AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 15 gennaio 2019, n. 10652

Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2019 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale

Dispone:

Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2018

1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:

a) 730/2019, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2019, per i redditi prodotti nell’anno 2018;

b) 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;

c) 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;

d) 730-3, relativo al prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata;

e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;

f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).

1.2. I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché questo contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora i medesimi modelli siano costituiti da più pagine, la sezione terza deve essere compilata soltanto nell’ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata mediante supporti informatici devono essere osservate le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento. I supporti informatici devono essere presentati al sostituto d’imposta unitamente al modello 730-4 o 730-4 integrativo, riportando nella sezione seconda i soli dati relativi al numero d’ordine, al codice fiscale e al cognome e nome dei contribuenti ai quali è stata prestata l’assistenza fiscale e compilando la sezione terza solo nell’ultima pagina utilizzata.

1.3. Con il provvedimento di cui al punto 1.2 saranno definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica da parte dei CAF e dei professionisti abilitati all’Agenzia delle Entrate del modello 730-4 e del modello 730-4 integrativo previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2007, n. 63, e dall’articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 4-bis del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

1.4. Eventuali aggiornamenti delle istruzioni saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Consegna delle dichiarazioni modello 730

2.1. I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2019 devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2019 osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali è stata prestata l’assistenza fiscale.

2.2 I CAF ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2019, nei modelli 730-4 e nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2.3. I soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono comunque essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta

3.1. I sostituti d’imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica le schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modelli 730-1, contenute nell’apposita busta di cui all’Allegato 2 del presente provvedimento, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate nel successivo punto 8.5.

3.2. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

3.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730 e 730-1.

3.4. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un ufficio postale, i sostituti d’imposta devono compilare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura “Modello 730-1” e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta.

3.5 Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, sulla base del rapporto convenzionale con l’Agenzia delle Entrate, Poste Italiane S.p.A. e i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 trasmettono tempestivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, inviano i dati entro il 31 luglio 2019 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del Modello 730/2019.

3.6 I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998 e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della busta contenente la scheda con le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.

Obblighi di riservatezza

4.1 I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, e Poste Italiane S.p.A. osservano le disposizioni per la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali espresse nella scheda relativa alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998 così come richiamato ed integrato nell’allegato 3 che forma parte integrante al presente provvedimento.

4.2 Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11, l’Agenzia delle Entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza espressa attraverso la scheda di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille e le informazioni trasmesse ai sensi del punto 3 del presente provvedimento.

4.3 In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate nel Modello 730-1, è fatto divieto assoluto ai soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, e Poste Italiane S.p.A. di comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Esercizio delle scelte nel Modello 730-1

5.1 L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

5.2 L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.3 L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e può essere effettuata ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

L’elenco dei partiti politici per i quali è possibile effettuare la scelta per la destinazione del due per mille è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.

Dichiarazione dei redditi pre-compilata

6.1. La dichiarazione dei redditi pre-compilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è redatta utilizzando i modelli di cui al punto 1.1 del presente provvedimento.

Modalità di indicazione degli importi e caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli

7.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.

7.2. Per la stampa dei predetti modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore arancio (pantone 158U).

7.3. I modelli di cui al punto 1 devono presentare i seguenti requisiti:

a) stampa realizzata con i colori previsti nel punto 7.2 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

b) conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente provvedimento anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.

7.4. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti:

a) larghezza, minima cm. 19,5 – massima cm. 21,5;

b) altezza, minima cm. 29,2 – massima cm. 31,5.

7.5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti:

a) larghezza, minima cm 35 – massima cm 42;

b) altezza, minima cm 29,2 – massima cm 31,5.

7.6. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei punti precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente provvedimento.

7.7. I modelli di cui al punto 1 devono essere stampati su carta di peso 80 gr./mq. con opacità compresa tra 86 ed 88 per cento.

Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli

8.1. È autorizzata la riproduzione dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel punto 7, mediante l’utilizzo di stampanti che garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

8.2. Sul frontespizio dei modelli di cui ai punti precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione dei modelli stessi e gli estremi del presente provvedimento.

