AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11169

Approvazione della Certificazione Unica “CU 2022”, relativa all’anno 2021, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica

Dispone:

1.Approvazione della Certificazione Unica “CU 2022” dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

1.1 È approvata la Certificazione Unica “CU 2022” da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022, unitamente alle informazioni per il contribuente (Capitolo III) per attestare:

a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: “TUIR”), corrisposti nell’anno 2021 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;

b) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 dello stesso TUIR;

c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2021, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2021 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2021 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR);

h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

i) le relative ritenute di acconto operate;

j) le detrazioni effettuate.

La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2021 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

1.2 Sono altresì approvate:

a) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati anagrafici del sostituto d’imposta e del percettore delle somme (Capitolo IV);

b) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati (Capitolo V);

c) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali (Capitolo VI);

d) le istruzioni per il sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali, previdenziali e assistenziali relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (Capitolo VII);

e) le istruzioni per il sostituto d’imposta – Compilazione dati fiscali -Certificazione redditi – Locazioni brevi (Capitolo VIII);

f) la Certificazione Unica “CU 2022”, da rilasciare al contribuente unitamente alle informazioni contenute nel predetto Capitolo III, entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

1.3 Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui ai Capitoli IV, V, VI, VII e VIII.

1.4 Qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi elencati al precedente punto 1.1 erogati nell’anno 2021 prima dell’approvazione della certificazione di cui al presente provvedimento, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2022 comprensiva dei dati già certificati, entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998.

1.5 La Certificazione Unica 2022 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2022 fino all’approvazione di una nuova certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2021 e 2022 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.

1.6 Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi deve essere rilasciata esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

1.7 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2.Certificazioni relative ai contributi INPS.

2.1 La Certificazione Unica deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

2.2 La Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

3.Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

3.1 Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.2, lett. f), una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

4.Modalità di indicazione degli importi.

4.1 Nel modello di cui al punto 1.1 gli importi devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

5.Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche.

5.1 È approvato il frontespizio per la trasmissione telematica con le relative istruzioni di compilazione, riguardante i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e del soggetto incaricato della trasmissione telematica (Capitolo I).

5.2 È approvato il quadro “CT” con le relative istruzioni per la compilazione per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo) da parte del sostituto che non ha presentato l’apposita comunicazione e che trasmette almeno una certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, equiparati o assimilati, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Capitolo II).

5.3 È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, di rilasciare al sostituto d’imposta la Certificazione Unica.

5.4 La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui all’art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui al comma 1 del richiamato art. 4, come previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5.5 Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui al provvedimento di “Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

5.6 Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi deve essere inviata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

6.Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

6.1 I soggetti tenuti alla trasmissione all’Agenzia delle entrate delle certificazioni di cui al comma 6-ter dell’articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, devono inviare in via telematica i dati delle certificazioni uniche redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1.1 secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A. Eventuali aggiornamenti e correzioni delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

7.Tipologie di invio e termini delle trasmissioni.

7.1 Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento. Le regole di effettuazione degli invii sono contenute nelle istruzioni della Certificazione Unica e nelle relative specifiche tecniche.

7.2 Il termine per la Comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche di cui al presente provvedimento è stabilito al 16 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.

7.3 Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel punto 7.2.

7.4 Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine di cui al punto 7.2, la medesima sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i cinque giorni successivi allo stesso termine.

7.5 Nel caso di scarto delle singole certificazioni uniche, inviate entro il termine di cui al punto 7.2, la medesima sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i cinque giorni successivi allo stesso termine. Non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte.

7.6 I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui al presente punto 7 sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

8.Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.

8.1 Il Frontespizio di cui al punto 5.1 e il quadro “CT” di cui al punto 5.2 nonché la Certificazione Unica di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere utilizzati e stampati prelevandoli dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

8.2 È altresì autorizzato l’utilizzo dei predetti quadri e della predetta certificazione prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

8.3 È consentita la stampa monocromatica dei predetti quadri e della predetta certificazione realizzata con il colore nero mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità degli stessi nel tempo.

9.Trattamento dei dati.

9.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento. Il presente provvedimento, pertanto, approva la Certificazione Unica 2022 con le relative istruzioni.

9.2 L’Agenzia delle Entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia delle Entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Le categorie di dati personali trattate attraverso la presente Certificazione Unica sono descritte nella medesima e nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad essa allegata.

9.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art.5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle Entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

9.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art.5, par.1, lett.f del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Certificazione Unica venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in relazione a quanto disposto dall’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono rilasciare un’apposita certificazione (CU 2022), unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed agli altri enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ai sensi del comma 6-quinquies del predetto decreto n. 322 del 1998, le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del comma 6-quinquies sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, del decreto n. 322 del 1998.

A tal fine il presente provvedimento approva, oltre al modello di Certificazione Unica, anche il frontespizio per la trasmissione telematica contenente i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle certificazioni uniche e del soggetto incaricato della trasmissione telematica, nonché il quadro “CT” per indicare, nei casi previsti, la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo).

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l’altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l’adempimento dell’obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria (art. 10, comma 3);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto (art. 4);

Decreto 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l’estensione all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d’imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l’altro, disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di dichiarazione dei redditi precompilata;

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante disposizioni sulle misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese;

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

Legge 11 dicembre 2016, n 232, bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

Decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente;

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia;

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Modello ordinario 2022

(Testo dell’allegato)

Modello sintetico 2022

(Testo dell’allegato)

Istruzioni per la compilazione

(Testo dell’allegato)

Specifiche tecniche

(Testo dell’allegato)