AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 11 novembre 2020, n. 351449
Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1432381 del 23 dicembre 2019 e n. 248558 del 30 giugno 2020
Dispone:
- Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il punto 1.2 è sostituito dal seguente:
“1.2 I dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo, i Registratori Telematici possono memorizzare esclusivamente in via alternativa il codice fiscale o il codice lotteria nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata.”.
- Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall’articolo 36 par. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall’articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
MOTIVAZIONI
Con il presente provvedimento viene modificato il punto 1.2 del provvedimento del 31 ottobre 2019, e successive modificazioni, al fine di consentire anche ai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione pre-compilata di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali, la nuova previsione esplicita che i registratori telematici, in fase di registrazione dei dati dell’operazione, possono memorizzare o il codice fiscale, finalizzato all’ottenimento dell’eventuale detrazione/deduzione fiscale, oppure il codice lotteria finalizzato alla partecipazione a quest’ultima.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
– Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
- b) Normativa di riferimento:
– Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
– Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
– Legge 11 marzo 2014, n. 23, concernente la delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (art. 9, comma 1, lettera g));
– Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
– Regolamento UE n. 2016/679;
– Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, comma 540);
– Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle entrate, del 5 marzo 2020.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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