8.3. I modelli di cui al punto 1 sono distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in forma cartacea presso i Comuni o possono comunque essere prelevati in formato elettronico dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

8.4. È altresì autorizzato l’utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel punto 7 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

8.5. Per la consegna della scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, Modello 730-1, può essere utilizzata, in alternativa alla busta di cui al punto 3.1, anche una normale busta di corrispondenza, sulla quale devono essere apposte le indicazioni: “Scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta i due Modelli 730-1 devono essere inseriti in due distinte buste, sulle quali devono essere riportate le suddette indicazioni riferite, rispettivamente, al dichiarante e al coniuge.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in base all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, il quale prevede, tra l’altro, che i modelli di dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale sono approvati entro il 15 gennaio dell’anno in cui devono essere utilizzati.

Con il presente provvedimento vengono, pertanto, approvati il modello 730/2019 concernente la predetta dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, il Modello 730-1 concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, il Modello 730-2 per il sostituto d’imposta ed il Modello 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il Modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata, i Modelli 730-4 e 730-4 integrativo relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta.

Il presente provvedimento approva, altresì, la bolla da utilizzare per la consegna dei Modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica nonché per la consegna del Modello 730-1 ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Il presente provvedimento stabilisce, altresì, che la dichiarazione dei redditi pre-compilata, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti dipendenti e pensionati, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, viene predisposta utilizzando i Modelli 730.

Con il presente provvedimento vengono, inoltre, disciplinate la modalità di indicazione degli importi e la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Gli importi devono essere espressi con arrotondamento all’unità di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo n. 213 del 1998), per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante, tra l’altro l’istituzione di una addizionale regionale all’IRPEF;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto (artt. 1 e 3, comma 3);

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, concernente l’istituzione di un’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme per l’assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell’articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

Legge 22 giugno 2016, n. 112, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

Decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore);

Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Provvedimento di approvazione della Certificazione Unica 2019, con le relative istruzioni, nonché di definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Modello

(Testo dell’allegato)

Istruzioni

(Testo dell’allegato)

Allegato 1

BOLLA

(Testo dell’allegato)

Allegato 2

BUSTA

(Testo dell’allegato)

Allegato 3

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Gli utenti dei servizi Entratel possono trattare i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall’art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 600 del 1973, con le modalità definite:

– dal decreto 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

– dal provvedimento 10 giugno 2009, concernente l’adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008.

Gli utenti dei servizi telematici si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il trattamento dei dati personali contenuti nelle schede da trasmettere per via telematica è consentito solo ai soggetti, anche esterni, designati come responsabili dagli utenti dei servizi telematici, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le persone fisiche incaricate del trattamento sono individuate dagli utenti dei servizi telematici, o dal soggetto da questi designato quale responsabile, ed operano sulla base dell’autorizzazione ricevuta, attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate.

Gli utenti dei servizi telematici, ad eccezione delle persone fisiche non intermediari che effettuano telematicamente i propri adempimenti fiscali, e i soggetti designati come responsabili adottano le misure organizzative, fisiche e logiche di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l’individuazione di appositi spazi per la prestazione del servizio e per conservazione dei dati stessi mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza.

La ricezione, la lettura delle schede e la trasmissione dei relativi dati sono consentite solo alle persone fisiche designate quali incaricati del trattamento ai quali è fatto divieto assoluto di comunicare e diffondere i dati in esse contenuti.

Successivamente alla trasmissione in via telematica, le schede e i dati sono conservati soltanto dagli utenti, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle schede stesse, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d), del decreto 31 maggio 1999, n. 164. Trascorso tale termine i dati dovranno essere distrutti.

Ai fini delle attività di cui ai punti 6 e 7, le schede e i dati sono custoditi separatamente dalla documentazione concernente l’ordinaria attività dell’utente, con modalità tali da impedire l’accesso da parte di terzi o di dipendenti non autorizzati.

L’idoneità delle misure di sicurezza adottate sono soggette a controlli, anche a campione, da parte dell’Agenzia delle entrate.