24.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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