AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 10 novembre 2021, n. 309145
Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Dispone:
- Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
1.1. La percentuale di cui al punto 4.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 191910 del 15 luglio 2021 è pari al 100 per cento.
1.2. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pertanto pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato provvedimento del 15 luglio 2021, in assenza di rinuncia. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
1.3. Il credito d’imposta è utilizzato secondo le modalità stabilite al punto 5 del citato provvedimento del 15 luglio 2021.
Motivazioni
L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 32.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 191910 del 15 luglio 2021, emanato ai sensi del comma 4 del citato articolo 32, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro dal comma 1 del richiamato articolo 32.
Il citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021 ha previsto, tra l’altro, che:
– i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 4 novembre 2021;
– per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
– ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 32, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
Tanto premesso, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 4 novembre 2021, in assenza di rinuncia, è pari a 83.076.075 euro, importo inferiore al limite di spesa previsto di 200.000.000 euro, la suddetta percentuale è pari al 100 per cento.
Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione del credito d’imposta, si applicano le disposizioni di cui al citato provvedimento del 15 luglio 2021.
Riferimenti normativi
- a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).
- b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 191910 del 15 luglio 2021.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 11 settembre 2020, n. 302831 - Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 16 dicembre 2020, n. 381183 - Determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 10 luglio 2020, n. 259854 - Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 15 luglio 2021, n. 191910 - Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 agosto 2019, n. 670294 - Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 agosto 2019, n. 670294 - Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…